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Numero d'incarto:
52.2001.419
Data decisione, Autorità:
15.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00419
Lugano
15 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 novembre 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 5213) che annulla la licenza edilizia 17 luglio 2001 rilasciatagli dal
municipio di __________ per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare
nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
11 dicembre 2001 del
municipio di __________;
-
11 dicembre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
14 gennaio 2002 di
__________ e __________, __________, __________ e __________;
preso atto della replica 8
febbraio 2002 e delle dupliche:
-
20 febbraio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
27 febbraio 2002 di
__________ e __________, __________, __________ e
__________;
- 15 marzo 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9 aprile
2001, __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire
una casa d'abitazione monofamiliare nel nucleo di __________, su un terreno (part.
n. __________ RF), in leggero pendio.
L'edificio, a pianta rettangolare (ca. m
5.50 x 12.00), occuperebbe quasi interamente un piccolo fondo (66 mq), compreso
fra la casa dei coniugi __________ (part. n. __________) e quella dei
resistenti __________ (part. n. __________), alle quali sarebbe addossato sui
lati SW, rispettivamente NE.
La costruzione, articolata su tre livelli
abitabili, sarebbe coperta da un tetto piano, agibile come terrazza, posto ad
un'altezza di m 7.80 dal terreno antistante la facciata SE, rispettivamente a m
6.30 dal terreno sistemato verso monte. La terrazza sarebbe racchiusa da un
muro perimetrale alto m 2.90, dotato di ampie aperture sui lati SE e SW, eretto
prolungando verso l’alto le facciate sottostanti. La parte posteriore della
terrazza (m 5.50 x 5.50) verrebbe inoltre coperta da una soletta, formante un
vano diviso a metà da una vetrata, destinata a separare la parte comunicante
con l’esterno da quella che è invece collegata per mezzo di una scala al
salotto sottostante.
Tenendo conto dell’altezza del muro che
racchiude il tetto-terrazza, la facciata SE dell’edificio sarebbe quindi alta m
10.70, mentre quella opposta raggiungerebbe l'altezza di m 6.30. La parte della
facciata NE non contigua all'edificio dei resistenti __________ (part. n.
__________) si innalzerebbe a sua volta sino a m 10.00 dal terreno sistemato.
L'altezza della parte restante, che i piani omettono erroneamente di
raffigurare, aumenterebbe gradatamente sino a raggiungere il valore di m 10.70
nel punto in cui si raccorda alla facciata SE. Analoga sarebbe l'altezza della
facciata opposta (SW), parzialmente raffigurata dalla sezione A-A. Questa
facciata sarebbe in parte contigua allo stabile dei resistenti __________
(part. n. __________) ed in parte arretrata di circa 2.00 m da tale edificio,
rispettivamente dal confine prospiciente.
Alla domanda di costruzione si sono opposti
i vicini summenzionati, contestando l'intervento dal profilo estetico, degli
indici, delle altezze e delle distanze verso la costruzione che sorge sulla
part. n. __________.
B. Raccolto il
preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 17 luglio 2001 il municipio ha
respinto l'opposizione dei vicini, rilasciando la licenza richiesta, alla
condizione che le finestre dei bagni poste di fronte allo stabile dei
resistenti __________ fossero realizzate a semplice luce.
C. Con
giudizio 6 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti. Il Governo
ha anzitutto ritenuto che il muro perimetrale della terrazza non potesse
beneficiare del supplemento di 2 m di altezza, concesso dall'art. 11 cpv. 3
NAPR per i parapetti dei tetti piani. Ha inoltre escluso che questa facilitazione
potesse essere accordata all'ampio vano coperto, definito "locale-scale",
che verrebbe realizzato sul lato NW della terrazza.
D. Contro il
predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
A mente dell'insorgente, la controversa
costruzione rientrerebbe nei limiti dell'ingombro verticale massimo ammesso
dalla succitata norma di PR. Il "locale-scale" sarebbe inoltre da
considerare come parte integrante della terrazza, in quanto destinato a permettere
di accedervi.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio si limita invece a chiedere il
ripristino della licenza.
I vicini opponenti, dal canto loro,
postulano la conferma del giudizio impugnato, ribadendo in questa sede le
censure riferite all'estetica ed alle distanze, che il Consiglio di Stato ha
omesso di esaminare.
F. In sede di
replica e di duplica le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive tesi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dell'insorgente, titolare della licenza annullata.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge
chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a questo tribunale. Il sopralluogo
chiesto dai resistenti non appare quindi atto a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- Altezza
2.1. L'altezza degli edifici è disciplinata
dall'art. 11 NAPR di __________, a norma del quale:
"ove non sia diversamente stabilito da
prescrizioni particolari, l'altezza massima delle nuove costruzioni è di m
9.00; può inoltre essere concessa la formazione di uno zoccolo di m 1.50 al
fine di una migliore disposizione delle costruzioni.
Le terrazze sui tetti piani possono essere
munite di parapetto alto fino a m 2.00 non computabile nell'altezza della
costruzione; uguale sporgenza possono avere i corpi tecnici, quale che sia il tipo
di copertura."
