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Numero d'incarto:
52.2001.87
Data decisione, Autorità:
04.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00087
Lugano
4 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 marzo 2001 delle
tutte patr. da: avv. __________,
contro
il bando del concorso indetto dal Dipartimento del
territorio per la fornitura, il montaggio e la messa in esercizio di un nuovo
impianto cantonale di termodistruzione di rifiuti solidi urbani, pubblicato
sul FU del __________ (n. __________);
vista la risposta 30 marzo
2001 dello Stato del Cantone Ticino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Con atto
del 19 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha affidato in concessione al
consorzio formato dalla ditta __________ e dalla ditta __________ la progettazione,
l'esecuzione e la gestione di un impianto di termodistruzione dei rifiuti
solidi urbani (RSU) nonché di fanghi di depurazione (FD) per una quantità
massima di 150'000 t annue (cfr. atto di concessione: ac -art. 1). Il
consorzio concessionario si è, fra l'altro, obbligato a costruire l’impianto a
sue spese ed a metterlo in esercizio a pieno e corretto regime entro 18 mesi
dalla crescita in giudicato di tutti i permessi necessari (ac: art.
4.2).
L'atto in questione disponeva inoltre che la
concessione sarebbe decaduta, nel caso in cui non potesse essere dimostrato il
buon funzionamento dell'impianto analogo, a quel momento in via di costruzione
a __________ (ac: art. 10.2. cpv. 2). Esso stabiliva infine che ogni
controversia concernente le clausole con carattere bilaterale dello stesso, che
fosse sorta prima o dopo il suo termine, sarebbe stata deferita al giudizio
inappellabile di un tribunale arbitrale di tre membri (ac: art. 25.2.).
Per il resto veniva invece riservata la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a giudicare quale istanza unica giusta l'art. 71 lett. a PAmm (ac:
art. 25.2.).
b. Ritenendo che la dimostrazione del buon
funzionamento dell'impianto di __________ tardasse eccessivamente, il 19 settembre
2000 il Consiglio di Stato si è prevalso della clausola di cui all'art. 10.2
per sancire la decadenza dell'atto di concessione.
c. Contro questa determinazione il consorzio
concessionario è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo, in via principale, che fosse accertata l'incompetenza dello stesso
tribunale a statuire quale autorità di ricorso, rispettivamente che fosse
accertata la nullità del provvedimento. In via subordinata, ha invece chiesto
che la determinazione censurata fosse annullata e che fosse accertata l'ulteriore
validità dell'atto di concessione. L'insorgente ha infine chiesto che il giudizio
sul gravame fosse in ogni caso sospeso fintanto che il Tribunale arbitrale previsto
dall'atto di concessione non si fosse espresso sulla sua competenza.
All'accoglimento del ricorso si è opposto lo
Stato, chiedendo in sostanza che fosse accertata la decadenza della concessione
19 dicembre 1997.
d. Recentemente, le ricorrenti __________ e
__________, subentrata alla __________, hanno inoltrato al Tribunale arbitrale,
costituito nel frattempo, una petizione, che per quanto consta a questo
tribunale sarebbe volta a contestare la decadenza della concessione sancita dal
Consiglio di Stato ed a chiedere un congruo risarcimento.
Per il momento, il convenuto non ha ancora
preso posizione.
B. a. Sul
__________ del __________ (n. __________, pag. __________) è stato pubblicato
il bando di un concorso indetto dal Dipartimento del territorio, secondo la
procedura selettiva di cui all'art. 12 cpv. 1 lett. b CIAP, per la fornitura,
il montaggio e la messa in esercizio della parte elettromeccanica completa di
un nuovo impianto di termodistruzione dei RSU, da realizzare a __________, con
una capacità annua di 150'000 t, assicurata da due linee di trattamento.
Il bando indicava che i documenti di
prequalifica dovevano essere richiesti al committente entro le 1200 del 30
marzo 2001 e che la loro consegna era prevista a partire dall'11 aprile
seguente.
b. Contro il bando suddetto la __________,
la __________, nonché la __________, sono insorte davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo le ricorrenti, la concessione 19
dicembre 1997 precluderebbe allo Stato il diritto di aprire un pubblico
concorso per l'acquisizione dei mezzi necessari allo svolgimento del compito
loro affidato. Il bando violerebbe le normative sugli appalti pubblici, il
principio della sicurezza giuridica ed il diritto costituzionale alla
protezione della buona fede. A sostegno di tale assunto le ricorrenti
ripropongono e sviluppano in sostanza le censure addotte in precedenza con
l’impugnativa inoltrata a questo stesso tribunale contro la determinazione 19
settembre 2000 resa dal Consiglio di Stato per sancire la decadenza dell'atto
di concessione. Sostengono inoltre che l'invio ai concorrenti della documentazione
di prequalifica, previsto soltanto a partire dall'11 aprile 2001, ossia dopo la
scadenza del termine di ricorso, violerebbe i loro diritti di difesa.
In via provvisionale, le ricorrenti chiedono
infine che al gravame sia conferito effetto sospensivo.
