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Numero d'incarto:
52.2001.86
Data decisione, Autorità:
01.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00086
Lugano
- giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 marzo 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n.
1006) che annulla la licenza edilizia rilasciata all'insorgente dal municipio
di __________ per la costruzione di un magazzino/deposito annesso al centro
commerciale di cui è proprietaria (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
3 aprile 2001 del
Consiglio di Stato;
-
6 aprile 2001 di
__________;
-
11 aprile 2001 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5 luglio
2000 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
ampliare e ristrutturare parzialmente il centro commerciale, di cui è
proprietaria in quel comune (part. n. __________ RF). L'intervento prevedeva
fra l'altro di realizzare lungo il confine N del fondo, a lato della rampa
d'accesso al piano seminterrato, un manufatto di m 11.85 x 3.90, sporgente dal
suolo sino ad un'altezza di circa m 2.50, destinato, secondo la relazione
tecnica, a rispondere alle "esigenze del grande magazzino in relazione
alle forniture ed alle opere di carico e scarico della merce". Secondo
la ricorrente questo manufatto avrebbe dovuto beneficiare delle facilitazioni
previste per le costruzioni accessorie in fatto di distanze.
Alla domanda si è opposto __________,
proprietario del fondo contermine, contestando la natura accessoria di quel
manufatto. Raccolto il preavviso dell'autorità cantonale, il 7 settembre 2000
il municipio ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza richiesta.
B. Con
giudizio 6 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento autorizzativo,
limitatamente al magazzino, accogliendo parzialmente l'impugnativa contro di
esso inoltrata dall'opponente.
Dopo aver rilevato che l'art. 13 NAPR di
__________ considera accessorie le costruzioni che non siano destinate
all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione industriale, artigianale
e commerciale, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che il magazzino
in contestazione servisse quale supporto ad un'attività lavorativa ed avesse un
fine commerciale. Negata la qualità di costruzione accessoria, il Governo ha
annullato la licenza edilizia perché disattende le distanze dal confine
prescritte per le costruzioni principali.
C. Contro il
predetto giudizio governativo la __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
L'insorgente rileva che il manufatto è
destinato a fungere da deposito del materiale di decorazione. Non essendo
adibito allo svolgimento di un'attività lavorativa e non avendo nemmeno una
funzione industriale, artigianale o commerciale potrebbe beneficiare delle
facilitazioni previste per le costruzioni accessorie.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene
l'opponente, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Il municipio condivide invece l'impugnativa
con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Secondo l'art. 13 NAPR di __________, sono considerate accessorie le costruzioni
al servizio di un fabbricato principale che non sono destinate all'abitazione o
al lavoro, che non hanno funzione industriale, artigianale o commerciale e che
non superano determinate dimensioni.
La costruzione accessoria deve per principio
versare in un rapporto di subordinazione funzionale con la costruzione
principale. Essa deve apparire asservita a quest'ultima e condividerne la
funzione. Non deve tuttavia essere destinata all'abitazione o al lavoro. Non
deve pertanto essere utilizzabile per il soggiorno di persone a scopo
residenziale o per l'esercizio di attività lavorative (Scolari, Commentario,
II. ed., ad art. 11 LE n. 849 seg. e rimandi). Per principio, la sua superficie
non deve quindi essere computabile nella SUL (art. 38 cpv. 1 LE).
2.2. L'art. 13 NAPR di __________ non si
limita ad esigere che le costruzioni accessorie non siano destinate
all'abitazione o al lavoro, ma pone, quale ulteriore condizione, che non
abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale. Con questa ulteriore
condizione, la norma esclude in pratica la possibilità di realizzare costruzioni
accessorie di edifici industriali, artigianali o commerciali.
Nella misura in cui sono poste al servizio
di edifici industriali, artigianali o commerciali, le costruzioni minori ne
condividono infatti la destinazione. La funzione dell'edificio principale si
estende necessariamente ad esse. Dal profilo della funzione, le costruzioni
accessorie non possono avere una destinazione autonoma e situarsi nello stesso
tempo in un rapporto di subordinazione con l'opera dalla quale dipendono. Il
fatto che non servano al soggiorno di persone od all'esercizio di attività
lavorative non basta ai fini del riconoscimento della qualità di costruzione
accessoria. L'art. 13 NAPR non si limita ad escludere questi generi
d'utilizzazione ed a fissare certi parametri d'ingombro massimo. Quale
ulteriore requisito, la norma esige che le costruzioni accessorie non abbiano
funzione industriale, artigianale o commerciale.
- Nell'evenienza
concreta, la ricorrente intende costruire, a lato della rampa d'accesso per i
fornitori, un magazzino destinato alle operazioni di carico e scarico delle
merci. Lo indica abbastanza chiaramente la relazione tecnica annessa alla
domanda di costruzione. Ne dà ulteriore conferma la particolare ubicazione del
manufatto, che fa apparire ben poco verosimile la destinazione (deposito del
materiale di decorazione) indicata dalla ricorrente in questa sede.
Ai fini del giudizio può rimanere indecisa
la questione a sapere se la controversa costruzione serva all'esercizio di
attività lavorative. A tal fine basta constatare che l'opera ha una funzione
commerciale. Essa è infatti destinata a servire il negozio della ricorrente,
fungendo da magazzino per le merci in arrivo o in partenza. La sua funzione è
pertanto quella di deposito commerciale, ossia di manufatto utilizzato per il
ricovero di merci destinate alla vendita o provenienti da essa. Non è soltanto
quella di deposito e basta. In ambito pianificatorio, la funzione di deposito
non esiste in quanto tale. È sempre legata ad un certo genere di utilizzazione,
che può essere residenziale (cantine, solai, ecc.). commerciale (magazzino per
le merci destinate alla vendita), industriale (magazzino di materiali destinati
alla lavorazione) od artigianale. In concreto, non si può quindi negare che il
manufatto abbia una funzione commerciale.
Stando così le cose, è evidente che la
costruzione non può essere considerata accessoria, perché per questa categoria
di costruzioni l'art. 13 NAPR esige che non abbiano funzioni industriali,
commerciali o artigianali.
Il ricorso va quindi respinto, ponendo la
tassa di giustizia a carico dell'insorgente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3 NAPR di __________; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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