Il supplemento di altezza di 2.00 m,
concesso dall'art. 11 cpv. 2 NAPR a favore dei parapetti delle terrazze sui
tetti piani, dovrebbe costituire una misura volta ad incentivare la formazione
di spazi utilizzabili sui tetti degli edifici. La concessione dell'agevolazione
non è subordinata a particolari condizioni, riferite alle caratteristiche architettoniche
di questi manufatti od alle ripercussioni determinate dai relativi ingombri sui
fondi vicini.
2.2. Controversa, in concreto, è anzitutto
la questione a sapere se i muri perimetrali della terrazza del tetto, alti
circa m 2.90, possono essere assimilati ad un parapetto e beneficiare del supplemento
d'altezza previsto dall'art. 11 cpv. 3 NAPR.
Il Consiglio di Stato l'ha escluso,
obiettando che il parapetto deve distinguersi dalla facciata sottostante. La
tesi non è suffragata né dal tenore letterario della norma in esame, né dalle
sue finalità. Di conseguenza, nulla permette di affermare che i parapetti delle
terrazze dei tetti non possano essere costituiti da un semplice prolungamento
verso l'alto delle facciate sottostanti. Non viola quindi il diritto assimilare
ad un parapetto il muro perimetrale in contestazione.
L'altezza del muro in contestazione,
misurata a partire dal livello della terrazza (m 2.90), supera tuttavia il
limite di m 2.00, sancito dall'art. 11 cpv. 3 NAPR per la concessione
dell'abbuono. Il municipio ha ritenuto che l'eccedenza (+ m 0.90) potesse
essere compensata dalla minor altezza della costruzione sottostante (m 7.80),
inferiore al limite di m 9.00, prescritto dal cpv. 1. Benché opinabile, la tesi
dell'autorità comunale non appare insostenibile. Fintanto che non superano il
limite di 9.00 m, dal profilo degli ingombri verticali e delle ripercussioni
ingenerate sui fondi vicini, l'altezza della costruzione, rispettivamente il
livello del tetto-terrazza sono infatti irrilevanti.
Nella misura in cui censura l'altezza dei
muri perimetrali della terrazza, il giudizio impugnato non può quindi essere
confermato.
2.3. Oggetto di contestazione è tuttavia
anche l'altezza del cosiddetto "locale-scale", che verrebbe
realizzato sul lato NW della terrazza sino ad un'altezza di m 2.90 dal livello
di quest'ultima.
Il municipio ha ritenuto questo vano di m
5.50 x 5.50, diviso a metà da una vetrata che separa la parte collegata al
salotto sottostante dalla parte comunicante con l'esterno, fosse assimilabile
ad un corpo tecnico e potesse a sua volta beneficiare del supplemento d'altezza
previsto dall'art. 11 cpv. 3 NAPR per questo genere di manufatti.
La tesi non può essere condivisa, poiché
procede da un'interpretazione insostenibile della nozione di corpo tecnico. Per
corpo tecnico, occorre in effetti intendere un manufatto, di piccole dimensioni,
destinato esclusivamente ad assicurare la funzionalità della costruzione dal
profilo tecnico, inidoneo ad essere utilizzato per scopi abitativi. Condizione,
questa, che in concreto non appare soddisfatta, stante che l'intera parte del
vano comunicante con l'esterno, ma coperta, può essere utilizzata per scopi che
vanno ben oltre quello di assicurare l'accesso alla terrazza.
A giusta ragione il Consiglio di Stato ha
quindi ritenuto che questa parte della costruzione non potesse essere
assimilata ad un corpo tecnico. Non essendo date le premesse per concedere il
supplemento d'altezza previsto dall'art. 11 cpv. 3 LE per questo genere di
manufatti, la costruzione non può di conseguenza essere autorizzata, poiché sui
lati NE e SW supera di un metro l'altezza massima prescritta dall'art. 11 cpv.
1 LE.
Nella misura in cui è riferito all'altezza
delle facciate NE e SW in corrispondenza del cosiddetto "locale
scale", il giudizio governativo sfugge pertanto alle critiche del ricorrente.
- Distanze
3.1. Giusta l'art. 5 cpv. 1 e 2 NAPR:
"1Verso fabbriche altrui si
devono osservare le seguenti distanze:
-
m 4.00 se nel muro
dell'edificio preesistente vi sono porte, finestre od altre aperture a
prospetto;
-
m 3.00 se vi sono
finestre od altre aperture a semplice luce;
-
m 3.00 oppure in
contiguità verso edificio senza aperture.
2La qualità delle aperture si giudica secondo le
corrispondenti nor-
me della legge di applicazione e complemento del Codice civile
svizzero."
3.2. Nell'evenienza concreta, parte della
facciata SW dell'edificio verrebbe a sorgere a 2.00 m dalla facciata NE della
casa dei resistenti __________. Poco importa ai fini del giudizio stabilire se
in quest'ultima facciata vi siano o meno aperture. Anche se non ve ne fossero,
la facciata SW della controversa costruzione violerebbe infatti la distanza
minima di 3.00 m, prescritta dall'art. 5 cpv. 1 NAPR in alternativa alla contiguità.
Trattandosi di un difetto al quale non può
essere facilmente posto rimedio, la licenza edilizia non può essere
ripristinata nemmeno parzialmente con l'aggiunta di clausole accessorie.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 5, 11 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà ai resistenti
fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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