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52.2001.383 ΓÇó No ripetibili for unrepresented parties
52.2001.383Other CourtFeb 15, 2002Granted
The appellant challenged only the Government’s order requiring him to pay CHF 500 in ripetibili to two opposing parties after a building-permit dispute. The court held that ripetibili under art. 31 PAmm are due to a prevailing party only when it was assisted by a lawyer or equivalent legal adviser. Since the opposing parties before the Government were unrepresented, the award was unfounded. The appeal was therefore upheld, the Government decision was annulled in that respect, no court fees were charged, and the Canton of Ticino was ordered to pay the appellant CHF 300 in ripetibili for the appeal proceedings.
Art. 31 PAmm; ripetibili may be awarded by the cantonal appellate authorities only to the prevailing party that actually availed itself of legal assistance. Where a party acts unrepresented before the authority, an indemnity for party costs is not due. A lower authority’s award of ripetibili based on mere success in the proceedings, absent legal representation, constitutes an error that must be annulled (consid. 2). In the appeal proceedings, the allocation of costs follows the outcome; where the appeal is upheld, judicial fees may be waived and the canton may be ordered to pay appropriate ripetibili to the successful represented appellant.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.383
Data decisione, Autorità: 15.02.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00383
Lugano 15 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 2 ottobre 2001 (n. 4671) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 9 luglio 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per demolire gli edifici situati sulla part. n. __________ RF, limitatamente al dispositivo n. 2 (ripetibili);
vista la risposta 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 4 gennaio 2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________, secondo la procedura della notifica, la licenza edilizia per demolire gli edifici situati sul mappale n. __________ RF (ex __________), di proprietà __________;
che il 9 luglio 2001 il municipio ha rilasciato alla __________ il permesso richiesto, rigettando l'opposizione di __________, proprietario delle part. __________ e __________ RF;
che con giudizio 2 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ e ponendo tassa e spese per complessivi fr. 500.– a carico di quest'ultimo, con l'obbligo di rifondere fr. 1'000.– a titolo di ripetibili, suddivisi a metà tra il municipio e i resistenti (__________e __________);
che l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente non potesse opporsi alla demolizione dell'albergo, che costituiva una sorta di schermo fonico per la proprietà di quest'ultimo dalla ferrovia e dall'autostrada, in quanto le emissioni andavano limitate alla fonte (art. 11 LPAmb);
che contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, limitatamente all'obbligo di versare un'indennità per ripetibili ad __________ e alla __________;
che il ricorrente rileva che __________ e la __________ sono comparsi in causa senza l'assistenza di un legale;
che il Consiglio di Stato non si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, mentre il municipio di __________, la __________ e __________ non hanno formulato osservazioni al ricorso;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine, essendo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo data e la legittimazione attiva dell'insorgente certa (art. 21 LE e 43 PAmm); il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte (spese ripetibili);
che le ripetibili vengono assegnate alla parte vincente quando si è avvalsa dell'assistenza di un legale;
che, nel concreto caso, la soccombenza dell'insorgente in sede governativa è incontestata;
che dinnanzi al Consiglio di Stato, __________ e la __________ non si sono fatti patrocinare da un avvocato o da altro consulente giuridico;
che a torto, quindi, l'Esecutivo cantonale ha assegnato un'indennità a titolo di ripetibili alla __________ e ad __________;
che, del resto, nella risposta al ricorso, il Governo ha ammesso il suo errore, riconducendolo a una svista;
che il gravame dev'essere pertanto accolto, annullando la cifra 2 della decisione impugnata nella misura in cui impone a __________ di versare complessivamente ad __________ e alla __________ l'importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili;
che visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese; lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 2 ottobre 2001 (n. 4671) del Consiglio di Stato è annullata, limitatamente al dispositivo n. 2, nella misura in cui obbliga __________ a versare ad __________ e alla __________ l'importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 300.– per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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