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Numero d'incarto:
52.2001.479
Data decisione, Autorità:
18.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00479
Lugano
18 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 dicembre 2001 della delegazione del
Consorzio depurazione acque media e bassa Blenio (CDAMBB) che delibera alla
ditta __________ le opere da capomastro per la posa del collettore consortile
della tratta __________ - __________;
viste le risposte:
-
7 gennaio 2002 della
__________;
-
9 gennaio 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
9 gennaio 2002 del
consorzio depurazione acque della media e bassa Blenio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ (FU __________, pag. __________), il Consorzio depurazione acque
media e bassa Blenio (CDAMBB) ha messo a pubblico concorso le opere da
impresario costruttore relative alla posa del collettore consortile della
tratta __________ - __________ (lotto __________). Il capitolato e modulo
d'offerta stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente,
tenuto conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
-
prezzo
-
qualità
-
economicità
-
costi di servizio
-
compatibilità ambientale e valore tecnico;
B. Al concorso
hanno partecipato otto ditte con le seguenti offerte:
-
__________ fr. 948'604.95
-
__________ fr. 1'019'698.70
-
__________ fr. 1'102'273.60
-
__________ fr. 1'149'139.70
-
__________ fr. 1'155'460.85
-
__________ fr. 1'427'163.90
-
__________ fr. 1'470'348.80
-
__________ fr. 1'520'746.60
Con decisione 17 dicembre 2001 la
delegazione del CDAMBB ha aggiudicato la commessa alla __________, considerata
miglior offerente. La decisione è stata notificata ai partecipanti con l'indicazione
del prezzo offerto dalla vincitrice.
C. Contro
questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento, in via principale, della sola
delibera, in via subordinata, anche del concorso.
L'insorgente rimprovera in sostanza al
CDAMBB di non aver fissato preventivamente i fattori di ponderazione
applicabili ai criteri di aggiudicazione fissati dal bando, rispettivamente di
non aver proceduto ad una valutazione effettiva delle offerte inoltrate sulla
base di tali criteri.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il CDAMBB, che rimprovera alla __________ di non aver
impugnato il bando di concorso per contestare l'assenza di fattori di
ponderazione; rileva nel contempo che la delibera è avvenuta all'unanimità a
favore di una ditta che ha già eseguito altri lavori per il consorzio.
Ad identica conclusione perviene la
__________, che postula il rigetto dell'impugnativa, eccependo la tardività
delle eccezioni sollevate dall'insorgente contro la delibera.
L'Ufficio lavori sussidiati ed appalti
(ULSA) si limita invece a rilevare che il committente ha omesso di sottoporgli
gli atti del concorso per preavviso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 32 LCPubb.
Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato senza
successo al concorso indetto dal CDAMBB.
Il ricorso, tempestivamente introdotto
contro un atto impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb la decisione di aggiudicazione deve indicare
succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati
offerenti od offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto.
L'obbligo di motivazione è volto ad
assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la
comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare
l'esercizio dei diritti di difesa dei concorrenti esclusi ed a permettere
all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato
(Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm,
n. 1).
Di principio, la motivazione di una
decisione di aggiudicazione può essere considerata sufficiente, quando fornisce
una giustificazione adeguata della scelta operata per rapporto ai criteri di
aggiudicazione fissati dalla documentazione di gara. La motivazione del
provvedimento può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti. Essa
deve nondimeno fornire una spiegazione ragionevole e congruente con i criteri
di aggiudicazione delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai concorrenti.
Eventuali carenze di motivazione possono
essere sanate davanti all'autorità di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che
il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la
possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti dal committente in
sede di osservazioni al ricorso.
2.2. Nell'evenienza concreta, il CDAMBB si è
limitato a notificare alla ricorrente che la commessa era stata deliberata alla
__________ per l'importo di fr. 948'604.95. Non ha speso una parola per
giustificare la scelta operata. Il provvedimento è del tutto silente circa le
modalità di applicazione dei criteri di aggiudicazione fissati dal capitolato.
Non indica nemmeno se le offerte siano state valutate sulla base di tali
criteri. L'evidente carenza di motivazione non è stata sanata neppure in sede
di osservazioni al ricorso con cui la __________ denunciava la mancanza di
qualsiasi giustificazione della valutazione operata dal committente.
Già per questo motivo il ricorso andrebbe
accolto, annullando la delibera impugnata. La mancanza di qualsiasi spiegazione
da parte del committente in merito alle modalità con cui le offerte sono state
valutate per rapporto ai criteri di aggiudicazione preclude infatti a questo
tribunale qualsiasi possibilità di pronunciarsi sulla legittimità della scelta
operata.
- 3.1.
Giusta l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge
la norma in esame, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine
d'importanza (cpv. 2).
