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Numero d'incarto:
52.2001.369
Data decisione, Autorità:
23.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00369
Lugano
23 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 ottobre 2001 di
contro
la decisione 25 settembre 2001, no. 4538, del
Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione 6 agosto 2001 con cui il municipio di
__________ ha disposto la pubblicazione della domanda di costruzione
inoltrata da __________ per l'edificazione di una casa d'abitazione unifamigliare
(part. n. __________ RF);
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che il 9
luglio 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire una casa d'abitazione monofamigliare sulla part. n. __________ RF, di
sua proprietà;
che,
esperito l'esame preliminare, il 6 agosto 2001 l'esecutivo comunale ha disposto
la pubblicazione della domanda di costruzione, dal 9 al 23 agosto 2001;
che questa risoluzione municipale è stata
pubblicata il giorno seguente all’albo comunale assieme ad altre decisioni con
l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;
che contro di essa l’avv. __________,
residente in uno stabile situato su un fondo contermine a quello dedotto in
edificazione, è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l’annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;
che con pronuncia 25 settembre 2001 il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso, ravvisando nel
provvedimento censurato una decisione incidentale inoppugnabile siccome insuscettibile
di procurare all’insorgente un danno irreparabile;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che, rivendicata la legittimazione attiva in
base all'art. 209 LOC, il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di aver
violato il suo diritto di essere sentito, omettendo di esaminare le censure addotte,
segnatamente l’addebito mosso al municipio di aver proceduto prematuramente ad
un esame di merito della domanda di costruzione;
che, a mente del ricorrente, il Governo
avrebbe pure disatteso il principio della buona fede, condannandolo al
pagamento di una tassa di giustizia di fr. 400.- senza considerare che
l’impugnativa è conseguente all’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso
fornita dall’annuncio apparso all'albo comunale;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 48 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in
limine con succinta motivazione i ricorsi irricevibili o manifestamente infondati;
che, trattandosi di una controversia in
materia edilizia, la competenza di questo tribunale è data dall'art. 21 LE;
che, nella misura in cui contesta il
giudizio 25 settembre 2001 del Consiglio di Stato, il ricorrente è senz’altro
legittimato a ricorrere;
che, entro questi limiti, il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che con
la determinazione di dar seguito ad una domanda di costruzione pubblicandola
all’albo comunale il municipio si limita ad attestare indirettamente che è
allestita conformemente alle prescrizioni (art. 5 LE; 9 - 16 RLE);
che con
quest’atto, di natura incidentale, siccome meramente ordinatorio del procedimento
di rilascio del permesso di costruzione, l’autorità comunale non si pronuncia
sulla conformità dell’intervento con il diritto edilizio materialmente
applicabile, ma si limita a darne pubblica notizia, in modo da permettere ad
eventuali interessati di esercitare il diritto di opposizione previsto dalla
legge;
che
giusta l’art. 44 PAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto
se procurano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;
che, essendo destinata a permettere ad
eventuali interessati di esercitare i loro diritti di difesa, la pubblicazione
di una domanda di costruzione all’albo comunale configura un atto palesemente insuscettibile,
per sua intrinseca natura, di procurare a chicchessia un danno non altrimenti
riparabile;
che la pubblicazione all’albo non impedisce
invero ad eventuali interessati di far valere le loro ragioni, eccependo la
sufficienza della domanda di costruzione, dapprima in sede di opposizione ed in
seguito insorgendo davanti all’autorità di ricorso contro un’eventuale licenza
edilizia;
che l’indicazione dei mezzi e dei termini di
ricorso posta in calce all’estratto delle decisioni municipali pubblicato
all’albo non può in nessun caso fondarne l’impugnabilità, essendo quest’ultima
inderogabilmente stabilita dalla legge e quindi sottratta alla disposizione
delle parti;
che l’inoppugnabilità dell’atto in questione
era manifesta; il ricorrente, titolare di un brevetto di avvocato conseguito di
recente, non poteva in buona fede non rendersene conto;
che il ricorrente non può quindi prevalersi
dell’erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, posta in calce
alla controversa pubblicazione, per rivendicare il diritto di andare esente da
tasse e spese nel giudizio in cui è risultato soccombente;
che la tassa di giustizia viene commisurata
ai costi effettivamente provocati dall’ostinazione con cui il ricorrente tenta
invano di accreditare ancora in questa sede tesi manifestamente insostenibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 21 LE; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 48, 60
e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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