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Numero d'incarto:
52.2001.73
Data decisione, Autorità:
05.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00073
Lugano
5 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 marzo 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 14 febbraio 2001, no. 719, del
Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto il ricorso 6 novembre 2000
dell'insorgente avverso la decisione 20 ottobre 2000, con la quale il
municipio di __________ ha revocato l'autorizzazione rilasciata il 3 ottobre
1991 per il rifacimento del tetto e il consolidamento dei muri esterni del rustico
sito sul mapp. no. __________ RF, ingiungendogli di sospendere ogni lavoro in
corso e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28
settembre 1991, il qui ricorrente __________ ha notificato al municipio di
__________ l'intenzione di procedere, sul rustico di sua proprietà, sito al
mapp. __________ RF fuori della zona edificabile, al rifacimento del tetto e al
consolidamento dei muri esterni mediante intonaco.
Con scritto del 3 ottobre 1991 l'Esecutivo
comunale, senza consultare le istanze cantonali, ha dato il proprio nulla osta
all'esecuzione dei suddetti lavori, a patto che la costruzione non subisse
modifiche di altezza e di destinazione dei vani.
Il ricorrente ha successivamente intrapreso
l'intervento edilizio autorizzato.
B. Negli
scorsi anni, il Consiglio di Stato ha condotto un'inchiesta amministrativa a seguito
di segnalazioni concernenti vari casi di abusi edilizi commessi nel comune di
__________.
Facendo seguito alle risultanze di tale
procedura, il municipio, con risoluzione del 19 ottobre 2000, ha revocato la
decisione autorizzativa del 1991 ed ha ordinato all'insorgente la sospensione
di ogni attività edilizia e la presentazione di una domanda di costruzione a
posteriori.
C. Contro
questa decisione, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento siccome contraria ai principi della buona fede, della sicurezza
giuridica e della proporzionalità ed essendo scaduti i termini per poter
esigere il ripristino della situazione anteriore.
Data la
mancanza di preavviso da parte di un'istanza cantonale, il Governo ha giudicato
nulla la determinazione municipale del 1991. Di conseguenza, la decisione di
revoca risulterebbe superflua, mentre che sarebbe legittima la richiesta di
presentare una domanda di costruzione in sanatoria. Per quanto attiene all'ordine
di sospensione dei lavori, il ricorso è stato accolto, dal momento che tale ordine
risulta privo di portata pratica, se riferito a lavori passati, e prematuro,
per rapporto ad interventi futuri.
D. Contro tale
giudicato governativo, l'insorgente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e ribadendo le
motivazioni già addotte dinanzi all'istanza inferiore. Egli soggiunge inoltre
che la presentazione di una domanda di costruzione costituirebbe formalismo
eccessivo, non essendo ravvisabile alcuna violazione materiale delle normative
applicabili.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni, e il municipio di __________, con motivazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese di seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza di questo Tribunale, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dagli art. 49 LE-1973, applicabile in forza dell'art.
52 cpv. 2 LE, e 46 cpv. 1 PAmm (cfr. Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia,
p. 195).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 25 cpv. 2 LPT, per tutti i progetti edilizi fuori dalle zone
edificabili, l'autorità cantonale competente decide se siano conformi alla zona
o se un'eccezione possa essere autorizzata. Pur se espressa in altri termini,
sin dalla sua promulgazione, nel 1979, la LPT prevede la necessità di
sottoporre ad un'istanza cantonale le domande di costruzione inerenti edifici ubicati
fuori dalle zone edificabili e non conformi alla funzione prevista per la zona
di utilizzazione.
Questo
principio è recepito dalle normative cantonali, tanto da quelle attuali
(LE-1991), quanto da quelle passate (LE-1973). In effetti, l'art. 45 LE-1973,
applicabile nel 1991, al momento della notifica dei lavori in questione,
disponeva che, terminato il proprio esame, il municipio trasmettesse la domanda
di costruzione al Dipartimento competente per la concessione dell'autorizzazione
cantonale. Anche in caso di lavori di secondaria importanza, soggetti alla
procedura semplificata della notifica, il municipio era tenuto a trasmettere
gli atti al Dipartimento, se si trattava di lavori previsti al di fuori delle
zone edificabili (art. 36 cpv. 3 lett. a RALE-1974).
2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, la licenza edilizia accordata dal Comune senza autorizzazione di
un'autorità cantonale è, per edifici situati fuori dalle zone edificabili e non
conformi alla funzione di zona, radicalmente nulla (cfr. DTF 111 Ib 220,
consid. 5b; STA inedita 26.1.95 in re C.).
La nullità, ossia l'inefficacia assoluta di
una decisione, può essere invocata da chiunque, in ogni tempo ed in qualsiasi
procedura. In caso di nullità, il difetto concerne l'esistenza stessa della
decisione: di conseguenza, esso non può essere sanato. Inoltre, essendo la
decisione priva di qualsiasi effetto giuridico, non occorre accertare la
sussistenza dei presupposti per la revoca di un atto amministrativo bensì semplicemente
constatarne la nullità (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale,
N. 206 seg.; Moor, Droit administratif, Vol. II, p. 201 seg.; Grisel, Traité de
droit administratif, Vol. I, p. 417 seg.; Imboden / Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Vol. I e Ergänzungsband, N. 40).
