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Numero d'incarto:
52.2001.95
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00095
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 2001 del
Comune di __________
contro
la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n.
1045) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia 9 marzo 2000 rilasciata dal municipio di
__________ alla __________ per la costruzione di una cantina sotterranea ad
uso vinicolo fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
4 aprile 2001 del
municipio di __________;
-
10 aprile 2001 del
Consiglio di Stato;
-
27 aprile 2001 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'11
dicembre 1998 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di costruire una cantina sotterranea di oltre 5'000 mc, strutturata su tre livelli
di 868 mq, nella parte boschiva di un fondo di 97'803 mq, 55633 dei quali coltivati
a vite (part. n. __________ RF) e situati nella zona agricola;
che l'accesso alla cantina è previsto
attraverso via __________, una strada di quartiere, di proprietà del vicino
comune di __________, che serve l'omonima zona residenziale;
che nel termine di pubblicazione il comune
di __________ ha inoltrato "opposizione cautelativa alla concessione
del permesso di costruzione della cantina sotterranea, non avendo ancora ricevuto
informazioni circa i movimenti di terra ed il relativo traffico di camion che
la costruzione produrrà"; informazioni che aveva chiesto il 4 di
quello stesso mese;
che, rinvenendo sull'opposizione iniziale,
il 25 febbraio 2000 il Dipartimento del territorio ha preavvisato
favorevolmente l'intervento alla condizione che la superficie occupata dalla
cantina fosse ridotta a mq 600;
che il 9 marzo 2000 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta sulla base di un progetto
ridimensionato, rientrante nei limiti indicati dal Dipartimento del territorio
a titolo di condizione per il rilascio del permesso;
che il comune di __________ ha impugnato la
licenza davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi
riferiti alla conformità di zona della cantina ed al traffico indotto;
che con decisione 6 marzo 2001 il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendo insufficiente
l'opposizione inoltrata a titolo cautelativo ed improponibile, perché non sollevata
con l'opposizione, rispettivamente perché non sorretta da un interesse
legittimo, la censura riferita alla conformità di zona dell'opera;
che contro il predetto giudizio governativo
il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza;
che, contestate le considerazioni svolte dal
Consiglio di Stato in relazione alla sufficienza dell'opposizione, l'insorgente
rivendica la legittimazione a ricorrere e ripropone le censure addotte in
precedenza in merito alla conformità di zona della cantina;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni, e dalla __________, che contesta invece in
dettaglio le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che, almeno nella misura in cui è volta a
contestare il giudizio di irricevibilità, la legittimazione attiva del comune è
certa;
che, entro questi limiti, il ricorso -
tempestivo - è senz'altro ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 8 cpv. 1 LE, nel termine
di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare
opposizione alla concessione della licenza edilizia;
che l'opposizione, precisa la norma in
questione, è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto
applicabile nel quadro della licenza edilizia;
che l'esercizio tempestivo del diritto di
opposizione costituisce un presupposto essenziale per impugnare le decisioni
che la rigettano ed accolgono la domanda di costruzione, rilasciando la licenza
richiesta (art. 21 cpv. 2 LE);
che l'indicazione del motivo d'opposizione
costituisce a sua volta una condizione inderogabile di ricevibilità dell'atto;
che ai fini del presente giudizio può
restare aperta la questione a sapere se in caso di opposizione immotivata il
municipio debba procedere secondo l'art. 9 PAmm, riviandola all'interessato con
l'invito ad emendare il difetto entro un termine perentorio sotto comminatoria
di irricevibilità;
che l'obbligo di motivare l'opposizione mira
essenzialmente ad attirare l'attenzione dell'autorità preposta all'esame della
domanda di costruzione su eventuali disattenzioni delle norme applicabili,
permettendo nel contempo all'istante, che dev'esserne informato (art. 9 cpv. 2
LE), di procedere, se del caso, ai necessari adeguamenti del progetto;
che l'obbligo di motivare l'opposizione non
esplica effetti preclusivi nella successiva fase ricorsuale; non costringe, in
particolare, l'opponente insoddisfatto ad attenersi in sede di ricorso ai
motivi indicati con l'opposizione;
che il motivo indicato in sede d'opposizione
non limita l'opponente nell'esercizio dei suoi diritti di difesa; considerato
che con il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo possono anche essere
fatti valere motivi non addotti in prima istanza, una simile conseguenza
preclusiva dovrebbe essere sancita espressamente dalla legge;
che nell'evenienza concreta il comune di
__________ ha tempestivamente manifestato l'intenzione di opporsi al rilascio
della licenza per motivi legati al traffico ingenerato dall'intervento sulla
strada di quartiere che assicura l'accesso alla controversa costruzione;
che il motivo indicato, contrariamente a
quanto assume il Consiglio di Stato, risponde adeguatamente alle esigenze di
motivazione poste dall'art. 8 cpv. 2 LE; non si può invero ragionevolmente
negare che il traffico indotto dall'intervento costituisca un aspetto che deve
essere preso in considerazione nell'ambito del rilascio del permesso di
costruzione: al riguardo è sufficiente porre mente alle esigenze poste dalla
legislazione ambientale in tema di immissioni derivanti dal traffico;
che, stando così le cose, palesemente lesiva
del diritto è la pretesa del Consiglio di Stato di dichiarare irricevibile il
ricorso per motivazione insufficiente dell'opposizione;
che la legittimazione a ricorrere presuppone
che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone,
la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un
rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri
della collettività; l'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse
personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento censurato per il
pregiudizio che questo gli arreca; non occorre invece che lamenti la violazione
di una norma che tutela un suo diritto soggettivo;
che, in concreto, il comune di __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato contro una licenza accordata dal
municipio di __________ alla resistente __________ per una costruzione accessibile
soltanto attraverso la strada di quartiere che serve la zona residenziale denominata
__________;
che già per questo motivo al comune di
__________ va riconosciuta la legittimazione a ricorrere; non si può invero
negare che il comune ricorrente in quanto proprietario di una strada indispensabile
per l'utilizzazione dell'opera in contestazione rientri nel novero di quelle
persone che per situazione appaiono legate all'oggetto dell'intervento da un
rapporto qualificato, atto a distinguere chiaramente la loro posizione da
quella degli altri membri della comunità; né si può negare che il comune, in questa
veste, sia portatore di un interesse personale e diretto a contestare la
licenza per il pregiudizio che l'opera avversata può arrecargli (Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 21 LE, n. 955 e rimandi);
che, di conseguenza, privo di fondamento
appare il rifiuto del Consiglio di Stato di riconoscere al comune di __________
la qualità per agire in via di ricorso contro la licenza in contestazione;
che, sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio impugnato e
rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché statuisca nel merito
dell'impugnativa inoltratagli dal comune di __________;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Visti gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolta.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di
Stato (no. 1045) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato affinché statuisca nel merito del ricorso 27 marzo 2000 inoltratogli dal
comune di __________.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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