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Numero d'incarto:
52.2001.335
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00335
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 settembre 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato
(n. 3936) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 13 aprile 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla
__________ per la costruzione di due case d'abitazione in località __________
(part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
26 settembre 2001 del
municipio di __________;
-
2 ottobre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
19 ottobre 2001 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 31 marzo
2000 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire due case d'abitazione monofamiliari contigue, su un terreno in pendio,
situato in località __________ (part. n. __________ RF; zona R2). Il progetto allegato
prevedeva, fra l'altro, di innalzare di m 1.50 il livello del terreno naturale
a valle degli edifici.
Alla domanda si è opposto il ricorrente __________,
proprietario di una casa d'abitazione (part. n. __________ RF), situata sul
lato opposto della strada privata che separa i fondi delle parti in lite.
L'opponente ha contestato l'intervento dal profilo della sufficienza
dell'accesso, dei posteggi, delle distanze dal confine e tra edifici, nonché
dell'altezza, in particolare del numero di piani ammissibili.
La __________ ha modificato la domanda a due
riprese, con varianti di secondaria importanza, che hanno comunque nuovamente
suscitato l'opposizione del vicino qui ricorrente.
Conseguita l'autorizzazione cantonale, il 13
aprile 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione.
B. Con
giudizio 28 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato il provvedimento,
rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Disattese le eccezioni di carenza di
motivazione, il Governo ha anzitutto condiviso le deduzioni dell'autorità
comunale circa la sufficienza della strada privata d'accesso al fondo. Conformi
alle NAPR sarebbero pure i 5 posteggi previsti e le distanze dal confine,
rispettivamente dall'autorimessa che sorge sull'altro lato della strada di accesso.
Respinte le censure di natura estetica, il
Consiglio di Stato ha infine ritenuto che le costruzioni rispettassero anche le
norme sull'altezza massima delle costruzioni e sul numero di piani.
C. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza
edilizia.
Eccepito il mancato esperimento della visita
in luogo richiesta, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure
sollevate senza successo in prima istanza. La strada d'accesso, obietta, sarebbe
da considerare aperta al pubblico transito, mentre i 5 posteggi previsti non
sarebbero conformi alle norme VSS. Insufficiente sarebbe d'altro canto la
distanza tra la nuova costruzione e l'autorimessa annessa alla casa che sorge
sulla part. n. __________; manufatto che per altezza, dimensioni e funzione non
potrebbe essere considerato accessorio.
Contestati prudenzialmente anche gli indici,
l'insorgente ribadisce infine le censure di carattere estetico sollevate invano
davanti alle precedenti istanze con particolare riferimento all'altezza ed alla
volumetria dei controversi edifici, strutturati su tre piani in una zona
paesaggisticamente delicata.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non
formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la
__________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente, con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE.
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, proprietario di un fondo
confinante con quello dedotto in edificazione e già opponente.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dal
ricorrente non appare invero atto a procurare al Tribunale cantonale amministrativo
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei
luoghi è sufficientemente nota a questo Tribunale, che ha già dovuto occuparsi
di un'edificazione interessante questo fondo (STA 23.02.1995 in re __________).
I piani forniscono d'altro canto sufficienti ragguagli sulle modalità del controverso
intervento.
Infondate sono quindi le censure che
l'insorgente muove all'indirizzo del Consiglio di Stato in relazione al rifiuto
di esperire il sopralluogo chiesto dall'insorgente. La valutazione anticipata
tratta dal Governo in ordine alla concludenza di tale prova resiste alla
critica del ricorrente.
- L'altezza
degli edifici si misura a partire dal terreno sistemato sino al punto più alto
del filo superiore del cornicione di gronda o del progetto (art. 40 cpv. 1 LE).
La sistemazione del terreno, soggiunge
l'art. 41 LE, può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza
non superiore a m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1). Verso edifici, la lunghezza
del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 m (cpv.
2). Ciò significa che l'altezza del terrapieno non viene aggiunta a quella
dell'edificio sovrastante alla condizione che il ciglio sia posto ad almeno 3 m
dal piede della facciata e non superi il limite di m 1.50 dal terreno naturale
(Scolari, Commentario, II ed., ad art. 40/41 LE, n. 1222 e seg.).
