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Numero d'incarto:
52.2001.52
Data decisione, Autorità:
09.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00052
Lugano
9 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2001 di
contro
la decisione 23 gennaio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 358), che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia 23 ottobre 2000, rilasciata dal municipio di
__________ all'Università della Svizzera Italiana (USI) ed all'Ente
Ospedaliero Cantonale (EOC) per cambiare provvisoriamente la destinazione
dello stabile in cui aveva sede la __________;
viste le risposte:
-
20 febbraio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
21 febbraio 2001 del
municipio di __________;
-
8 marzo 2001
dell'Università della Svizzera Italiana (USI);
-
9 marzo 2001 della
__________ di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11 settembre
2000 l'Università della Svizzera Italiana (USI/Accademia di __________) ha
chiesto al municipio di __________ il permesso di insediare provvisoriamente un
atelier di progettazione nello stabile di proprietà dell'Ente ospedaliero
cantonale (EOC), in cui aveva sede la __________ e sul quale la __________ di
__________ beneficia di un diritto di superficie (part. n. __________ RF; zona
AP/EP del PR). La trasformazione prevede di ricavare 20 piccole aule per oltre
un centinaio di studenti e tre aule di maggiori dimensioni (70 mq).
Alla domanda si è opposto l'avv. __________,
proprietario di fondi situati a circa 70 m (part. n. __________ RF), rispettivamente
ad oltre 150 m (part. n. __________ e __________ RF) dallo stabile da
trasformare, contestando l'intervento per motivi formali e sostanziali.
B. Con
decisione 23 ottobre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l'opposizione del vicino.
Contro questa decisione l'avv. __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi
che non occorre qui evocare.
C. Con
giudizio 23 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, considerandola
irricevibile per carenza di legittimazione attiva.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
distanza che separa i fondi dell'insorgente dallo stabile dell'ex __________
sia tale da escluderlo dal novero delle persone collegate per situazione alla
licenza impugnata da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso.
L'intervento sarebbe del tutto insuscettibile di arrecargli un qualsivoglia
pregiudizio. L'eventuale aumento del traffico derivante dalla controversa
trasformazione non toccherebbe i suoi fondi, che risultano adeguatamente
serviti da strade alternative (part. n. __________ RF) o comunque di
sufficiente calibro (part. n. __________ e __________ RF).
D. Contro la
predetta decisione, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla controversa
licenza. L'insorgente rivendica la qualità per agire in giudizio allegando di
essere proprietario di fondi (part. n. __________ e __________ RF) che in parte
confinerebbero con quello dedotto in edificazione. La trasformazione, osserva,
determinerebbe un potenziamento delle attuali strutture dell'USI. Le
ripercussioni ambientali, che ne deriverebbero, toccherebbero in modo diretto e
percettibile anche i suoi fondi. L'attuale mancanza di posteggi verrebbe in
particolare resa ancor più acuta.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
il municipio, che sottolinea il carattere provvisorio della trasformazione, e
la __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Ad identica conclusione perviene l'USI,
negando recisamente che la trasformazione possa modificare il traffico
veicolare indotto dall'attività scolastica. L'insediamento di alcune aule nello
stabile dell'ex Maternità allontanerebbe anzi il traffico dalle proprietà
dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE.
La legittimazione attiva dell'insorgente, in
quanto riferita al giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato
dedotto davanti a questo tribunale, è senz'altro data.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione è sufficientemente nota a questo tribunale. La
visita in luogo non appare dunque atta a procurare la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
-
Come
giustamente rileva il Consiglio di Stato, la legittimazione attiva presuppone
che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone,
la cui situazione appare collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da
un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, che permetta di distinguerla
da quella di un qualsiasi altro membro della comunità. Il ricorrente deve
inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto ed attuale, a
dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l'impugnativa
tende a rimuovere. Deve, insomma, dimostrare di essere toccato dalla decisione
impugnata in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e di
trovarsi in una situazione degna di considerazione con l'oggetto della lite.
Non occorre che invochi la lesione di una norma che tutela i diritti individuali
o soggettivi. La compromissione di un interesse di mero fatto è sufficiente
(DTF 121 II 173 seg., 120 Ib 59, 387; RDAT 1992 II n. 58; Scolari, Commentario,
II ed., ad art. 21 LE, n. 935 seg.; Borghi Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 43 LE, n. 2 seg.).
-
3.1. Nell'evenienza
concreta il ricorrente è proprietario di fondi edificati (part. n. __________,
__________ e __________ RF), situati nelle immediate vicinanze della zona EAP,
che comprende la sede principale dell'Accademia di __________ dell'USI,
l'Ospedale __________ e lo stabile in cui aveva sede __________ (part. n.