2.3. L'ordine di inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria configura un provvedimento amministrativo, mediante il
quale l'autorità ingiunge al proprietario di un fondo, oggetto di interventi
rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni e privi della necessaria
autorizzazione, di collaborare ai fini dell'accertamento della loro legittimità
materiale. Esso è, per sua natura, incoercibile: se il proprietario non dà seguito
all'ordine, l'autorità adotta i provvedimenti che si impongono sulla scorta
degli elementi a sua disposizione (Scolari, Commentario, N. 1265; Mäder, das
Baubewillingungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 649 ss).
- 3.1. Nel
caso di specie, è inconfutabile che la risoluzione 3 ottobre 1991 del municipio
di __________ non poteva costituire valido titolo autorizzativo per le opere
notificate dal ricorrente. Trattandosi di lavori da compiere su fondi siti
fuori dalla zona edificabile e non conformi alla destinazione della zona,
occorreva, indipendentemente dalla loro entità, il permesso dell'autorità cantonale.
Tale necessità, imposta dal diritto federale, non è puramente formale, bensì è
volta al perseguimento degli eminenti scopi della pianificazione territoriale.
Del resto, nemmeno il ricorrente misconosce
l'insufficienza della predetta risoluzione municipale.
La determinazione dell'Esecutivo comunale
non può in alcun caso sopperire alla mancanza di una decisione conforme alle esigenze
poste dal diritto federale. Come rettamente concluso dal Governo, in ossequio
alla giurisprudenza del Tribunale federale, il nulla osta all'esecuzione dei
lavori accordato dal municipio va pertanto giudicato come affetto da nullità
assoluta (cfr. DTF 111 Ib 220, consid. 5b; STA inedita 26.1.95 in re C.).
3.2. In conseguenza della radicale
inefficacia della risoluzione municipale del 1991, gli interventi edilizi
effettuati risultano privi di qualsivoglia autorizzazione. A questa carenza
occorre porre rimedio mediante l'avvio di una nuova procedura autorizzativa,
nell'ambito della quale sarà imprescindibile sottoporre tali interventi al
preavviso della preposta autorità cantonale. Tale procedura si appalesa
necessaria già al fine di regolarizzare dal profilo formale l'attuale
situazione, considerata la gravità della manchevolezza constatata. Inoltre, e
soprattutto, essa permette di verificare la congruenza materiale dei lavori
edili svolti con i disposti legali.
L'ordine di presentare una domanda di
costruzione in sanatoria appare pertanto pienamente fondato.
3.3. Nell'ingiunzione dell'autorità non può
essere ravvisata la violazione dei principi di proporzionalità, di divieto di
formalismo eccessivo, della sicurezza giuridica e della buona fede, come asserito
dal ricorrente.
In particolare, si osserva che, nell'optare
per la nullità piuttosto che per l'annullabilità di un atto, l'autorità
giudicante pondera, come in caso di revoca di una decisione, il principio della
sicurezza delle relazioni giuridiche per rapporto all'interesse pubblico alla
realizzazione del diritto oggettivo (cfr. Moor, op. cit., p. 206). Di
conseguenza, avendo l'Alta corte federale attribuito al vizio in esame la
conseguenza della nullità assoluta, essa ha nel contempo escluso che
l'interesse alla stabilità e alla prevedibilità dell'atto amministrativo in
questione possa risultare predominante.
Inoltre, per ciò che concerne l'asserita
buona fede del ricorrente, è quantomeno dubbio che a quest'ultimo sia potuta
sfuggire la mancanza dell'indispensabile autorizzazione cantonale, considerato,
soprattutto, che egli ha conseguito il diploma di ingegnere STS (cfr. DTF 111
Ib 213, consid. 6a; Rep. 1982, p. 310). D'altro canto, di principio, il
proprietario non può appellarsi alla buona fede per chiedere il mantenimento di
una costruzione eseguita in contrasto con il diritto materiale (cfr. Scolari,
Commentario, II ed., N. 1281). Pertanto l'invocazione della buona fede appare
ininfluente anche per rapporto all'ordine di presentare una domanda di
costruzione in sanatoria, provvedimento certamente meno incisivo delle misure
di ripristino che potrebbero derivarne ed il cui scopo è proprio l'accertamento
della legittimità materiale dell'intervento.
L'ingiunzione di presentare una domanda di
costruzione non appare peraltro né sproporzionata per rapporto al risultato che
può scaturirne, né costitutiva di eccesso di formalismo, vista la completa
assenza, allo stadio attuale, di valido permesso per i lavori edilizi
intrapresi e i preminenti scopi di salvaguardia territoriale perseguiti.
Irrilevante è pure l'eventuale
impossibilità, per il municipio, di ordinare delle misure di ripristino per
intervenuta perenzione giusta l'art. 57 LE-1973. Ciò non impedirebbe infatti di
comunque richiedere l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria (cfr.
STA 7.11.00 in re S. T.; 3.1.94 in re comune di __________; 3.1.94 in re E. F.;
28.2.92 in re CE L. R.).
Anche su questi aspetti, la decisione
impugnata resiste pertanto alle censure del ricorrente.
- In esito a
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto e la
decisione governativa impugnata confermata.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 Pamm). Si giustifica
altresì l'attribuzione di ripetibili, essendo il comune di __________ patrocinato
da un avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 25 cpv. 2 LPT; 52 cpv. 2 LE; 45, 49 e
57 LE-1973; 36 cpv. 3 lett. a RALE-1974; 3, 18, 28, 31, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese e
la tassa di giustizia di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente
che rifonderà altresì alla controparte identico importo a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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