- Il
progetto in esame prevede di innalzare il livello del terreno naturale mediante
formazione di un terrapieno, alto al massimo m 1.50, sostanzialmente parallelo
all'andamento del pendio che caratterizza il fondo. A valle della terrazza
della casa W, il terrapieno inizia a degradare partendo direttamente dal piede
della facciata (cfr. piano sezioni, sezione 2-2). A valle della casa E, il
terrapieno presenta invece una parte piana, larga poco più di 3 m (cfr. piano
facciate, facciata E).
3.1. Il tetto piano della casa W è posto
alla quota di m 360.95. Il terreno naturale in corrispondenza dell'angolo NW
della terrazza di questo edificio si situa alla quota di poco inferiore a m
351.00 (cfr. ingrandimento corografia del terreno). Lo sviluppo verticale
dell'edificio, dedotto dalla differenza delle quote, è quindi pari a circa 10
m. Stando alla sezione 2-2, l'altezza, misurata in questo punto a partire dal
terreno naturale, è di m 10.40.
Ora, è evidente che l'innalzamento di circa
m 1.50 del terreno, previsto dal progetto, non permette in nessun caso di
rientrare nell'altezza massima di m 7.50, fissata dall'art. 40 NAPR. Già il
fatto che il terrapieno non presenti una parte piana larga almeno 3 m esclude invero
che l'altezza dell'edificio possa essere misurata a partire dal terreno
sistemato.
Ne discende che la costruzione della casa W
non può essere autorizzata, poiché supera abbondantemente, quantomeno nell'angolo
NW, l'altezza massima prescritta.
3.2. Diversa è invece la situazione della
casa E. Anche il tetto di questo edificio è posto alla quota di m 360.95. In
corrispondenza dell'angolo NW della terrazza il terreno naturale si situa alla
quota di m 354.00 (cfr. ingrandimento corografia del terreno). Lo sviluppo
verticale di quest'edificio, dedotto dalla differenza delle quote, è quindi
pari a circa 7 m.
Indipendentemente dalla sistemazione del
terreno, la casa E rispetta pertanto l'altezza massima fissata dall'art. 40
NAPR.
- Accertato
che la casa W non può essere autorizzata, resta da esaminare se le censure
sollevate dall'insorgente, soprattutto in relazione a questa costruzione,
ostino al rilascio della licenza edilizia per la casa E.
4.1. Infondate sono le eccezioni sollevate
dall'insorgente in relazione all'adeguatezza dell'accesso. A tal proposito è
sufficiente un rinvio alle considerazioni sviluppate nella sentenza 23 febbraio
1995 in re __________ / __________, riprese dal Consiglio di Stato nel giudizio
impugnato. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, anche conteggiando la
casa costruita nel frattempo sulla part. __________ e quella in esame, l'art.
32 RE rimane inapplicabile, poiché la strada non serve comunque più di 10 case
unifamiliari. Il piano del traffico non prevede peraltro alcun riscatto della
strada in questione.
4.2. Con il diniego della licenza edilizia
per la casa W, vengono a cadere nel vuoto le contestazioni riferite
all'adeguatezza dei posteggi ed alle distanze dal confine e verso l'autorimessa
posta sulla part. n. __________. I tre posteggi scoperti e l'autorimessa
annessa alla casa E rispondono ampiamente alle esigenze poste al riguardo
dall'art. 56 NAPR. La distanza (m 6.60) che separa la nuova costruzione dal
confine, rispettivamente dall'autorimessa posta sul fondo contermine supera
infatti quella minima (m 6.00) prescritta dagli art. 16 cpv. 1 e 37 NAPR tra
edifici principali.
4.3. Manifestamente prive di fondamento sono
le generiche censure di natura estetica che il ricorrente ripropone in questa
sede.
La costruzione è soltanto banale.
- In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, annullando
la decisione governativa impugnata e la licenza edilizia nella misura in cui ha
per oggetto la casa W.
La tassa di giustizia è suddivisa in parti
uguali fra il ricorrente e la resistente. Le ripetibili sono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 40 NAPR; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 agosto 2001 del Consiglio
di Stato (n. 3936) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 13 aprile 2001
rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per l'edificazione della
part. n. __________ RF è annullata nella misura in cui ha per oggetto la casa
W.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente e la
resistente.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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