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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.80
Data decisione, Autorità:
12.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00080
Lugano
12 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 febbraio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 840) che gli sospende gli aumenti ordinari di stipendio a titolo di
sanzione disciplinare;
vista la risposta 11 aprile
2001 del Consiglio di Stato;
preso atto:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
ricorrente, prof. __________, è entrato nel 1983 al servizio dello Stato quale
docente di sostegno pedagogico. Dal 1. settembre 1995 insegna anche nelle
scuole medie superiori quale docente di psicologia a metà tempo.
b. Su segnalazione del Direttore del Liceo
di __________, il 28 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha aperto un'inchiesta
amministrativa a carico del ricorrente, rimproverandogli di essersi regolarmente
assentato durante le ore di lavoro, per almeno una mezz'ora, allo scopo di
consumare il pasto di mezzogiorno.
c. In sede d'istruttoria, il prof.
__________ ha ammesso di essersi regolarmente recato alla mensa della Scuola
per una mezz'ora durante il seminario di psicologia che aveva luogo il venerdì
dalle 1200 alle 1330; assenze che si sono protratte dal mese di settembre del
2000 al mese di febbraio del 2001. A sua giustificazione il ricorrente ha
affermato di aver frainteso l'invito rivoltogli dal direttore ad organizzarsi
per i tempi di ristoro. Ha aggiunto di essere dispiaciuto dell'accaduto e di
non aver agito con dolo.
Alcuni allievi, sentiti come testimoni,
hanno lamentato un'insufficiente assistenza didattica.
B. Con
decisione 20 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha punito il prof. __________
con la sospensione degli aumenti ordinari dello stipendio di docente di SMS
sino al 31 agosto 2004 per aver violato i suoi doveri d'ufficio, recandosi
regolarmente alla mensa durante l'orario in cui avrebbe dovuto tenere il
seminario di psicologia; comportamento, questo, che denoterebbe scarsa
professionalità e cura nello svolgimento del mandato affidatogli.
C. Contro la
predetta sanzione disciplinare il prof. __________ è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone la conversione in una semplice multa.
Il ricorrente sostiene che il seminario era
organizzato in modo che gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi dislocati in
vari luoghi, svolgessero attività individuali di ricerca. Gli addebiti mossigli
dal Consiglio di Stato circa l'organizzazione del lavoro sarebbero
inammissibili, oltre che ingiustificati, poiché non gli sono stati preventivamente
notificati. La sanzione inflittagli sarebbe inoltre sproporzionata, poiché non
terrebbe conto della mancanza di dolo e del suo ineccepibile curriculum
professionale.
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, sottolineando, fra l'altro,
come gli allievi non fossero seguiti con la necessaria diligenza.
In sede di replica e duplica le parti hanno
ulteriormente precisato e sviluppato le rispettive tesi ed allegazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1
lett. b LOrd. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e
personalmente toccato dal provvedimento impugnato. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm).
- 2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 1 Lord, i dipendenti agiscono in conformità delle leggi,
svolgendo personalmente il proprio servizio e dedicandovi la loro intera
attività lavorativa. Essi svolgono coscienziosamente i compiti loro affidati,
precisa il capoverso seguente, contribuendo con spirito d'iniziativa e di
collaborazione al miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio
alla collettività.
2.2. Le trasgressioni ai doveri di servizio
sono punite con:
a) l'ammonimento, b) la multa sino a 500.- fr., c) la sospensione per un tempo
determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio, d) la sospensione
dall'impiego, con privazione totale o parziale dello stipendio sino a tre mesi,
e) l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell'organico o f) la
destituzione.
Le sanzioni disciplinari servono a
ristabilire l'ordine all'interno dell'amministrazione, ad indurre il dipendente
ad un comportamento corretto e rispettoso dei doveri di servizio,
rispettivamente a ristabilire la fiducia riposta dai cittadini nei servizi
dello Stato.
Esse vanno commisurate alla gravità
oggettiva dell'infrazione, alla colpa del dipendente, alle sue condizioni
personali, ai motivi che l'hanno indotto a venir meno ai propri doveri, ma
anche alle esigenze dell'amministrazione.
- Nell'evenienza
concreta, il ricorrente ammette di essersi regolarmente assentato durante una
mezz'ora per pranzare alla mensa scolastica mentre teneva il seminario di
pedagogia agli allievi di quarta liceo. Non nega che questo comportamento integri
gli estremi di una violazione dei doveri di servizio, in particolare del dovere
di fornire la prestazione di servizio per la quale è retribuito. Né potrebbe
farlo: è evidente che durante il pasto non lavorava, ossia non svolgeva né
direttamente, né indirettamente la sua attività di insegnante.
A sua giustificazione l'insorgente sostiene
di aver agito per negligenza inconsapevole. Prova ne sarebbe che si
intratteneva a parlare anche con il direttore della scuola, che poi l'ha denunciato.
E' vero che il prof. __________ non ha messo in atto alcun particolare
sotterfugio per allontanarsi arbitrariamente dal lavoro. Il ricorrente non può
tuttavia ragionevolmente pretendere di non essersi reso conto che, abbandonando
gli allievi a se stessi per rifocillarsi, cessava di svolgere la sua attività
didattica. Il fatto che si intrattenesse a parlare con il direttore non prova
affatto la sua buona fede: è ovvio che quando incontrava il direttore, verosimilmente
ignaro dei suoi orari di lavoro, non poteva svignarsela alla chetichella come
un qualsiasi allievo indisciplinato, colto a marinare la scuola.
