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Numero d'incarto:
52.2001.61
Data decisione, Autorità:
27.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00061
Lugano
27 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 gennaio 2001 del Consiglio di Stato
(no. 469) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 8 aprile 1999 con cui l'Ufficio dei permessi della Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha assicurato in via di massima alla
Bürgergemeinde di __________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico
per aprire una colonia di vacanza a __________;
viste le risposte:
-
05 marzo 2001 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
-
13 marzo 2001 della
Città di __________;
-
13 marzo 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'8
aprile l'Ufficio dei permessi (UP) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
(SPI) ha assicurato in via di massima al Patriziato (Bürgergemeinde) di
__________ il rilascio di una patente d'esercizio pubblico per aprire e gestire
una colonia di vacanza a __________ in uno stabile di sua proprietà;
che contro questo provvedimento è insorto
davanti al Consiglio di Stato il vicino __________, chiedendone l'annullamento
e postulando che fosse fatto divieto al Patriziato di aprire un qualsivoglia
esercizio pubblico sino al rilascio della patente definitiva;
che in seguito a vicissitudini che non
occorre qui rievocare, il 18 luglio 2000 il Tribunale cantonale amministrativo
ha confermato la decisione 3 maggio 2000 con cui il Consiglio di Stato aveva
respinto il ricorso inoltrato dal Patriziato contro la risoluzione 29 febbraio
2000 del Dipartimento delle istituzioni che aveva nel frattempo accertato
l'assoggettamento dello stabilimento in oggetto all'obbligo della patente come
colonia di vacanza;
che con decisione 30 gennaio 2001 il Consiglio
di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 8
aprile 1999 con cui l'UP aveva assicurato al Patriziato il rilascio della
predetta patente d'esercizio pubblico;
che con il dispositivo n. 2 di tale giudizio
il Governo ha negato la concessione di indennità per ripetibili;
che contro il dispositivo denegante la
concessione di ripetibili insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo
__________, chiedendo che venga riformato nel senso di condannare il Patriziato
a rifondergli un'indennità di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, dalla SPI e dalla Città di __________, subentrata in lite al __________;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 71 LEsPub;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di
Stato e il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al
pagamento di un'indennità alla controparte;
che soccombente è la parte che ha formulato
la domanda di giudizio respinta dall'autorità di ricorso: l'insorgente in caso
di rigetto dell'impugnativa, il resistente in caso di accoglimento;
che, in concreto, il Consiglio di Stato ha
respinto, per quanto ancora ricevibile, il ricorso inoltrato da __________
contro la decisione 8 aprile 1999 dell'UP;
che, essendo rimasto soccombente,
l'insorgente non ha evidentemente diritto ad un'indennità per ripetibili;
che già per questo motivo il ricorso va
senz'altro respinto;
che una condanna del Patriziato al pagamento
di un'indennità per ripetibili è a maggior ragione esclusa in considerazione
del fatto che in sede di ricorso al Consiglio di Stato l'insorgente ha chiesto
che siffatta indennità fosse posta a carico dello Stato;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono a carico del ricorrente;
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 200.- è carico del ricorrente, che rifonderà fr. 200.- alla Città
di __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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