AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.79
Data decisione, Autorità:
26.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00079
Lugano
26 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 marzo 2001 di
contro
la risoluzione 20 febbraio 2001 (n. 884) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 14 dicembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso
di domicilio (rimpatrio);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 5
ottobre 1982 __________, consulente assicurativo di nazionalità nicaraguense,
si è sposato nel suo Paese d'origine con la cittadina italiana __________,
titolare dalla nascita di un permesso di domicilio in Svizzera rilasciato dalle
autorità zurighesi. Dalla loro unione sono nate __________ e __________. Il 1°
aprile 1983, il ricorrente è stato autorizzato a vivere presso la moglie. In
seguito, egli ha ottenuto un permesso di domicilio (prossimo termine di
controllo fissato per il 1° agosto 2003). Con il matrimonio, l'interessato ha
acquisito la cittadinanza italiana; nel contempo, egli ha rinunciato alla
nazionalità nicaraguense. Il 1° agosto 1991, la famiglia __________ è stata
autorizzata dall'allora Sezione degli stranieri a trasferire il domicilio in
Ticino (cambiamento di cantone).
b) Il 15 luglio 1994 il Polizeirichteramt
del Canton Zugo ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 240.– per infrazione
alla LCStr. Il 2 dicembre 1995 le autorità competenti in materia di
circolazione stradale hanno revocato all'interessato la licenza di condurre per
la durata di sei mesi.
Nell'estate 1996 i coniugi __________ si
sono separati di fatto. Con decreto cautelare 18 settembre 1996 il Pretore del
Distretto di Lugano ha decretato l'affidamento di __________ e __________ alla
madre, riservato al padre un ampio diritto di visita, e ha obbligato il
ricorrente a versare un contributo alimentare mensile di fr. 1'500.– alla
moglie e di fr. 885.– a ciascuna delle sue due figlie. Nell'autunno 1996
__________ e __________ hanno dovuto ricorrere all'assistenza sociale in quanto
il padre non versava loro gli alimenti. Per questo motivo, il 9 ottobre 1997
l'insorgente è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri,
con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe
stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
Dall'aprile 1998, il ricorrente ha rimborsato mensilmente all'assistenza
diversi acconti oscillanti tra fr. 50.– e fr. 150.–. Il 14 maggio 1999 il Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il
matrimonio dei coniugi __________ e ha fissato il contributo alimentare mensile
a carico del ricorrente in favore di ogni figlia in fr. 540 .– sino al
compimento di 16 anni e in fr. 880.– fino alla loro maggiore età o alla fine
dei loro studi. Il 5 luglio 1999 __________ è stato minacciato ancora una volta
di espulsione, poiché persisteva a non rispettare l'obbligo alimentare nei
confronti di __________ e __________.
B. Il 14
dicembre 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di
__________. L'autorità ha rimproverato l'insorgente di aver costretto le sue
due figlie, dal 1996, a ricorrere all'aiuto dello Stato per un totale di fr.
47'024.– e di aver cessato di rimborsare il debito dall'agosto 2000. La
decisione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett.
b/d, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS. L'autorità ha tuttavia rinunciato ad
adottare un provvedimento di espulsione nei confronti dell'interessato a
seguito del suo lungo soggiorno in Ticino e si è limitata a decretare il suo
rimpatrio. Ha infine ritenuto che il ricorrente potesse risiedere in un Paese
dell'Unione europea, dove il tenore di vita è analogo a quello ticinese, e
rientrare in futuro in Svizzera in qualità di turista, a condizione di tenere
un comportamento ineccepibile.
C. Con
giudizio 20 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da
__________. Il Governo ha rilevato che il debito contratto nei confronti dello
Stato era nel frattempo aumentato a fr. 72'808.– e che non vi era alcuna
possibilità di rimborsarlo entro breve termine. In seguito, ha considerato
__________ una minaccia per l'ordine pubblico elvetico, rimproverandolo di aver
interessato le autorità amministrative e giudiziarie penali (querela della sua
ex moglie per furto, violazione di domicilio, ingiurie e diffamazione). Ha pure
ritenuto che egli non fosse ben integrato professionalmente in Svizzera per
aver cambiato diversi posti di lavoro ed essere stato in disoccupazione, per
aver contratto numerosi debiti privati e per avere a carico alcuni attestati di
carenza beni. Anche l'Esecutivo cantonale ha considerato esigibile il
trasferimento dell'insorgente nell'UE, segnatamente in Italia, rilevando che la
decisione di rimpatrio gli permetteva in ogni caso di esercitare il suo diritto
di visita alle sue figlie, rientrando in Svizzera nell'ambito delle usuali
norme per i turisti.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene di non poter versare regolarmente
gli alimenti alle figlie a causa delle sue entrate insufficienti e sottolinea
di aver rimborsato il debito allo Stato nella misura in cui le sue condizioni finanziarie
glielo permettevano. Asserisce di essere ben integrato nel tessuto sociale
elvetico. Adduce che con il suo allontanamento dalla Svizzera saranno
compromesse le sue relazioni con __________. Chiede di tener conto che egli è
attualmente fidanzato con un cittadina elvetica, con la quale intende sposarsi.
