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Numero d'incarto:
52.2001.68
Data decisione, Autorità:
26.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00068
Lugano
26 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. marzo 2001 della
contro
la decisione 23 febbraio 2001 con cui il municipio
di Massagno ha annullato il concorso per opere da gessatore relative alla
__________;
viste le risposte:
-
13 marzo 2001 del
municipio di Massagno;
-
14 marzo 2001 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13
dicembre 2000 il municipio di Massagno ha indetto un pubblico concorso per le
opere da gessatore occorrenti alla __________ (FU n. __________). Alla cifra
995.100 il capitolato richiamava "la facoltà per il municipio di non
procedere all'aggiudicazione (...) se dalle verifiche effettuate"
fossero emerse "indicazioni contrarie all'interesse finanziario del
comune o comunque in contrasto con i crediti d'opera allocati".
Al concorso hanno partecipato quattro ditte,
fra cui la ricorrente, che ha presentato un'offerta di fr. 400'356.45.
Il giorno stesso dell'apertura delle
offerte, il consorzio formato dalle ditte __________ + __________ + __________,
ha comunicato al municipio di ritirare la sua offerta di fr. 303'577.80, siccome
viziata da "un errore di valutazione dei prezzi in alcune posizioni".
In sede di verifica delle offerte, il
progettista ha proposto di scartare quella presentata dalla __________ per un
importo di fr. 365'869.06, poiché priva dell'indicazione delle percentuali di
sconto applicate a due posizioni ed inficiata da errori di calcolo che non
erano stati notificati mediante l'apposito foglio di correzione.
Considerato che le offerte delle due ditte
rimaste in gara, __________ e __________ (fr. 428'308.55), erano nettamente
superiori al costo preventivato dai progettisti (fr. 322'800.-), il 23 febbraio
2001 il municipio ha deciso di non procedere all'aggiudicazione e di indire una
nuova gara sotto forma di licitazione privata fra le ditte __________,
__________, __________, alle quali ha affiancato la __________.
B. Contro la
decisione di chiudere il concorso senza delibera, la __________ è insorta
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente i prezzi da lei offerti
sarebbero attendibili. L'interruzione del concorso sarebbe quindi
ingiustificata.
C. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il municipio di Massagno, rilevando l'attendibilità
delle offerte delle ditte classificatesi davanti all'insorgente. La ripetizione
del concorso sarebbe quindi giustificata da effettive esigenze di tutela
dell'interesse pubblico.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP (RL
7.1.4.1.3) e 4 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato
intercantonale sugli appalti pubblici (DLCIAP; RL 7.1.4.1.3). La legittimazione
attiva dell’insorgente, partecipante al concorso e direttamente toccata dal
provvedimento impugnato, è certa.
In quanto volta a censurare l'interruzione
del concorso (§ 33 lett. a DirCIAP), l'impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile
in ordine.
Data la natura delle questioni poste a
giudizio, il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm).
- Giusta
l’art. 13 lett. i CIAP, “le disposizioni cantonali d’esecuzione del
concordato garantiscono”, fra l’altro, “la limitazione dell’interruzione
e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi”.
Le norme cantonali d’esecuzione devono in
sostanza garantire che il potere d’apprezzamento riservato all’ente banditore
in ordine alla libertà di procedere ad un’aggiudicazione sulla base delle
offerte inoltrate venga limitato in modo da permettergli di prescindere da una
delibera soltanto nel caso in cui sussistano gravi motivi. Con questa
disposizione si è inteso sottolineare gli obblighi derivanti dal principio
della buona fede che l’apertura di un pubblico concorso determina in capo
all’ente banditore nell’ambito dei rapporti precontrattuali (cfr.
Galli/Lehmann/Re-
chsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.).
Il § 32 cpv. 1 delle direttive d’esecuzione
del CIAP (DirCIAP; RL 7.1.4.1.5), rese vincolanti dal DE con cui sono state
approvate dal Consiglio di Stato, stabilisce che “il committente può interrompere
la procedura sulla base di importanti motivi”. Sono considerati importanti
soltanto i motivi che il committente non poteva prevedere al momento
dell'apertura del concorso e che sono oggettivamente talmente gravi, da
escludere che si possa ragionevolmente esigere che il committente proceda all'aggiudicazione.
“La procedura”, precisa il paragrafo in questione (cpv. 2), “può esser ripetuta
o riattivata allorché specificatamente: a) non è stata presentata alcuna
offerta che adempia alle esigenze tecniche e ai criteri definiti nei documenti
di concorso; b) ci si deve attendere offerte più vantaggiose sulla base di
condizioni-quadro o marginali modificate oppure a causa dell’eliminazione di
distorsioni alla libera concorrenza; oppure c) è divenuta necessaria una
modifica essenziale del progetto”.
Sono, in particolare, considerati motivo
importante, suscettibile di giustificare la ripetizione della gara, i
cambiamenti significativi delle circostanze che rendono verosimile la
presentazione di offerte più vantaggiose (§ 32 lett. b prima parte DirCIAP).
Sono inoltre considerate tali le distorsioni della libera concorrenza indotte
da illecite concertazioni dei concorrenti (§ 32 lett. b seconda parte DirCIAP;
Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., n. 456; Clerc, L'ouverture des marchés
publics: Effectivité et protection juridique, pag. 491 seg.).
- Nel caso
concreto, il municipio ha giustificato la decisione impugnata con il fatto che
l'offerta della ricorrente è risultata sensibilmente più onerosa (+ 24 %) del
costo preventivato (fr. 322'800.-) dai progettisti.
Semplici differenze tra il costo
preventivato dal committente per la prestazione messa a concorso e l'ammontare
delle offerte inoltrate dai concorrenti non costituiscono, di principio, un
motivo sufficiente per prescindere dall'aggiudicazione. Simili discrepanze non
integrano, con ogni evidenza, l'ipotesi di cui al § 32 cpv. 2 lett. b prima
parte DirCIAP, che giustifica una ripetizione della procedura quando ci si deve
attendere offerte più vantaggiose sulla base di condizioni-quadro o marginali
modificate. Potrebbero invece esservi ravvisati gli estremi dell'ipotesi
alternativa prospettata dal paragrafo in questione. A tal fine il committente
avrebbe tuttavia dovuto dimostrare o rendere almeno verosimile che le
differenze sono da attribuire ad una distorsione della libera concorrenza
dovuta ad un'illecita concertazione tra tutti i partecipanti alla gara:
presupposto, questo, che in concreto non è minimamente dato.
Invano tenta il comune committente di
giustificare la decisione impugnata richiamandosi, in sede di risposta al
ricorso, all'offerta presentata dal consorzio ritiratosi dalla gara ed a quella
inoltrata dalla __________, estromessa siccome formalmente viziata. Il fatto
che queste offerte siano inferiori a quella presentata dalla ricorrente e che i
progettisti le abbiano giudicate attendibili non costituisce un valido motivo
per interrompere la procedura ai sensi del § 32 DirCIAP. Accreditando la tesi
del municipio, la procedura di concorso potrebbe essere interrotta e ripetuta
ogniqualvolta il committente si vede costretto a scartare per semplici motivi
formali offerte economicamente più vantaggiose di quelle rimaste in gara.
Ipotesi, questa, che non è compatibile con la limitazione della facoltà del
committente di interrompere la procedura di aggiudicazione, introdotta dal § 32
DirCIAP in ossequio al mandato sancito dall'art. 13 lett. i CIAP. Né va
dimenticato che il consorzio si è ritirato dalla gara perché alcuni suoi membri
si sono ricreduti sull'offerta inoltrata, ritenendola eccessivamente bassa, mentre
l'offerta della __________ è soltanto dell'8.6% inferiore a quella della
ricorrente. Circostanze, queste, che, valutate secondo criteri oggettivi, non
costituiscono comunque un motivo sufficientemente grave da escludere che si
possa ragionevolmente esigere dal committente di procedere all'aggiudicazione.
Né giova al resistente richiamarsi alla
riserva di cui alla cifra 995.100 del capitolato che conferiva al municipio "la
facoltà (...) di non procedere all'aggiudicazione (...) se dalle verifiche effettuate"
fossero emerse "indicazioni contrarie all'interesse finanziario del
comune o comunque in contrasto con i crediti d'opera allocati". A prescindere
dal fatto che le disposizioni del CIAP non riservano al committente il diritto
di allentare la limitazione della facoltà di interrompere la procedura di
aggiudicazione, sancita dal § 32 DirCIAP, la riserva in questione non porta a
diversa conclusione, poiché, nella misura in cui si fonda su concetti di natura
generica ed indeterminata, deve comunque essere interpretata ed applicata in
conformità di quest'ultimo paragrafo.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
la decisione municipale impugnata, siccome lesiva del diritto, e rinviando gli
atti all'autorità comunale, affinché proceda all'aggiudicazione sulla base
delle offerte rimaste in gara.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili già perché la
ricorrente non ne ha chieste.
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 15 CIAP; § 32 DirCIAP; 3, 18, 28,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 febbraio 2001 del municipio
di Massagno è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio
affinché proceda all'aggiudicazione sulla base delle offerte rimaste in gara.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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