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Numero d'incarto:
52.2001.421
Data decisione, Autorità:
03.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00421
Lugano
3 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 novembre 2001 di
contro
la decisione 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato,
no. 5237, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso la decisione
31 agosto 2001 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto un
ammonimento;
vista la risposta 5 dicembre
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che alle ore 7.55 del 23 marzo 2001 si è
verificato in territorio di __________, zona __________, un incidente della
circolazione con ferimento che ha visto coinvolti l'automobilista __________ ed
il motociclista __________;
che i veicoli dei due protagonisti, che
procedevano in direzione di __________, sono entrati in collisione quando il
ricorrente ha iniziato una manovra di svolta a sinistra per immettersi su un
piazzale malgrado l'esistenza di una linea di sicurezza, mentre da tergo
sopraggiungeva un motoveicolo che stava sorpassando la colonna che procedeva a
singhiozzo;
che l'automobilista ha dichiarato di avere
effettuato la manovra di svolta solo dopo essersi accostato alla linea di
sicurezza, di avere controllato lo specchietto retrovisore e di avere esposto
l'indicatore di direzione, ha addotto un'impellente necessità di fermarsi per
un malore ed ha sostenuto che il motociclista sopraggiungeva oltre la linea di
sicurezza ed a velocità inadeguata, per cui il sinistro sarebbe imputabile a
quest'ultimo;
che il centauro dal canto suo ha affermato
che procedeva a 50 km/h nella propria corsia e che la manovra di svolta del
coprotagonista è stata repentina, mentre la teste __________ ha confermato che
la manovra di svolta è avvenuta senza preselezione;
che il 20 luglio 2001 la Sezione della
circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.- oltre a tasse e
spese, per avere iniziato una manovra di svolta a sinistra, in luogo vietato
dalla linea di sicurezza, collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da
tergo in fase di sorpasso;
che tale decisione è cresciuta in giudicato;
che basandosi su tali emergenze il 31 agosto
2001 la Sezione della circolazione ha inflitto a __________ un ammonimento;
che contro tale decisione l'interessato è
insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento sulla scorta
degli argomenti sopra esposti, facendo controfirmare il gravame da un'ulteriore
testimone che avrebbe visto i fatti osservando il proprio specchietto retrovisore;
che il 6 novembre 2001 l'esecutivo,
ritenendo di non avere motivo per scostarsi dagli accertamenti del giudizio
penale, ha respinto il gravame, ritenendo adeguata la misura impugnata;
che __________ insorge ora davanti a questo
tribunale, postulando l'annullamento della sanzione ribadendo che la manovra,
benché illecita, era dovuta ad un malore e pertanto giustificabile siccome
eseguita con le dovute precauzioni, mentre la collisione risulterebbe
imputabile al solo motociclista;
che il Consiglio di Stato ha chiesto la
reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di
Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr, ed il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il provvedimento che dispone
l'ammonimento di un conducente non ha carattere di una decisione sulla
fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (R. Schaffhauser, Die
straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Strassenverkehrsrecht 1992 bis 1999, San Gallo 2000, pag. 263), per cui il
potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica della violazione
del diritto, che comprende in particolare l'apprezzamento erroneo di un fatto,
l'eccesso e l'abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed alla verifica se
l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e
completo (art. 62 PAmm);
che la licenza di condurre può essere
revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; in casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr);
che secondo il Tribunale federale, per
decidere se è dato un caso di lieve entità bisogna tenere conto della gravità
della colpa commessa e della reputazione del multato come conducente di veicoli
a motore, mentre il fatto di aver compromesso gravemente la sicurezza del
traffico dev'essere considerato solamente se rilevante per commisurare la colpa
(DTF 125 II 561 segg.);
che, di principio, l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può scostarsi
dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato, anche se la stessa è stata emanata nell'ambito di una procedura
sommaria, si fonda unicamente su di un rapporto di polizia ed eventuali
testimoni sono stati uditi soltanto dagli agenti di polizia, in assenza del prevenuto;
che l'interessato non può quindi pretendere
che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti quando sapeva o
poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati
rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza
di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della procedura penale di
fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 = JdT 1996,
698);
che l'autorità amministrativa può nondimeno
scostarsi dagli accertamenti operati dal giudice penale in palese contrasto con
le risultanze degli atti (DTF 119 Ib 163 seg.);
che, in concreto, l'insorgente non ha
impugnato la decisione di multa, che è cresciuta in giudicato, e nemmeno
contesta l'illiceità della manovra di svolta a sinistra oltre la linea di
sicurezza;
che dal rapporto di polizia risulta
chiaramente che la teste __________, che seguiva a breve distanza il
ricorrente, ha smentito che prima di svoltare egli avesse effettuato una preselezione;
che non vi è motivo di dubitare
dell'imparzialità di tale testimonianza, mentre la deposizione __________, che
il ricorrente ha prodotto solo davanti al Consiglio di Stato, appare meno credibile,
visto che questa testimone, che avrebbe seguito l'intera manovra nello
specchietto retrovisore e pertanto da un punto di osservazione meno favorevole
della teste __________, anziché deporre sui fatti da lei percepiti direttamente
si limita ad attestare genericamente che il gravame in toto corrisponde
a verità, quando di parte dei fatti ivi riportati (ad esempio i crampi allo
stomaco) non sono sicuramente stati a sua conoscenza;
che il coinvolgimento in un incidente della
circolazione con ferimento avvenuto mentre l'insorgente svoltava sopra la linea
di sicurezza, in presenza di una teste che negava che la manovra fosse avvenuta
previa debita preselezione, in assenza di elementi a comprova dei crampi allo
stomaco invocati dal ricorrente a propria giustificazione, costituiva
sicuramente una situazione la cui gravità complessiva avrebbe dovuto fargli
prevedere la possibile adozione di misure amministrative;
che ciò malgrado in sede penale egli non ha
addotto ulteriori prove né ha impugnato la risoluzione di multa;
che pertanto rettamente il Consiglio di Stato
non ha ravvisato gli estremi per discostarsi dai fatti accertati in sede
penale;
che la gravità di tali fatti è tale da
giustificare l'adozione di una sanzione amministrativa nei confronti del ricorrente;
che la pronuncia di un ammonimento
costituisce la meno incisiva di tali misure e pertanto risulta sicuramente
conforme al principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost);
che il ricorso deve quindi essere respinto,
con seguito di tasse e spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 cpv. 2 Cost, 6 CEDU, 16 cpv. 2 LCStr,
10 LALCStr, 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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