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Numero d'incarto:
52.2001.397
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00397
Lugano
21 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di restituzione in intero 8
novembre 2001 del
Comune di __________
patr. da: avv. __________
allo scopo di poter essere ammesso a ricorrere
contro
la risoluzione 12 giugno 2001 (n. 2746) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto la sua opposizione inoltrata il 17 aprile 2000
nell'ambito della costituzione del consorzio obbligatorio per la
realizzazione delle opere di arginatura lungo il fiume __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo aver
fatto allestire dallo studio __________ un progetto definitivo di sistemazione
del fiume __________ in data giugno 1998/febbraio 2000 ed aver raccolto i
necessari preavvisi favorevoli, con decreto 1 marzo 2000, adottato in
applicazione dell'art. 8 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (LCons),
il Consiglio di Stato ha approvato le opere di arginatura contemplate dal
menzionato progetto e dichiarato la loro pubblica utilità in vista della
costituzione di un nuovo consorzio obbligatorio ai sensi della stessa legge, il
quale provvedesse alla loro realizzazione (cfr. dispositivi n. 1, 2, 3). Una
volta eseguite le opere, queste sarebbero state cedute agli esistenti consorzi
di manutenzione delle arginature dell'__________ ed il costituendo consorzio
sarebbe stato sciolto (dispositivo n. 4). Nel contempo il Consiglio di Stato ha
ordinato il deposito degli atti, composti dalla relazione tecnica, dal
preventivo di costo e relativa chiave di riparto tra gli interessati, dai piani
e dal rapporto di impatto ambientale (cfr. dispositivo n. 5).
B. a) Contro
il menzionato decreto sono state inoltrate svariate opposizioni. Tra queste
figurava quella del 17 aprile 2000 del comune di __________, patrocinato
dall'avv. __________, che ha chiesto la modifica della chiave di riparto per il
finanziamento delle opere e dei piani del progetto definitivo di sistemazione,
oltre all'approfondimento ed al completamento del rapporto sull'impatto
ambientale.
b) Con
risoluzione 12 giugno 2001 (n. 2743) resa dietro proposta del dipartimento del
territorio, il Consiglio di Stato, preso atto che la dichiarazione di pubblica
utilità delle opere era cresciuta in giudicato, ha disposto la costituzione del
consorzio obbligatorio per la realizzazione delle stesse, ne ha determinato i
membri e le relative interessenze. Tutte le opposizioni, nella misura in cui
non erano divenute prive di oggetto, sono state respinte: il dispositivo n. 2
specificava che queste sarebbero state evase con decisioni separate, dichiarate
parte integrante del decreto. Il dispositivo n. 9 dello stesso indicava la
possibilità di aggravarsi contro lo stesso dinanzi a questo Tribunale in
applicazione degli art. 10 cpv. 2 e 32 cpv. 2 LCons. Il decreto in rassegna è
stato pubblicato sul Foglio Ufficiale cantonale di venerdì __________ (n.
__________, pag. __________ segg.) ed intimato agli interessati, tra cui il
comune di __________, e per esso al suo municipio.
c) Con
risoluzione di stessa data (n. 2746) il Consiglio di Stato ha respinto l'opposizione
del comune di __________. Quest'ultima, anch'essa notificata al municipio del
comune, non specificava la facoltà di insorgere dinanzi a questo Tribunale.
C. a) Con
ricorso di diritto amministrativo 26 luglio 2001 il comune di __________ è
insorto innanzi al Tribunale federale avverso la risoluzione governativa n.
2746, chiedendo il suo annullamento e la retrocessione degli atti al Consiglio
di Stato affinché completasse il rapporto d'impatto ambientale e procedesse ad
una nuova pubblicazione.
b) Con sentenza
24 settembre 2001, intimata successivamente e ricevuta dal patrocinatore del
comune il 30 ottobre 2001, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile
l'impugnativa per mancato esaurimento delle istanze cantonali giusta l'art. 98a
OG ed inoltre perché, giusta l'art. 32 cpv. 2 LCons, contro il giudizio governativo
era preliminarmente esperibile un ricorso dinanzi a questo Tribunale.
D. L'8
novembre 2001 il comune di __________ ha inoltrato al Tribunale un'istanza di
restituzione in intero allo scopo di poter essere ammesso a ricorrere contro la
decisione governativa 12 giugno 2001.
Il Tribunale non ha proceduto a scambio di
allegati (art. 12 cpv. 2 PAmm).
Considerato, in
diritto
-
La
restituzione in intero contro il lasso del termini è data per i motivi e nei
termini previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 PAmm). Essa si propone
con istanza all'autorità competente che decide senza contraddittorio (art. 12
cpv. 2 PAmm).
-
2.1. La
competenza del Tribunale è data (art. 12 cpv. 2 PAmm, 32 cpv. 2 LCons e
relativo rinvio all'art. 208 cpv. 1 LOC; Rep. 1968, 202). L'istanza è inoltre
tempestiva (art. 12 cpv. 1 PAmm, 139 CPC).
2.2. Giusta l'art. 137 CPC, applicabile
attraverso l'art. 12 cpv. 1 PAmm, la restituzione in intero per inosservanza di
un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere
stato impedito di agire, comparire, o di chiedere un rinvio: a) perché, senza
sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è
avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza; b) perché l'impedimento
di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave, che
non poteva essere evitato.
In concreto, non è soddisfatta nessuna delle
suddette ipotesi; segnatamente, non ricorre la prima ipotesi affacciata alla
lettera a) dell'art. 137 CPC. La decisione 12 giugno 2001 (n. 2746), con cui il
Consiglio di Stato ha respinto l'opposizione del comune __________, non
menzionava la possibilità di ricorrere contro la stessa dinanzi a questo
Tribunale in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 LCons e come imponeva, del resto,
l'art. 98a OG (cfr. inoltre l'art. 6 cpv. 3 del DLALPAmb). Quest'omissione
disattendeva pertanto l'art. 26 cpv. 2 PAmm, giusta cui ogni decisione dev'essere
munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'omessa,
l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di
principio, cagionare alle parti alcun pregiudizio. Non è tuttavia ammesso ad
invocare simile tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire
l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione,
attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione
della dottrina e della giurisprudenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono
la sentenza 24 settembre 2001 del Tribunale federale consid. 2b con rinvii).
Ora, come ha concluso l'alta Corte federale nella sentenza 24 settembre 2001, "sia
l'art. 98a OG sia le norme di diritto cantonale sopra citate portavano chiaramente
alla conclusione che la decisione impugnata non era d'ultima istanza cantonale."
(cfr. consid. 2b in fine). Bisogna pertanto negare che la scadenza del termine
per ricorrere contro la risoluzione governativa 12 giugno 2001 dinanzi a questo
Tribunale sia stata, in concreto, ignorata senza colpa della parte ricorrente,
che si è fatta assistere da un legale.
- L'istanza,
palesemente infondata, dev'essere respinta. La tassa di giudizio dev'essere
posta a carico del comune di __________, intervenuto a tutela di interessi economici
propri (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 32 LCons, 208 LOC, 3, 12, 28 PAmm, 137,
139 CPC;
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza è
respinta.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico del comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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