Postula il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni
d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non
sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In
particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art.
100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la
ricevibilità del gravame deve essere ammessa anche nei casi in cui, in
applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase
LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo
dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua
dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art.
9 cpv. 3 lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il
permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS),
perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b
LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la
sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o
non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita
(lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade
in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d).
L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può
essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra
adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto,
segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata
del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia
subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata
sull'art. 10 cpv. 1 lett. d può essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso
nel proprio Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto
(art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare dei rigori inutili nelle espulsioni
decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. In questi casi lo straniero può eventualmente
essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).
2.2. Per rimpatrio s'intende il
trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a
quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo
Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga
conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di
stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza
di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una
decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il
fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi,
il rimpatrio di uno straniero può essere dunque ordinato soltanto se si
rivelano realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, dagli art.
10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg.
consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno
di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni
di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme,
per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque
apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
- 3.1. In
concreto, l'autorità di prime cure ha esplicitamente rinunciato a pronunciare
una decisione di espulsione, ritenendo che la medesima fosse sproporzionata per
rapporto al lungo soggiorno del ricorrente in Svizzera. Essa ha quindi emanato,
in sua vece, una semplice misura di rimpatrio. La medesima autorità non ha
tentato di accordarsi preventivamente con la Repubblica italiana in merito al
trasferimento dell'interessato. Il provvedimento da essa pronunciato è dunque
assimilabile ad una decisione d'espulsione - sprovvista di un divieto d'entrata
in Svizzera - basata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: per il che, esso deve
rispettare tutte le condizioni previste dalla legge per questo genere di
misura.
3.2. A partire dall'autunno 1996, __________
e __________ hanno dovuto ricorrere all'assistenza sociale. Fino all'emanazione
della risoluzione governativa, il ricorrente ha contratto un debito verso lo
Stato di fr. 72'808.–. __________ continua tuttora a non versare regolarmente
alle sue due figlie gli alimenti, stabiliti dal Giudice civile in fr. 885.–
mensili per ciascuna con decreto cautelare 18 settembre 1996 e, successivamente
con sentenza 14 maggio 1999, in fr. 540.– sino al 16° anno di età rispettivamente
in fr. 880.– fino alla loro maggiore età o alla fine dei loro studi. Dall'8
aprile 1998 al 30 dicembre 2000 il ricorrente ha invero rimborsato allo Stato
complessivamente fr. 1'820.– tramite diversi acconti mensili da fr. 50.– a fr.
150.– (scritto dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio
dei ricorsi del Consiglio di Stato; ricorso ad 7, pag. 7). Tuttavia, questi
versamenti - incostanti - sono insufficienti e non permettono, a questo ritmo,
di pronosticare un miglioramento della situazione, visto che lo Stato continua
ad anticipare gli alimenti a __________ e __________. Tanto più che i coniugi
__________ avevano modificato il contributo alimentare a carico dell'insorgente
fissato dal Giudice civile il 18 settembre 1996, "in considerazione
dell'attuale situazione economica del padre" (dispositivo n. 2 della
sentenza di divorzio 14 maggio 1999, pag. 3). Ne consegue che, avendo fatto
cadere le sue figlie a carico dello Stato in maniera continua e rilevante, il
ricorrente adempie gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d
LDDS.
- Occorre
ora verificare se il provvedimento adottato rispetta il principio di proporzionalità,
in particolare le esigenze poste dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS nonché
l'art. 16 cpv. 3 ODDS.
4.1. __________ ha 39 anni e risiede nel
nostro Paese dal 1983. La lunga durata del suo soggiorno in Svizzera
costituisce un elemento di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi
contrapposti per valutare la proporzionalità di una misura d'allontanamento
adottata per ragioni d'indigenza (DTF 119 Ib 1 consid. 4c). D'altra parte, come
ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale confermando il rimpatrio di
un cittadino africano residente in Svizzera da oltre vent'anni (RDAT 1999 I N.
56) va anche preso in considerazione il comportamento generale dell'insorgente.