L'organizzazione del seminario al quale era
preposto spiega in parte il suo comportamento, ma non lo giustifica per nulla.
Il fatto che gli allievi dovessero svolgere un lavoro di ricerca suddivisi in
piccoli gruppi non dispensava il ricorrente dagli obblighi di vigilanza e di
assistenza che gli incombevano. Dovendo per esperienza sapere che una simile
organizzazione è atta ad indurre gli allievi ad allentare la disciplina di
lavoro, il ricorrente avrebbe anzi dovuto intensificare i controlli e
l'assistenza didattica. Ben più grave sarebbe certamente stato il suo
comportamento se si fosse assentato per mangiare, invece di tener lezione ex
cathedra. Questa considerazione non permette tuttavia di trarre conclusioni
a lui più favorevoli, perché è del tutto lecito presumere che un simile
comportamento sarebbe stato sanzionato con misure disciplinari ben più gravi di
quella in discussione.
Da respingere sono pure le eccezioni
sollevate dal ricorrente in relazione alla mancata contestazione dell'addebito
di scarsa professionalità, mossogli soltanto in sede di decisione disciplinare.
Questo rimprovero, suffragato dalle deposizioni degli allievi sentiti come
testimoni, che hanno lamentato scarsa assistenza didattica, non è altro che un
corollario delle prolungate assenze del ricorrente, che invece di seguire gli
allievi li lasciava in balia a se stessi, intrattenendosi nella mensa della
scuola. Non è da intendere come critica all'impostazione didattica del
seminario: aspetto, questo, sul quale l'autorità non ha nemmeno esperito
accertamenti specifici.
- Ferme
queste premesse, resta da verificare se la sanzione irrogata risponda ai criteri
di commisurazione indicati in precedenza e rispetti il principio di
proporzionalità.
Orbene, dal profilo oggettivo, l'infrazione
non può essere minimizzata. Un docente che regolarmente abbandona senza valida
giustificazione il suo posto di lavoro non può ignorare le conseguenze, che
derivano da questo suo comportamento sulla disciplina e sul rendimento degli
allievi. Anche se si tratta di allievi dell'ultimo anno di liceo, è inevitabile
che l'allentamento della vigilanza e dell'assistenza determini distrazioni e
disimpegno. A maggior ragione ove si consideri che gli allievi ben sapevano che
il loro docente se ne stava tranquillamente in pausa, mentre loro erano astretti
al lavoro. L'esempio dato non era certamente edificante.
Le pause che il ricorrente si è preso senza
diritto sull'arco di metà dell'anno scolastico non era nemmeno fugaci, ma si protraevano
per almeno un terzo della durata del seminario. Erano quindi atte a
pregiudicare seriamente un proficuo svolgimento del lavoro.
Stando così le cose, le sanzioni
dell'ammonimento o della multa, limitata per legge ad un massimo di fr. 500.--,
prospettate dal ricorrente in alternativa a quella impugnata, si configurano
come misure eccessivamente miti, del tutto inadeguate a sanzionare in modo
efficace l'infrazione commessa.
Considerata la gerarchia delle sanzioni
previste dall'art. 32 LOrd, ben più appropriata appare la sospensione degli aumenti
ordinari di stipendio; sanzione, che precede per gravità quella della sospensione
dalla carica e della privazione dello stipendio, spesso contraria agli
interessi dell'amministrazione, che perde la prestazione lavorativa del
dipendente punito ed è magari costretta a sostituirlo pagando un supplente.
Accertata la confacenza del tipo di sanzione
irrogata, resta unicamente da verificarne l'adeguatezza dal profilo della
durata. A tal riguardo, occorre considerare che la sospensione degli aumenti
annuali di stipendio sino al 31 agosto 2004 si traduce in una perdita di
salario pari a fr. 1'345.-- per il 2001, fr. 2'512.-- per il 2002 e di fr.
3'680.-- per il 2003: somme alle quali va aggiunta l'ulteriore perdita dovuta
al ritardato conseguimento del massimo previsto per la classe 34.
Orbene, tenuto conto di tutte le
circostanze, la sanzione impugnata appare leggermente eccessiva. Tutto sommato,
considerato anche l'apparentemente ineccepibile curriculum professionale
del ricorrente, questo Tribunale, avvalendosi dei poteri di cui dispone in tema
di sanzioni disciplinari (art. 70 cpv. 1 PAmm), ritiene più corretto limitare
la durata della sospensione a due anni.
Entro questi limiti, il ricorso va quindi
parzialmente accolto, riducendo di un anno il periodo di sospensione.
- Considerato
il reciproco grado di soccombenza, la tassa di giustizia è compensata con le
ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 22, 32, 67 LOrd; 3, 18, 28, 31,
68-70 LOrd;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 20 febbraio 2001
del Consiglio di Stato (n. 840) è riformata nel senso che gli aumenti ordinari
di stipendio per la funzione di docente SMS sono sospesi sino al 31 agosto
2003.
-
La tassa di
giustizia è compensata con le ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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