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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.343
Data decisione, Autorità:
08.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00343
Lugano
8 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 settembre 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 4 settembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 4180), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 23 gennaio 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla
__________ per la costruzione di due case d'abitazione sulla part. __________
RF di proprietà della __________;
viste le risposte:
-
2 ottobre 2001 della
__________ ;
-
9 ottobre 2001 del
municipio di __________;
-
9 ottobre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
10 ottobre 2001 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nell'ambito
della procedura espropriativa promossa per realizzare il marciapiede della
strada che attraversa __________ ing. __________, proprietaria della part. n.
__________ RF di __________, ha ceduto, mediante accordo bonale, una striscia
di terreno di 186 mq del proprio fondo. La cessione è avvenuta a titolo
gratuito alla condizione che la superficie ceduta rimanesse computabile ai fini
del calcolo degli indici e che non fossero prelevati contributi di miglioria.
B. Con domande
del 14 novembre 2000 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire sul terreno della __________ uno stabile d'appartamenti
ed una casa d'abitazione monofamiliare.
Il calcolo degli indici si fondava sulla
superficie edificabile di 2424 mq, di cui il fondo disponeva prima della
cessione.
Alle domande si è opposto __________,
proprietario di un fondo (part. n. __________ RF), confinante con il lato SW
della part. __________, contestando l'intervento dal profilo delle altezze,
delle distanze, degli indici e dell'accesso.
C. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 23 gennaio 2001 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del
vicino.
D. Con
giudizio 4 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto
soddisfatte le premesse dell'art. 38 cpv. 2 § LE, che a determinate condizioni
permette di computare nella superficie edificabile la superficie non
edificabile destinata a scopi pubblici. Ha inoltre escluso che l'accesso potesse
pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale.
E. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza
edilizia.
Richiamandosi alle perplessità manifestate
dalla dottrina (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 38 n. 1135), l'insorgente
si limita a revocare in dubbio la costituzionalità dell'art. 38 cpv. 2 § LE.
Ribadisce inoltre le censure sollevate
sinora invano con riferimento alla sicurezza dell'accesso.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________
senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono la
__________ e la __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art, 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo contermine
a quello dedotto in edificazione e già opponente. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge in
misura sufficientemente chiara dagli atti ed è perfettamente nota a questo
tribunale. Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare pertanto
idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio.
- Giusta
l'art. 38 cpv. 2 LE la superficie edificabile è la superficie non ancora
sfruttata dei fondi o di parti di fondi nella zona edificabile oggetto
dell'istanza di costruzione.
Non vengono considerate: le superfici viarie
aperte al pubblico transito, le strade carrozzabili e pedonali definite dal PR,
le zone non edificabili destinate a scopi pubblici e previste come tali dal PR,
come pure le superfici forestali e i corsi d'acqua.
Le superfici non edificabili destinate a
scopi pubblici e come tali vincolate in una pianificazione comunale o
cantonale, soggiunge la norma, possono essere considerate - totalmente o in
parte - nel computo della superficie edificabile quando si riscontrano
cumulativamente le seguenti condizioni:
a) non si
oppongono interessi prevalenti dell'ente pubblico, in
particolare
la realizzazione di progetti pubblici non è resa
più
difficoltosa;
b) la quantità
edificatoria realizzabile sul fondo è incremen-
tata nella
misura massima del 15%;
c) la
superficie vincolata che si conteggia come edificabile è
ceduta
gratuitamente all'ente pubblico.
Quest'ultima disposizione è stata introdotta
nella legge con novella del 30 novembre 1992 per "ragioni
economiche" e per "semplificare procedure di natura amministrativa"
(cfr. rapporto della commissione della legislazione 30.10.92 in verbali del
Gran Consiglio, sess. ord. aut. 1992 vol. 1, pag. 442 seg.). Essa permette in
sostanza a determinati proprietari di trasferire quantità edificatorie su
superfici che per principio sono sottratte all'edificazione privata in quanto
destinate al soddisfacimento di scopi pubblici. In pratica, legittima,
pertanto, un'operazione contraria all'art. 38a LE, che permette di trasferire
quantità edificatorie da un fondo all'altro unicamente all'interno della stessa
zona di utilizzazione, ossia tra fondi soggetti allo stesso regime edilizio.
Privilegia, inoltre, per semplici motivi d'ordine economico e non per effettive
esigenze pianificatorie, i proprietari di fondi oggetto di espropriazione parziale
per opere pubbliche rispetto ai proprietari di fondi che confinano
semplicemente con l'area pubblica, ai quali non è invece dato di acquisire
superficie edificabile su quest'ultima.
__________, nel passo citato dal ricorrente,
esprime dubbi in merito alla costituzionalità di questa disposizione, rilevando
in sostanza come l'ente pubblico miri, per il suo tramite, "ad appropriarsi
gratuitamente di aree necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche
semplicemente sulla base di una posizione di potere, ossia senza effettuare
nessuna controprestazione" ed osservando che "se determinate superfici
non possono essere conteggiate per motivi d'interesse pubblico, non si vede
perché lo possano essere ove il proprietario le cede gratuitamente all'ente
pubblico".