C. Con
osservazioni del 30 marzo 2001 lo Stato ha chiesto il rigetto dell'impugnativa,
opponendosi alla concessione dell'effetto sospensivo. La documentazione di prequalifica,
osserva il resistente, prevede fra le altre condizioni di riservare allo Stato
il diritto di non procedere all'aggiudicazione della commessa a dipendenza
dell'esito dei procedimenti in corso con il consorzio titolare della
concessione 19 dicembre 1997. Contro tali atti, soggiunge, resta comunque
aperta la possibilità di adire ulteriormente il Tribunale cantonale
amministrativo.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP.
Alle ricorrenti, in parte titolari della
concessione di cui si è detto in narrativa e quindi potenziali concorrenti, va
senz'altro riconosciuta la legittimazione attiva.
L'impugnativa è stata tempestivamente (art.
15 cpv. 2 CIAP) proposta contro un bando di concorso avente per oggetto la fornitura
ed il montaggio della parte elettromeccanica di un impianto di valore (fr.
140'000'000.-). Il bando di concorso configura una decisione impugnabile (§ 33
lett. a DirCIAP). Il valore della commessa supera sia la soglia sancita
dall'art. 7 cpv. 1 lett. a CIAP (fr. 9'575'000.-) per le commesse edili (art. 6
cpv. 1 lett. a CIAP), sia il limite fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP
(fr. 383'000.-) per la fornitura di beni mobili (art. 6 cpv. 1 lett. b CIAP).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine sia che lo si configuri come
prestazione edile, conformemente alla cifra 516 della classificazione centrale
dei prodotti (elenco CPC), di cui all'allegato I, appendice 5 dell'Accordo
GATT, sia che lo si consideri come fornitura di un bene mobile, come sostiene
il resistente in sede di osservazioni.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza assumere particolari prove (art. 18 PAmm).
- Il bando
di concorso è un atto amministrativo mediante il quale il committente invita
potenziali interessati ad inoltrare offerte per l'esecuzione di opere edili,
per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi
(Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
n. 271 seg.). Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che
concretizzano e precisano, sotto forma di decisione impugnabile, il quadro procedurale
predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di
aggiudicazione.
Il bando dei concorsi indetti secondo la
procedura di prequalifica configura in sostanza un invito a presentare la
propria candidatura per essere ammessi, previa selezione dei concorrenti
esperita sulla base dei criteri di idoneità stabiliti dal bando, ad inoltrare
un'offerta per la commessa prevista.
A differenza della legislazione federale
sugli acquisti pubblici, il CIAP non regola esplicitamente il contenuto del
bando di concorso. La disciplina di quest'atto è lasciata ai paragrafi 11 -18
Dir CIAP, che riprendono in larga misura le disposizioni dell'art. VI
dell'Accordo GATT/OMC.
- Nell'evenienza
concreta, le ricorrenti contestano il bando di concorso, ravvisandovi una
violazione di non meglio precisate normative sugli appalti pubblici ed una disattenzione
dei principi della sicurezza del diritto e della protezione della buona fede:
principi, di cui si prevalgono con riferimento all’atto di concessione del 19
dicembre 1997, menzionato in narrativa.
Le censure possono rimanere indecise, poiché
appare palese che l'atto impugnato deve essere annullato già per incompetenza
dell'autorità che l’ha emanato. Nessuna disposizione di legge conferisce, in
effetti, al Dipartimento del territorio la competenza ad indire un pubblico
concorso per la costruzione o la fornitura di impianti destinati allo
smaltimento di rifiuti. Questa competenza non può essere dedotta, né dalla
legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi
dipartimenti RL 2.4.1.6), né dal regolamento sulle deleghe di competenze
decisionali e dal relativo allegato (RL 2.4.1.8), né dalla LALIA (RL 9.1.1.2).
Tanto meno può essergli conferita mediante semplice risoluzione governativa,
ossia mediante atto amministrativo di natura concreta ed individuale. L'art. 4
cpv. 1 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di
Stato e dei suoi dipartimenti esige invero che le competenze decisionali
delegate ai dipartimenti siano designate mediante regolamento, ovvero mediante
disposizioni di carattere astratto e generale.
In difetto di normative che deleghino tale
compito al Dipartimento del territorio, competente ad indire un pubblico
concorso per la fornitura in oggetto è esclusivamente il Consiglio di Stato, al
quale incombe la direzione collegiale degli affari cantonali in base alle
competenze previste dalla costituzione e dalle leggi (art. 65 cpv. 2 Cost.
cant.). Committente, contrariamente a quanto indica il bando censurato, non è
peraltro il Dipartimento del territorio, ma il Cantone, al cui Governo soltanto
spetta il compito di procedere alla selezione delle candidature inoltrate e di
deliberare poi sulle offerte presentate dai concorrenti ammessi a partecipare
alla seconda fase della gara.
Già per questo motivo il ricorso va accolto
e la decisione annullata.
Con l'emanazione del presente giudizio la
domanda provvisionale di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso
diventa priva d'oggetto.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dello Stato secondo
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 65 Cost. cant.; 6, 7, 15 CIAP; §§ 33
DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, il bando del concorso 16 marzo
2001 indetto dal Dipartimento del territorio per la fornitura, il montaggio e
la messa in esercizio di un impianto cantonale di termodistruzione dei RSU (FU
n. __________, pag. __________) è annullato.
-
Lo Stato
verserà alle ricorrenti fr. 800.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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