__________ RF). Le part. n. __________ e __________ RF, sulle quali sorgono
alcuni vecchi immobili ad uso abitativo e commerciale, sono separate dalla zona
EAP da una strada a fondo cieco, larga circa 3 m e gravata da un divieto di
circolazione con eccezione a favore degli autorizzati, che conduce alla
__________. Fra la part. n. __________ RF, sulla quale sorge una vecchia villa
patrizia, e la zona in questione v'è invece una fascia di terreno inedificata,
larga una trentina di metri di metri, appartenente a terzi estranei al presente
procedimento.
3.2. Tanto l'Accademia di __________, quanto
l'ospedale sono edifici pubblici, frequentati da una vasta cerchia di utenti,
fornitori ed interessati, che vi accedono, a piedi o con veicoli. Chi si reca
in auto all'ospedale può fare uso del relativo autosilo sotterraneo (116
posti). I frequentatori dell'Accademia di __________ (circa 50 docenti e 400
allievi) non dispongono invece di adeguate e specifiche infrastrutture per lo
stazionamento dei veicoli. Il posteggio provvisorio di una quarantina di posti,
previsto sul sedime (part. n. __________ e __________ RF) messo a disposizione
dell'USI dal comune di __________ ad un centinaio di metri dalla sede principale
dell'Accademia, non basterà comunque a coprire il fabbisogno di posteggi della
struttura universitaria. Il municipio e l'USI concordano, in effetti, nel
prevedere che la penuria di posteggi è destinata a perdurare ancora per una
decina d'anni, almeno fintanto che non sarà stato completato il programma di
costruzioni destinate alle attività d'insegnamento (cfr. convenzione 27.9. 2000
Comune di __________ / USI).
3.3. La controversa trasformazione è
destinata a creare nel vecchio stabile della __________ un atelier di
progettazione dotato di un centinaio di nuovi posti di lavoro da mettere a
disposizione degli studenti dell'Accademia. Si tratta quindi un intervento che
contribuisce in misura significativa a potenziare le attuali strutture dell'ateneo.
Per rendersene conto basta mettere a confronto il previsto numero di nuovi posti
di studio con quello degli studenti iscritti. Ne discende che, nella misura in
cui aumenta la ricettività delle attuali strutture, il controverso cambiamento
di destinazione costituisce anche un intervento suscettibile di incrementare il
traffico ed a rendere ancor più acuta la mancanza di posteggi. Se l'intervento
esiga la realizzazione di nuovi posteggi o meno è questione di merito che non
deve essere qui esaminata. Ai fini del giudizio sulla legittimazione attiva
dell'insorgente basta infatti rilevare che le ripercussioni ambientali
derivanti dall'insufficienza dei posteggi occorrenti ad una struttura pubblica
frequentata da una vasta cerchia di persone, qual'è l'Accademia di __________,
non rimangono circoscritte ai fondi che confinano direttamente con il perimetro
della zona EAP, ma si estendono su un'area più vasta, che comprende le strade
circostanti ed i fondi ad esse limitrofi.
3.4. Ferme queste premesse, al ricorrente
non può essere disconosciuta la qualità per agire in giudizio. Non si può in
effetti ragionevolmente sostenere che il proprietario di fondi situati a pochi
metri da un'infrastruttura di servizio frequentata da una vasta cerchia di
persone non rientri nel novero di quelle persone che per situazione si
rapportano in modo qualificato all'oggetto un intervento edilizio destinato ad
incrementarne la ricettività.
Il fatto che il controverso intervento abbia
per oggetto uno stabile ubicato ad oltre un centinaio di metri dai fondi
dell'insorgente non permette di giungere a diversa conclusione, poiché il cambiamento
delle modalità di utilizzazione dell'edificio che ospitava la Maternità
cantonale comporta un apprezzabile potenziamento dell'intera struttura universitaria.
L'edificio in questione, destinato in passato a scopi ospedalieri e sanitari,
va infatti ad aggiungersi, quale nuova componente, all'insieme degli immobili
utilizzati dall'USI per l'insegnamento ed altre attività accademiche. Le ripercussioni
che ne derivano, segnatamente quelle riferibili ai posteggi, non restano quindi
circoscritte allo stabile da trasformare, ma si estendono ai fondi esposti agli
influssi del complesso universitario, fra i quali vanno annoverati anche quelli
dell'insorgente.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato,
affinché statuisca nel merito dell'impugnativa inoltratagli dall'avv.
__________ (art. 65 PAmm).
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dell'USI, in quanto beneficiaria della controversa licenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 gennaio 2001 del Consiglio
di Stato (n. 358) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato, affinché statuisca nel merito del ricorso inoltratogli dall'avv. __________.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico dell'USI, che rifonderà fr. 900.- al ricorrente
a titolo di ripetibili di quest'istanza.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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