Il ricorrente, dal canto suo, evidenzia
invece come la norma sia "suscettibile di comportare una disparità di
trattamento rispetto ad altri proprietari ugualmente toccati dal provvedimento
espropriativo qualora i fondi di loro proprietà risultassero già interamente
edificati" e come sia "contrario al diritto federale procedere
ad espropriazioni parziali di fondi sostituendo l'equa indennità destinata al
proprietario con vantaggi economici difficilmente quantificabili, quali possono
essere quelli derivanti da una maggiorazione dell'indice di sfruttamento
cumulato con la rinuncia, da parte dell'ente pubblico, al prelievo di
contributi di miglioria".
Né le perplessità manifestate dalla
dottrina, né i dubbi sollevati dall'insorgente scalfiscono la legittimità della
norma in esame.
Benché incongruente con la sistematica della
legge, la controversa facilitazione non viola né la costituzione, né il diritto
federale. Il trasferimento di quantità edificatorie tra fondi soggetti a
differenti regimi edilizi è in effetti ammesso quando si fonda su una chiara ed
esplicita base legale (DTF 109 Ia 31 consid. 6a). Anche se fragile, la
giustificazione d'ordine economico su cui si fonda l'art. 38 cpv. 2 § risponde
inoltre ad un interesse pubblico che può ancora essere considerato sufficiente.
La sua applicazione non ingenera infine inammissibili disparità di trattamento
fra i proprietari nell'ambito dell'utilizzazione edilizia dei loro fondi. Le
modifiche dell'assetto pianificatorio che induce appaiono tutto sommato
contenute e sopportabili, poiché l'incremento delle quantità edificatorie non
può comunque superare la misura del 15%. La norma privilegia, è vero, i
proprietari che ne beneficiano, ma questo vantaggio, oltre ad essere compensato
dalla cessione gratuita del terreno all'ente pubblico, è giustificato dalla situazione
diversa in cui versano i loro fondi rispetto a quelli che possono essere
interamente sfruttati, in quanto non gravati da vincoli espropriativi per opere
pubbliche (RDAT II 2000 n. 39 pag. 135 seg.).
Contrariamente a quanto assume il ricorrente,
la norma non ingenera un'inammissibile disparità di trattamento fra i
proprietari di fondi inedificati e proprietari di fondi già interamente
edificati parimenti toccati dal provvedimento espropriativo. Dal profilo del
diritto pianificatorio, li parifica anzi a quest'ultimi, poiché anche nei casi
in cui l'espropriazione colpisce fondi già interamente edificati viene a
determinarsi un'utilizzazione superiore a quanto di per sé consentirebbero gli
indici di zona e la superficie edificabile restante.
Del tutto prive di fondamento sono invece le
censure che il ricorrente deduce da un'asserita impossibilità di quantificare i
vantaggi economici derivanti dalla maggiorazione dell'indice di sfruttamento.
Non contestando minimamente il ricorrente
l'applicazione concreta dell'art. 38 cpv. 2 § alla fattispecie in esame, dal
profilo dell'indice di sfruttamento la licenza edilizia va quindi confermata.
- 3.1.
Giusta l'art. 47 LStr, la formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è
compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico.
L'art. 5.8 NAPR stabilisce a sua volta che
l'accesso è permesso su strade collettrici e di quartiere e non deve arrecare
disturbo o pericolo alla circolazione. Per le strade principali (cantonali), il
municipio preavvisa le eccezioni, salvo restante il giudizio delle competenti
autorità cantonali.
3.2. Nell'evenienza concreta, la Sezione
della progettazione del Dipartimento del territorio ha espresso preavviso
favorevole alla formazione di un accesso sulla strada cantonale, limitandosi ad
imporre alla beneficiaria della licenza, a titolo di condizione, di sottoporle
preventivamente i piani esecutivi al fine di definire i dettagli tecnici.
L'autorizzazione alla formazione
dell'accesso regge alla critica dell'insorgente.
L'accesso, largo circa 6 m, è infatti
previsto in un punto in cui la strada cantonale è ancora rettilinea. La curva
ad ampio raggio, che la strada inizia a descrivere una ventina di metri verso
S, non limita in misura significativa la visuale sul traffico proveniente da
quella direzione. Tenuto conto della situazione dei luoghi, del vigente limite
di velocità (50 km/h), della configurazione delle opere connesse all'accesso,
in particolare della modica pendenza della comoda rampa, la valutazione operata
dall'autorità in merito alla sicurezza della circolazione appare del tutto
sostenibile. Procedendo da un esercizio sostanzialmente corretto del potere
d'apprezzamento ad esse riservato dalle norme suddette va quindi senz'altro confermata.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto siccome privo
di fondamento.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38 LE; 47 LStr; 5 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà identico importo
a ciascuna delle resistenti.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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