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Numero d'incarto:
52.2002.12
Data decisione, Autorità:
17.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00012
Lugano
17 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2001 di
contro
la decisione 27 novembre 2001 (n. 5585) del
Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa presentata dalla __________
contro la decisione 8 giugno 2001 con cui il municipio di __________ ha respinto
la domanda di costruzione per la posa di un impianto per la telefonia mobile
sullo stabile dell'__________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 15 gennaio 2001 la __________ ha
chiesto al municipio di __________ il permesso di posare un impianto per la
telefonia mobile GSM sullo stabile (part. n. __________ RF) di proprietà della __________,
situato nella zona B2 del PR;
che la domanda di costruzione, controfirmata
dalla proprietaria dell'immobile, prevedeva di posare 8 antenne sulla torretta
del lift: quattro a forma parabolica di al massimo 60 cm di diametro posate ai
quattro angoli del manufatto ed altre quattro a forma rettangolare, di circa cm
20 x 80, sorrette da pali applicati sulle pareti E ed W dello stesso, sporgenti
di circa un metro oltre il tetto;
che, pubblicata dal 30 gennaio al 13
febbraio 2001, la domanda di costruzione ha suscitato numerose (44)
opposizioni, fra cui quella della ricorrente, abitante in via __________,
preoccupata soprattutto dalle radiazioni non ionizzanti emesse dagli impianti;
che, accertato il rispetto delle
prescrizioni dell'ordinanza federale sulle radiazioni non ionizzanti (ORNI), il
16 marzo 2001 il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso favorevole
al rilascio della licenza edilizia;
che, preso atto delle numerose opposizioni
inoltrate, il 12 febbraio 2001 l'__________ ha revocato il permesso accordato
alla __________ di posare le antenne sul suo stabile; di questo fatto ha dato
notizia al municipio il 18 maggio seguente;
che con decisione 8 giugno 2001 il municipio
ha negato la licenza edilizia; pur ammettendo che l'impianto era conforme alle
norme di legge materialmente applicabili, l'autorità comunale ha ritenuto che
la sopraggiunta incapacità della __________ di disporre del fondo su cui
avrebbero dovuto essere istallate le antenne costituisse un motivo atto a
giustificare il diniego del permesso;
che con
giudizio 27 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione,
accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla __________;
che dopo aver rilevato che in caso di dubbio
circa il diritto dell'istante in licenza di disporre del fondo a fini edilizi
l'autorità è comunque tenuta a dar seguito alla domanda di costruzione, il
Governo ha ritenuto che la revoca del permesso accordato dalla __________ alla
__________ per la posa dell'impianto avesse soltanto reso dubbio il diritto di
quest'ultima di disporre del fondo dedotto in edificazione; ne ha quindi
dedotto che il municipio non potesse prevalersi di tale circostanza per negare
la licenza edilizia;
che accertato che la domanda era conforme alle
norme di legge materialmente applicabili, l'Esecutivo cantonale ha pertanto rilasciato
la licenza richiesta;
che, contro il predetto giudizio
governativo, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo __________,
chiedendo l'annullamento della condanna al pagamento di una tassa di giustizia
di fr. 100.- e di un ugual importo alla __________ a titolo di ripetibili;
che l'insorgente rileva di aver avversato la
domanda di costruzione nell'interesse della collettività, limitandosi in sede
di osservazioni al ricorso della OC a confermare l'opposizione al rilascio del
permesso espressa in precedenza;
che all'accoglimento del ricorso si sono
opposti il Consiglio di Stato e la __________, che ha succintamente contestato
le tesi della ricorrente, con argomenti di cui semmai si dirà nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che le legittimazione attiva della
ricorrente è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che l'impugnativa verte unicamente sulla
condanna della ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- e
di un'identica indennità per ripetibili;
che, giusta l'art. 28 PAmm, il Consiglio di
Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa
di giustizia variante da 10.- a 10'000.- fr. a seconda della natura pecuniaria
o meno del procedimento;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della parte soccombente ed è commisurata in funzione del dispendio lavorativo
occasionato dall'esame dell'impugnativa;
che soccombente è la parte che propone un
ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato;
che l'autorità può, ma non deve
necessariamente prescindere dal porre una tassa di giustizia a carico di
soccombenti che hanno agito per motivi ideali, a tutela dell'interesse pubblico
(Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm,
n. 3 a);
che l'art. 31 PAmm impone a sua volta al
Consiglio di Stato ed al Tribunale cantonale amministrativo, statuenti quali
autorità di ricorso, di condannare la parte soccombente al pagamento di
un'indennità alla controparte che esce vincente dalla vertenza;
che nell'evenienza concreta, confermando in
sede di risposta al ricorso inoltrato dalla __________ al Consiglio di Stato la
propria opposizione alla domanda di costruzione, __________ si è opposta
all'accoglimento dell'impugnativa;
che, essendo rimasta soccombente, il
Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo a suo carico una tassa di
giustizia;
che il fatto di agire a tutela
dell'interesse pubblico non imponeva al Governo di rinunciare al prelievo di
una tassa di giustizia;
che la tassa di giustizia applicata appare
adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dal ricorso;
che, entro questi limiti, il ricorso va
senz'altro respinto;
che il Consiglio di Stato non poteva d'altro
canto evitare di condannare gli opponenti al pagamento di un'indennità per
ripetibili alla __________; avendo resistito senza successo al ricorso
inoltrato da quest'ultima, la condanna era inevitabile; l'art. 31 PAmm non
ammette eccezioni;
che l'indennità accordata appare
adeguatamente commisurata alle spese sostenute dalla __________ per la tutela
dei suoi interessi; semmai pecca per difetto;
che anche da questo profilo il giudizio
governativo impugnato resiste alla critica;
che, tenuto conto di tutte le circostanze,
questo tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; non può
tuttavia evitare di condannare la ricorrente al pagamento di un'ulteriore,
modesta indennità per ripetibili; l'art. 31 PAmm è imperativo.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 21, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
La
ricorrente rifonderà fr. 50.- alla resistente __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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