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Numero d'incarto:
52.2001.37
Data decisione, Autorità:
01.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00037
Lugano
- giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato
(no. 29), che annulla la licenza edilizia 22 settembre 2000 rilasciatagli dal
municipio di __________ per l'edificazione di due case d'abitazione sulla
part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
14 febbraio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
16 febbraio 2001 del
municipio di __________;
-
8 marzo 2001 di
__________, __________, __________ e __________, __________, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25
luglio 2000 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire due case d'abitazione, di due appartamenti ciascuna, su un fondo
(part. n. __________ RF), situato lungo via __________ (zona Rs-e).
L'istante ha chiesto di poter edificare a m
2.50 dalla strada, in deroga alla distanza minima di 4 m prescritta dall'art.
31 NAPR.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui
resistenti, contestando in particolare la concessione della deroga alla
distanza dalla strada.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 22 settembre 2000 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei
vicini.
C. Con
giudizio 9 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltratagli dagli opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
situazione del fondo dedotto in edificazione non presentasse alcunché di
eccezionale e che non fossero pertanto date le premesse per la concessione di
una deroga.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della licenza accordatagli.
Posta in evidenza la particolare
conformazione del fondo, largo una quindicina di metri e lungo un'ottantina,
nonché l'assenza di un particolare interesse all'allargamento dell'antistante
strada comunale, l'insorgente ritiene date le premesse per la concessione di
una deroga. Soltanto in questo modo, allega, sarebbe a suo avviso possibile uno
sfruttamento edilizio del fondo.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono gli
opponenti, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che
verranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è
certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e del fondo oggetto
dell'intervento emerge chiaramente dai piani. Il piano viario è agli atti. Non
occorre richiamare quello nuovo, perché il giudizio deve comunque fondarsi
sull'assetto pianificatorio vigente e non su quello in itinere.
1.3. Le eccezioni sollevate dai resistenti
con riferimento alla carica di municipale ricoperta dal patrocinatore
dell'insorgente vanno disattese, perché l'avv. __________ ha assunto il mandato
soltanto dopo l'emanazione della decisione governativa impugnata. Non ha
inoltre partecipato alla deliberazione relativa alla risposta al ricorso
presentata dal municipio.
- Giusta
l'art. 31 NAPR di __________, la distanza minima verso strade e piazze è
determinata dalle linee di arretramento del PR. In mancanza delle stesse la
distanza deve essere di 4.00 m dal ciglio della strada e della piazza.
La linea di arretramento, soggiunge la norma
(cpv. 2), si applica a tutte le costruzioni e impianti, restando riservata al
municipio la facoltà di concedere deroghe per giustificati motivi, facendo
iscrivere a RF quelle a carattere precario.
- Le
disposizioni sulla concessione di deroghe mirano ad attenuare il rigore della
legge, quando in circostanze eccezionali, la sua rigida applicazione determini
per il singolo conseguenze eccessivamente gravose, ingiustificate dal profilo
dell'interesse pubblico o dei terzi (Imboden Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 37 B I; Scolari, Diritto amministrativo,
vol. I, n. 222).
La questione a sapere se siano date le
circostanze eccezionali è essenzialmente di diritto. Trattasi, in effetti, di
individuare il contenuto normativo di un concetto giuridico indeterminato.
Rimessa all'apprezzamento dell'autorità decidente è invece la questione a
sapere quali provvedimenti debbano essere adottati per mitigare il rigore della
legge.
In quanto questione di diritto,
l'eccezionalità della situazione è di principio liberamente sindacabile da
parte dell'autorità di ricorso. Una riserva va tuttavia fatta nel caso in cui
la norma su cui si fonda la deroga appartiene al diritto autonomo comunale. In
questi casi le istanze di ricorso devono rispettare la latitudine di giudizio
che deve essere riconosciuta al municipio ai fini dell'individuazione del
contenuto precettivo del concetto giuridico indeterminato. L'interpretazione
data dall'autorità comunale può essere censurata soltanto nella misura in cui
appaia sprovvista di ragioni oggettive, si fondi su considerazioni estranee
alla materia o risulti altrimenti insostenibile. Ove ciò non si verifichi,
l'autorità di ricorso non può annullare la decisione del municipio senza
esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che
contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il
fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico
indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli dal
municipio (DTF 96 I 369 seg. consid. 4; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V. ed., N. 66 B I seg.).
La legittimità delle misure concretamente
adottate per attenuare il rigore della legge nei casi eccezionali è invece
sindacabile da parte dell'autorità di ricorso soltanto nei limiti di un
esercizio scorretto del potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm).
- Nell'evenienza
concreta il municipio di __________ ha ravvisato nella situazione del fondo
dell'insorgente gli estremi del caso eccezionale, suscettibile di giustificare
la concessione di una deroga alla distanza minima di 4 m dalla strada,
prescritta dall'art. 31 NAPR. L'autorità comunale ha in particolare ritenuto
che la larghezza del fondo, non superiore a 15 m, costituisse un motivo
giustificato, suscettibile di giustificare l'eccezione. Ad opposta conclusione
è invece pervenuto il Consiglio di Stato.
A torto, tuttavia, perché un fondo di questa
larghezza, tenuto conto delle distanze dal confine (m 4) e dalla strada (4 m),
che devono essere rispettate e dello spessore dei muri perimetrali, non si
presta altrimenti ad un ragionevole sfruttamento edilizio. Edifici ad uso
abitativo, larghi meno di 8 m, sono infatti concepibili soltanto a scapito di
una ragionevole distribuzione degli spazi interni.
In tali circostanze, l'interpretazione data
dal municipio al concetto indeterminato di "motivo giustificato", di
cui all'art. 31 NAPR, non appare per nulla insostenibile. Tutto sommato, essa
si fonda su considerazioni oggettive e pertinenti. Non è in particolare fuori
luogo considerare eccezionale, ossia oggettivamente anomala, la situazione di
un fondo lungo un'ottantina di metri e largo appena una quindicina.
Ne consegue che l'intervento censorio del
Consiglio di Stato non può essere confermato, perché travalica limiti del
potere cognitivo di cui dispone in tema di controllo dell'applicazione del
diritto autonomo comunale.
La deroga in contestazione, dal profilo
quantitativo, non procede d'altro canto da un esercizio abusivo del potere
discrezionale, di cui dispone l'autorità comunale ai fini della determinazione
dei provvedimenti atti a temperare il rigore della legge. La minor distanza
dalla strada comunale (m 1.50) è invero modica e comunque tale da non
pregiudicare qualsiasi possibilità d'allargamento della strada comunale antistante.
A maggior ragione appare giustificata la concessione di una deroga di questa
entità se si considera la crescente tendenza a rinunciare ad allargamenti delle
strade urbane al fine evitare controproducenti incrementi del traffico
veicolare nei quartieri a vocazione residenziale.
Inconsistenti, per non dire del tutto
inesistenti, sono i pregiudizi che la deroga comporta per gli opponenti. Le
dimensioni degli edifici in contestazione rientrano invero abbondantemente nei
limiti degli altri parametri edificatori previsti per la zona in questione.
Nella misura in cui concede la deroga richiesta, la decisione municipale in
esame va quindi ripristinata.
- Infondate
sono le censure che i resistenti sollevano in relazione alla distanza dell'autorimessa
esistente dal confine verso la part. no. __________ RF (m 3.40). Questo
manufatto, di natura accessoria, in quanto rispondente dal profilo della
destinazione e delle dimensioni alle condizioni poste dagli art. 26 e 29 NAPR,
potrebbe infatti anche sorgere a confine con il fondo vicino.
Il fatto che venga integrato nella
costruzione principale (casa 1), mantenendo l'attuale destinazione
(autorimessa), non ne modifica la natura giuridica. Né esige che rispetti
maggiori distanze dal confine. Anche da questo profilo, la licenza impugnata va
quindi confermata.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
il giudizio governativo impugnato e ripristinando la controversa licenza
edilizia.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste in solido a carico dei resistenti, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 26, 29, 31 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 9 gennaio 2001 del Consiglio
di Stato (no. 29) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 22 settembre 2000
rilasciata dal municipio di __________ al ricorrente è confermata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno
fr. 1'500.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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