Building permit examination fee limited by special legislation

52.2001.42Other CourtMay 8, 2001Granted

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Omnilex summary

The applicant challenged a municipal charge of CHF 160 for examining a building permit for a parking lot outside the building zone. The State Council had upheld the fee, reasoning that the statutory minimum fee of CHF 50 would not cover the municipality’s costs. The Administrative Court held that Art. 19 LE and Art. 29 RLE exhaustively regulate the permissible charges and do not allow additional publication costs, even if federal law requires publication of the application. The appeal was therefore granted, the State Council decision annulled, and the municipal decision amended to set the fee at CHF 50. No court costs or party compensation were awarded.

Omnilex headnote

Art. 19 LE; Art. 29 RLE; administrative fees for building-permit examinations and publication costs; the cantonal rules exhaustively regulate the charges that may be levied, so that the principles of cost coverage and equivalence cannot justify additional fees contrary to their clear wording. Where the applicable special legislation fixes a fee and reserves only charges expressly provided by special laws, supplementary publication expenses must be borne by the public authority, even if federal law imposes publication of the application (consid. 2-3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2001.42

Data decisione, Autorità: 08.05.2001, TRAM

Incarto n. 52.2001.00042

Lugano 8 maggio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 febbraio 2001 di


contro

la decisione 16 gennaio 2001, no. 214, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 27 novembre 2000, con la quale il municipio di __________ ha fissato a fr. 160.-- la tassa d'esame della domanda di costruzione da questi inoltrata per la formazione di un posteggio ai mappali n. __________ e __________ RF, situati fuori zona edificabile;

viste le risposte:

  • 14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;

  • 18 febbraio 2001 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Raccolto il preavviso negativo dell'autorità cantonale competente, con decisione 27 novembre 2000 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione 6 settembre 2000 presentata da __________ per la formazione di un posteggio ai mappali n. __________ e __________ RF, situati fuori zona edificabile. Il municipio ha posto a carico dell'istante una tassa d'esame di fr. 160.--, precisando sulla polizza di versamento che la stessa si componeva di fr. 50.-- per l'esame della domanda e di fr. 110.-- a copertura delle spese per la pubblicazione sul Foglio ufficiale.

B. Il 29 novembre 2000 il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una riduzione a fr. 50.-- della tassa posta a suo carico. Richiamati gli art. 19 LE e 29 RLE, l'insorgente ha sostenuto che, trattandosi di una regolamentazione esaustiva, è preclusa al municipio la facoltà di prelevare ulteriori tasse o spese non espressamente previste da questi disposti.

C. Con decisione 16 gennaio 2001 il Governo ha respinto l'impugnativa. Posto che l'emolumento stabilito dall'art. 19 LE costituisce una tassa amministrativa, nella fattispecie il prelievo di una tassa di fr. 50.-- sarebbe in contrasto con i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, non essendo sufficiente a coprire le spese effettivamente anticipate dall'ente pubblico. L'Esecutivo cantonale ha dunque ritenuto giustificato scostarsi dalla norma summenzionata, confermando la tassa imposta dal comune.

D. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo formulando le stesse richieste e ribadendo le argomentazioni esposte davanti al Consiglio di Stato.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, che si riconferma nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato. Ad identica conclusione giunge il municipio, osservando di aver unicamente applicato l'art. 29 RLE, secondo il quale è riservato il prelevamento di tasse previste da leggi speciali. L'obbligo di pubblicare sul Foglio ufficiale le domande di costruzione concernenti fondi situati fuori dal comprensorio edificabile è infatti imposto dal diritto federale.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione del ricorrente è data dall'art. 21 cpv. 2 LE. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  2. Giusta l'art. 19 LE per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa dell'uno per mille della spesa prevista, al massimo fr. 5'000.-- e al minimo fr. 50.-- (cpv. 1). Sono inoltre a carico dell'istante le spese per eventuali perizie ed accertamenti straordinari (cpv. 2). L'art. 29 RLE soggiunge che per la concessione della licenza di costruzione non si possono prelevare tasse e spese oltre quelle stabilite dall'art. 19 LE; è riservato il prelevamento di tasse previste da leggi speciali.

Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, il tributo in questione è una tassa amministrativa. Essa deve pertanto poggiare su di una legge in senso formale ed ossequiare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (cfr. A. Scolari, Commentario, Cadenazzo/Bellinzona 1996, n. 923 ad art. 19 LE; M. Lucchini, Compendio di procedura per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 109-110). Pertanto il gettito globale delle tasse non deve superare, in linea di massima, l'ammontare globale dei costi sostenuti dall'ente pubblico e tra l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta vi deve essere una certa correlazione ed un rapporto ragionevole.

  1. Nella fattispecie i costi preventivati per l'edificazione del posteggio assommano a fr. 3'500.--. In applicazione del metodo di calcolo previsto all'art. 19 LE, la tassa dovuta corrisponderebbe pertanto all'importo minimo previsto da tale normativa. È indubbio che il prelievo di una tassa di fr. 50.-- come auspicato dal ricorrente non coprirebbe i costi ai quali il comune deve far fronte a seguito dell'esame della domanda di costruzione 6 settembre 2000 e della sua pubblicazione sul Foglio ufficiale. Tuttavia il chiaro tenore dell'art. 19 LE in relazione con l'art. 29 RLE non permettere al comune di prelevare l'importo complessivo delle spese da lui sostenute. A torto il Consiglio di Stato ritiene che l'applicazione dei principi summenzionati porti ad una diversa conclusione. Gli stessi non permettono infatti di sovvertire una chiara normativa che esplicitamente vieta il prelievo di ulteriori tasse o spese oltre a quelle stabilite all'art. 19 LE. Qualora, come nel caso concreto, si impongano delle spese supplementari non coperte dalla tassa, le medesime devono essere sopportate dall'ente pubblico (cfr. M. Lucchini, op. cit., pag. 110).

Va pure disattesa l'argomentazione esposta dal municipio resistente, secondo cui il prelievo aggiuntivo delle spese contestate si giustificherebbe, in quanto la pubblicazione sul Foglio ufficiale delle domande di costruzione concernenti fondi situati fuori dal comprensorio edificabile è imposta da leggi federali e dunque da una legge speciale ai sensi dell'art. 29 RLE. Il diritto federale si limita a sancire l'obbligo di pubblicazione. E' silente a proposito di tasse e spese.

  1. Sulla scorta di tali motivazioni il ricorso va accolto e la decisione del Consiglio di Stato annullata. Visto l'esito dell'impugnativa non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 19 e 21 LE; 29 RLE; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 16 gennaio 2001, no. 214, del Consiglio di Stato è annullata.

§§. La risoluzione 29 novembre 2000 del municipio di __________ è riformata nel senso che a carico di __________, è posta una tassa d'esame di fr. 50.--.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

building permitadministrative feescost coverageequivalencepublication costsspecial legislationplanning law

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Key legal question

Whether the municipality could charge more than the fee fixed by Art. 19 LE for examining the building application and publishing it.

Extracted holding

No. Art. 19 LE and Art. 29 RLE exhaustively regulate the fees and costs that may be charged; additional publication costs must be borne by the public body.

Extracted reasoning

The levy is an administrative fee and must respect formal legality, cost coverage, and equivalence. But these principles cannot override the clear wording of the special cantonal rules, which prohibit extra charges beyond Art. 19 LE and reserve only fees expressly provided by special laws. Federal law requires publication, but does not authorize publication fees.

Key legal question

Whether the Council of State's decision upholding the CHF 160 fee should be annulled.

Extracted holding

Yes. The Council of State wrongly confirmed the municipality's additional charge.

Extracted reasoning

Because the additional fee lacked a valid legal basis under the applicable cantonal framework, the challenged decision could not stand.

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