L'esigenza di fissare i criteri di
aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di
trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse
pubbliche (art. 1 LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione
della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati
preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di
predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il
committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della
delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero
limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte
pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di
giustificare una determinata scelta.
A tal fine, non basta che i criteri di
aggiudicazione siano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma
occorre che sia preventivamente fissato anche il loro ordine d'importanza.
Al pari della preventiva determinazione dei criteri di aggiudicazione, anche
la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve a circoscrivere la
libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a
posteriori allo scopo di giustificare una determinata scelta. Da questa
considerazione deriva che l'obbligo di prestabilire l'ordine d'importanza dei
criteri di aggiudicazione non si limita alla semplice definizione di una scala
gerarchica, ma comprende necessariamente anche la determinazione del peso
specifico attribuito ad ogni singolo criterio. Principio, questo, che la
giurisprudenza e la dottrina hanno sancito ancor prima che fosse esplicitamente
codificato dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb (BU 2001, pag. 324; DTF 125 II
100 seg. consid. 3c).
3.2. Nel
caso in esame, il bando di concorso ha indicato come criteri di aggiudicazione
(1) il prezzo, (2) la qualità, (3) l'economicità, (4) i costi di servizio e (5)
la compatibilità ambientale ed il valore tecnico. Il committente ha stabilito
un ordine d'importanza, ma ha omesso di precisare il peso specifico attribuito
ad ogni singolo criterio. Ha inoltre tralasciato di sollecitare i concorrenti a
fornirgli indicazioni atte a permettergli di valutare oggettivamente le offerte
in base a tali criteri. Sulla base delle indicazioni che i concorrenti erano
chiamati a fornire al committente, non è invero dato di vedere come si possa
oggettivamente valutare la qualità delle offerte o la loro compatibilità
ambientale.
La mancata attribuzione di un fattore di
ponderazione ai criteri di aggiudicazione fissati dal bando, aggravata dalla
carente richiesta delle informazioni necessarie per applicare tali criteri alle
offerte inoltrate, costituisce un difetto essenziale, che di per sé implicherebbe
l'annullamento della delibera.
L'insorgente ha tuttavia partecipato al concorso
senza eccepire tale omissione mediante impugnazione del bando. Trattandosi di
un difetto abbastanza palese, le cui conseguenze potevano essere previste senza
eccessive difficoltà, è quantomeno dubbio che possa prevalersene in sede di
ricorso contro l'aggiudicazione. Il principio della buona fede, sotteso
all'art. 38 cpv. 3 LCPubb, esclude invero la possibilità di proporre contro le
decisioni di aggiudicazione eccezioni che non sono state sollevate mediante
impugnazione del bando (cfr. DTF 125 I 203 consid. 3a; nonché Praxis des
Bundesgerichts, 2000, n. 134 consid. 3e).
Ai fini del presente giudizio, la questione
a sapere se si debba negare alla ricorrente, che ha partecipato senza obiezioni
ad un concorso difettoso, la possibilità di contestare la delibera per i vizi
che ha omesso di eccepire tempestivamente, può comunque restare indecisa,
poiché, anche in caso di risposta affermativa, non le si può in nessun caso
impedire di impugnare con successo il provvedimento per mancata applicazione
dei criteri di aggiudicazione prestabiliti.
Emerge in effetti chiaramente dagli atti che
la delegazione del CDAMBB ha deliberato la commessa alla resistente __________
senza procedere ad un'attenta valutazione delle offerte sulla base dei criteri
di aggiudicazione fissati assieme al prezzo. Questo parametro, particolarmente
favorevole al committente, sembra invero essere stato l'unico criterio preso in
considerazione.
Ne discende che anche se il CDAMBB ha omesso
di indicare preventivamente i fattori di ponderazione che intendeva attribuire
ai criteri di aggiudicazione, la delibera viola il diritto perché non
scaturisce da una valutazione delle offerte sulla base di tali criteri.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto e la delibera
annullata.
Essendo accolta la domanda principale, non
mette conto di esaminare se debba essere accolta quella di annullamento del
concorso, formulata dall'insorgente in via subordinata. Resta comunque aperta
al CDAMBB la facoltà di annullare il concorso (art. 34 LCPubb) in
considerazione dei gravi difetti che lo inficiano.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del CDAMBB e della __________ in ragione di metà ciascuno secondo
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 17 dicembre 2001
con cui il CDAMBB delibera alla __________ le opere da capomastro per la posa
del collettore (tratto __________ - __________) è annullata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del CDAMBB e della __________ in
ragione di metà ciascuno.
-
Il CDAMBB e
la __________ rifonderanno alla __________ la somma di fr. 1'200.-- a titolo di
ripetibili in ragione di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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