Attivo come consulente assicurativo, nel settembre 1996 il ricorrente è rimasto
senza lavoro e ha beneficiato fino alla fine di maggio 1998 delle indennità di
disoccupazione nella misura di fr. 2'000.–/2'514.– mensili (v. verbale di
pignoramento 13 febbraio 1997 e scritto 18 giugno 1999 dell'insorgente). Il 9
ottobre 1997, egli è stato minacciato di espulsione. Nel giugno 1998 egli ha
ricominciato a lavorare, questa volta come indipendente, per diverse compagnie
di assicurazione. Le sue entrate oscillavano tra 2'000.– e 4'000.– franchi
(verbale d'interrogatorio 24 novembre 1998 Polizia cantonale). Su richiesta del
dipartimento, il 18 giugno 1999 il ricorrente ha invocato la sua precaria
situazione economica e ha affermato in particolare che voleva evitare in ogni
modo che le sue figlie cadessero nuovamente a carico dell'assistenza sociale. A
seguito di tali argomenti, il 5 luglio successivo l'autorità di prime cure si è
limitata ad ammonirlo ancora una volta, avvertendolo che se lo Stato avesse
continuato ad anticipare gli alimenti a __________ e a __________ dopo il mese
di gennaio 2000 e se nel contempo egli non avesse rimborsato il debito, sarebbe
stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
Dal maggio 2000, egli lavora presso la __________ di __________ con uno stipendio
mensile di fr. 2'000.–, ridotto dal 1° novembre 2000 a fr. 1'500.– , oltre ad
eventuali commissioni e a un'indennità di fr. 500.– quale rimborso spese
(ricorso ad 3, pag. 3). Ora, la crisi coniugale ha verosimilmente colpito
l'interessato anche dal profilo economico. D'altra parte, però, e nonostante
fosse già stato ammonito a due riprese, l'insorgente non ha reso verosimile di
aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per migliorare
la sua situazione economica, mettendo a profitto la sua esperienza
professionale e le sue conoscenze linguistiche. Egli si è limitato a chiedere
un aiuto economico ad amici e alla sorella, ma non ha evitato che le sue due
figlie continuassero a cadere a carico dell'assistenza pubblica. Egli non ha nemmeno
contestato lo scritto 7 novembre 2000 del dipartimento, che lo invitava a
formulare osservazioni sul fatto che si stava esaminando la possibilità di
emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di
rimpatrio. Durante il suo soggiorno in Svizzera, l'insorgente ha pure
interessato le autorità amministrative e giudiziarie penali. Il 15 luglio 1994
il Polizeirichteramt del Canton Zugo gli ha inflitto una multa di fr. 240.– per
infrazione alla LCStr (velocità eccessiva), mentre il 2 dicembre 1995 le
autorità competenti in materia di circolazione stradale gli hanno revocato la
licenza di condurre per la durata di sei mesi. L'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento ha pure chiesto l'apertura di un procedimento penale a carico
dell'insorgente per trascuratezza degli obblighi di mantenimento nei confronti
di __________ e __________ (v. scritto 21 settembre 1999 a __________). Come se
non bastasse, l'insorgente ha a suo carico due attestati di carenza beni per complessivi
fr. 2'643.70 (v. verbali di pignoramento 13 febbraio 1997 e 14 giugno 2000) ed
è pure rimasto per qualche tempo senza fissa dimora (v. rapporto 5 ottobre 1998
Polizia cantonale e verbale d'interrogatorio di polizia 24 novembre 1998 del
ricorrente). Di conseguenza, egli denota pure una certa incapacità di adattarsi
all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS).
4.2. __________ è cittadino italiano
naturalizzato. In quel Paese, egli ha vissuto dal 1979 al 1982 frequentando gli
studi liceali (v. verbale d'interrogatorio 24 novembre 1998). Il suo
trasferimento in Italia non pregiudica in maniera eccessiva la sua risocializzazione,
visto che nella vicina Penisola stile di vita, lingua e cultura sono simili a
quelli ticinesi. In questo senso si può dunque affermare che l'insorgente non
si troverà confrontato con insuperabili difficoltà di adattamento. Del resto,
come ha rilevato il Consiglio di Stato nella propria risoluzione (consid.
G.4.), con la pronuncia di rimpatrio, al ricorrente rimane comunque la
possibilità di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti.
Cosicché rimangono salvaguardate le relazioni con le due figlie residenti in
Ticino, affidate alle cure e all'educazione della madre, nonché con sua sorella
__________, che vive da anni nel nostro Paese.
-
L'insorgente
invoca la protezione dell'art. 8 CEDU, sottolineando il suo legame con
__________ e __________ e alle quali ha donato la sua quota parte della casa
che possedeva a __________ in comproprietà con la ex moglie. Non occorre
tuttavia esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi
della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con le sue due figlie. In
particolare non va approfondito se, come asserito, egli intrattenga con le
figlie rapporti più che ottimi e se, pertanto, con esse esista un legame
stretto, intatto ed effettivamente vissuto (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e).
Comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del
diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista
dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria,
in particolare, per la protezione dell'ordine pubblico e per il benessere
economico del Paese. Orbene, la decadenza del permesso di domicilio al
ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra
l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera
e l'interesse pubblico contrario. Del resto, come già precedentemente indicato,
andando ad abitare in Italia, __________ potrà valicare la frontiera ed
esercitare il suo diritto di visita a __________ e a __________ senza alcun
problema di natura amministrativa.
-
Le
autorità inferiori, limitandosi ad emanare una decisione di rimpatrio nei
confronti del ricorrente, non hanno dunque disatteso gli art. 7, 9, 10 cpv. 1,
11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS, ma nemmeno l'art. 8 CEDU. La decisione censurata non
procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge
riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza
della misura adottata.
-
Infine, il
fatto che l'insorgente intenda sposarsi con una cittadina elvetica non permette
di mutare il giudizio; in particolare non esclude la pertinenza dei motivi che
hanno condotto l'autorità a dichiarare decaduto il suo permesso.
-
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Visto
l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo
diviene priva d'oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 7, 9, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61, 63
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________ (23 gennaio 1962),
cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro
il 15 dicembre 2001 notificando la propria partenza al competente
ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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