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Numero d'incarto:
52.2001.42
Data decisione, Autorità:
08.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00042
Lugano
8 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 febbraio 2001 di
contro
la decisione 16 gennaio 2001, no. 214, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione
27 novembre 2000, con la quale il municipio di __________ ha fissato a fr.
160.-- la tassa d'esame della domanda di costruzione da questi inoltrata per
la formazione di un posteggio ai mappali n. __________ e __________ RF,
situati fuori zona edificabile;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Raccolto il
preavviso negativo dell'autorità cantonale competente, con decisione 27
novembre 2000 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione
6 settembre 2000 presentata da __________ per la formazione di un posteggio ai
mappali n. __________ e __________ RF, situati fuori zona edificabile. Il
municipio ha posto a carico dell'istante una tassa d'esame di fr. 160.--,
precisando sulla polizza di versamento che la stessa si componeva di fr. 50.--
per l'esame della domanda e di fr. 110.-- a copertura delle spese per la
pubblicazione sul Foglio ufficiale.
B. Il 29
novembre 2000 il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo
una riduzione a fr. 50.-- della tassa posta a suo carico. Richiamati gli art.
19 LE e 29 RLE, l'insorgente ha sostenuto che, trattandosi di una
regolamentazione esaustiva, è preclusa al municipio la facoltà di prelevare
ulteriori tasse o spese non espressamente previste da questi disposti.
C. Con
decisione 16 gennaio 2001 il Governo ha respinto l'impugnativa. Posto che l'emolumento
stabilito dall'art. 19 LE costituisce una tassa amministrativa, nella fattispecie
il prelievo di una tassa di fr. 50.-- sarebbe in contrasto con i principi della
copertura dei costi e dell'equivalenza, non essendo sufficiente a coprire le
spese effettivamente anticipate dall'ente pubblico. L'Esecutivo cantonale ha
dunque ritenuto giustificato scostarsi dalla norma summenzionata, confermando
la tassa imposta dal comune.
D. __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo formulando le stesse
richieste e ribadendo le argomentazioni esposte davanti al Consiglio di Stato.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Governo, che si riconferma nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato. Ad identica conclusione giunge il municipio,
osservando di aver unicamente applicato l'art. 29 RLE, secondo il quale è riservato
il prelevamento di tasse previste da leggi speciali. L'obbligo di pubblicare
sul Foglio ufficiale le domande di costruzione concernenti fondi situati fuori
dal comprensorio edificabile è infatti imposto dal diritto federale.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione del ricorrente è data dall'art. 21 cpv. 2 LE. Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Giusta
l'art. 19 LE per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa dell'uno
per mille della spesa prevista, al massimo fr. 5'000.-- e al minimo fr. 50.--
(cpv. 1). Sono inoltre a carico dell'istante le spese per eventuali perizie ed
accertamenti straordinari (cpv. 2). L'art. 29 RLE soggiunge che per la concessione
della licenza di costruzione non si possono prelevare tasse e spese oltre
quelle stabilite dall'art. 19 LE; è riservato il prelevamento di tasse previste
da leggi speciali.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di
Stato, il tributo in questione è una tassa amministrativa. Essa deve pertanto
poggiare su di una legge in senso formale ed ossequiare i principi della
copertura dei costi e dell'equivalenza (cfr. A. Scolari, Commentario,
Cadenazzo/Bellinzona 1996, n. 923 ad art. 19 LE; M. Lucchini, Compendio di
procedura per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 109-110). Pertanto il gettito
globale delle tasse non deve superare, in linea di massima, l'ammontare globale
dei costi sostenuti dall'ente pubblico e tra l'ammontare della singola tassa ed
il valore economico della prestazione concreta vi deve essere una certa
correlazione ed un rapporto ragionevole.
- Nella fattispecie
i costi preventivati per l'edificazione del posteggio assommano a fr. 3'500.--.
In applicazione del metodo di calcolo previsto all'art. 19 LE, la tassa dovuta
corrisponderebbe pertanto all'importo minimo previsto da tale normativa. È indubbio
che il prelievo di una tassa di fr. 50.-- come auspicato dal ricorrente
non coprirebbe i costi ai quali il comune deve far fronte a seguito dell'esame
della domanda di costruzione 6 settembre 2000 e della sua pubblicazione sul
Foglio ufficiale. Tuttavia il chiaro tenore dell'art. 19 LE in relazione con
l'art. 29 RLE non permettere al comune di prelevare l'importo complessivo delle
spese da lui sostenute. A torto il Consiglio di Stato ritiene che
l'applicazione dei principi summenzionati porti ad una diversa conclusione. Gli
stessi non permettono infatti di sovvertire una chiara normativa che
esplicitamente vieta il prelievo di ulteriori tasse o spese oltre a quelle
stabilite all'art. 19 LE. Qualora, come nel caso concreto, si impongano delle
spese supplementari non coperte dalla tassa, le medesime devono essere
sopportate dall'ente pubblico (cfr. M. Lucchini, op. cit., pag. 110).
Va pure disattesa l'argomentazione esposta
dal municipio resistente, secondo cui il prelievo aggiuntivo delle spese
contestate si giustificherebbe, in quanto la pubblicazione sul Foglio ufficiale
delle domande di costruzione concernenti fondi situati fuori dal comprensorio
edificabile è imposta da leggi federali e dunque da una legge speciale ai sensi
dell'art. 29 RLE. Il diritto federale si limita a sancire l'obbligo di
pubblicazione. E' silente a proposito di tasse e spese.
- Sulla
scorta di tali motivazioni il ricorso va accolto e la decisione del Consiglio
di Stato annullata. Visto l'esito dell'impugnativa non si prelevano né tassa di
giustizia né spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 19 e 21 LE; 29 RLE; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza la decisione 16 gennaio 2001, no. 214, del Consiglio di Stato è
annullata.
§§. La risoluzione
29 novembre 2000 del municipio di __________ è riformata nel senso che a carico
di __________, è posta una tassa d'esame di fr. 50.--.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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