AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.459
Data decisione, Autorità:
10.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00459
Lugano
10 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 novembre 2001 del municipio di
Locarno, che delibera alla __________ le opere di rivestimento antincendio
relative alla ristrutturazione/ampliamento della casa per anziani __________;
viste le risposte:
-
18 dicembre 2001 della
__________;
-
21 dicembre 2001 del
municipio di Locarno;
-
28 dicembre 2001 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27
agosto 2001 il municipio di Locarno ha indetto un pubblico concorso per le opere
di rivestimento anticendio relative all'ampliamento/ristrutturazione della casa
per anziani __________ (FU n. __________, pag. __________). Il bando di
concorso prevedeva i seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:
- Qualità
(affidabilità, esperienza tecnica) 40%
2 Prezzo 35%
- Adeguatezza delle
prestazioni
(attrezzatura, esperienza
specifica, referenze) 25%
B. Al concorso
hanno partecipato cinque ditte con le seguenti offerte:
-
__________ fr.
92'905.93
-
__________ fr.
95'045.23
-
__________ fr.
101'566.87
-
__________ fr.
117'413.12
-
__________ fr.
186'693.53
Con rapporto 18 ottobre 2001, indirizzato
alll'Ufficio appalti e lavori sussidiati (ULSA) del Dipartimento del
territorio, l'Ufficio tecnico (UT) di Locarno ha ritenuto che dal profilo della
qualità d'esecuzione tutte le ditte concorrenti rispondessero alle esigenze,
che la differenza di prezzo fra le prime due (+ 2.30%) fosse trascurabile e che
dal profilo dei termini d'esecuzione sussistesse qualche dubbio sulla ditta
__________, che avrebbe potuto far capo a maestranze provenienti dalla Svizzera
interna.
In base a queste considerazioni l'Ufficio
tecnico ha allestito la seguente graduatoria:
ditte Criteri Offerta
__________ 100% fr.
92'905.90
__________ 100% fr.
95'045.25
96.7% fr. 101'566.85
__________ 90.8% fr.
117'413.10
__________ 64.7% fr.
186'693.55
Il 12 novembre 2001 l'ULSA ha comunicato
all'autorità comunale che per la delibera entravano in considerazione le prime
due ditte.
Con decisione 30 novembre 2001 il municipio
ha deliberato i lavori alla __________.
C. Contro
questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta in sostanza che la
differenza di prezzo fra le offerte delle ditte in lite possa essere trascurata.
Eccepisce inoltre la carente motivazione del
provvedimento di delibera.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il municipio di Locarno, l'ULSA e la __________ con
argomenti che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.
Certa ed incontestata è la legittimazione attiva dell'insorgente, che ha partecipato
senza successo al concorso indetto dal municipio di Locarno.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Giusta
l'art. 32 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più
vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la
qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela,
l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il
valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma in esame,
devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine d'importanza (cpv.
2).
-
Nel caso
in esame, il bando di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata
deliberata in base ai seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di
ponderazione:
-
Qualità 40%
-
Prezzo 35%
-
Adeguatezza delle prestazioni 25%
In sede
di esame, l'Ufficio tecnico ha valutato le offerte sulla base della qualità,
del prezzo e dei termini d'esecuzione; criterio di aggiudicazione,
quest'ultimo che non si identifica con il criterio dell'adeguatezza delle
prestazioni, indicato dal bando di concorso. L'attezzatura, l'esperienza
specifica e le referenze, menzionate dal bando a titolo di elementi
costitutivi di tale criterio d'aggiudicazione, si situano soltanto in un
rapporto indiretto con il criterio dei termini d'esecuzione, applicato
dall'UT ai fini della valutazione delle offerte. Già per questo motivo, la
delibera impugnata non può essere confermata.
Indipendentemente da questa incongruenza, la
delibera andrebbe comunque annullata anche a causa dell'insostenibile applicazione
dei criteri di aggiudicazione fatta dall'autorità comunale.
Appare in effetti evidente che la
graduatoria non può essere allestita:
·
attribuendo anzitutto a tutte le concorrenti un
"punteggio" del 100% risultante dalla somma dei fattori di
ponderazione;
·
deducendo poi da tale valore, ma solo per le
ultime tre ditte e non per la seconda, la differenza di prezzo espressa in
termini percentuali ponderata in base al coefficiente 0.35,
ossia:
Ditta
prezzo (p)
∆p (%)
0.35 ∆p
100 - 0.35 ∆p
92'905.90
0.00
0.00
100
95'045.25
???
100
101'566.87
3.26
96.7
109'120.00
9.23
90.7
173'507.00
35.33
64.6
Incontestabilmente, se si considerano le
concorrenti equivalenti dal profilo del primo criterio di aggiudicazione
(qualità) e del terzo (adeguatezza delle prestazioni), il criterio del prezzo
assume rilevanza decisiva. A maggior ragione esso deve quindi essere applicato
in modo uniforme a tutte le offerte. All'offerta della resistente, seguendo il
ragionamento dell'autorità comunale, avrebbe pertanto dovuto essere attribuito
un punteggio di 99.2%, risultante dalla deduzione della differenza di prezzo (+
2.30%), ponderata in base al relativo fattore (35%), ossia 2.30 x 0.35 = 0.8.
Come è stato fatto per le ultime tre ditte.
- In esito
alle considerazioni che precedono, la controversa delibera va quindi annullata
siccome lesiva del diritto. Non potendo questo tribunale sostituirsi al
committente per correggere il difetto costituito dall'applicazione di un
criterio di aggiudicazione diverso da quello indicato dal bando di concorso,
gli atti vanno rinviati al municipio per nuova decisione.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del committente e della resistente in ragione di metà ciascuno.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la delibera 30 novembre 2001 del municipio
di Locarno è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per
nuova decisione.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico del comune di Locarno e della __________ in
ragione di metà ciascuno.
-
Il comune
di Locarno e la __________ rifonderanno alla __________ fr. 800.-- a titolo di
ripetibili in ragione di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster