AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.302
Data decisione, Autorità:
04.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00302
Lugano
4 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 agosto 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 14 agosto 2001 del municipio di Lugano,
che delibera alla __________ le opere da impresario costruttore e da ditta
per onoranze funebri relative alla formazione di fosse per l'inumazione nei
cimiteri di __________, __________ e __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________, il municipio di Lugano ha messo a pubblico concorso le opere da
impresario costruttore e da ditta per onoranze funebri relative alla formazione
di fosse per l'inumazione nei cimiteri di __________, __________ e __________
(FU __________ pag. __________).
Il bando indicava che i capitolati di
concorso erano a disposizione degli interessati presso il Dicastero del
Territorio. Precisava inoltre che la scadenza era fissata per giovedì 26 luglio
2001 alle 14.30 e che il municipio non avrebbe in nessun caso considerato
documenti di concorso che fossero pervenuti tardivamente alla cancelleria
comunale.
Quale criterio di aggiudicazione il
capitolato stabiliva infine che per la delibera, oltre al minor prezzo, sarebbe
stata presa in considerazione anche la provata esperienza in questo specifico lavoro.
I concorrenti erano chiamati a compilare unicamente il modulo d'offerta, che
dovevano inoltrare munito della loro firma. Non era richiesta la produzione di
altri documenti.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte, fra cui quella
della __________, qui resistente, e quella della __________, qui ricorrente.
A differenza degli altri concorrenti,
quest'ultima ditta aveva allegato al modulo d'offerta una serie di
dichiarazioni attestanti il pagamento di vari contributi sociali e delle
imposte cantonali e comunali. Valutate le offerte pervenutegli, il 14 agosto
2001 il municipio ha aggiudicato la commessa alla __________, che nella
graduatoria basata sui prezzi si era classificata al primo posto per lo scavo
di fosse semplici ed al secondo per lo scavo di fosse profonde.
C. Contro
questa decisione, la CF è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento.
L'insorgente sostiene che l'offerta della
deliberataria avrebbe dovuto essere scartata perché sprovvista della
documentazione comprovante il pagamento degli oneri sociali e delle imposte;
eccezione, questa, che la __________ aveva peraltro sollevato senza successo
già al momento dell'apertura delle offerte.
L'offerta della __________, conclude la
ricorrente, avrebbe inoltre dovuto essere estromessa anche perché questa ditta
non ha sottoscritto alcun CCL.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la __________, che contestano
in dettaglio le tesi della ricorrente con argomenti di cui si dirà qui
appresso.
Alla risposta il municipio ha allegato una
serie di dichiarazioni, datate 6 settembre 2001, che la resistente,
analogamente sollecitata dall'autorità comunale, aveva richiesto all'AVS, alla
SUVA, all'Ufficio cantonale d'esazione, all'Ufficio contribuzioni di Lugano ed
all'Ufficio imposte alla fonte, al fine di comprovare l'avvenuto pagamento
degli oneri sociali e delle imposte.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.
Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato senza
successo al concorso.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). L'assunzione dei testi indicati soltanto genericamente
dalla CF non appare invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- 2.1. Giusta
l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa oggetto
del concorso "unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento
degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle
imposte e del riversamento delle imposte alla fonte ed il rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi
di lavoro vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri".
Lo scopo di questa disposizione è anzitutto
quello di garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il
cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato concernente
la LCPubb, ad art. 5; V. Malfanti, Principi generali della LCPubb, in RDAT
2001, pag. 246). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende
inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo
loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione
(Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
n. 225 seg.). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma
succitata vanno esclusi dall'aggiudicazione (art. 25 lett. c LCPubb).
L'art. 5 lett. c LCPubb si limita a sancire
genericamente l'obbligo del committente di verificare che l'aggiudicatario
fornisca adeguate garanzie in merito all'adempimento dei suoi obblighi verso le
istituzioni sociali ed al pagamento delle imposte. La norma non indica tuttavia
concretamente quali siano le istituzioni sociali, quali siano gli obblighi di
cui dev'essere garantito l'adempimento e quali imposte entrino in considerazione.
In assenza di disposizioni d'esecuzione, volte a precisare quest'esigenza,
spetta di principio al committente fornire le indicazioni necessarie
nell’ambito delle prescrizioni di gara. Rientra, in particolare, nei suoi
compiti elencare in modo preciso ed esaustivo i contributi sociali di cui
dev'essere garantito l’adempimento. Incombe altresì al committente specificare
esattamente le imposte che i concorrenti devono dimostrare di aver pagato.
Particolare attenzione va riservata in quest'ambito all'indicazione concreta
delle prove, che i concorrenti sono tenuti a produrre per dimostrare di aver
fatto fronte ai loro obblighi.
Con circolare 5 luglio 2001, inviata a non
meglio precisati "interessati", l'Ufficio lavori sussidiati e appalti
(ULS) ha menzionato i contributi AVS/AI/IPG, i contributi alla SUVA o istituto
analogo, quelli relativi all'assicurazione perdita di guadagno in caso di
malattia, i contributi alla Cassa pensioni (CP) e quelli professionali, nonché
le imposte alla fonte e quelle cantonali e comunali cresciute in giudicato. È
evidente che questo elenco ha soltanto valore di raccomandazione. In nessun
caso costituisce una norma vincolante, suscettibile di porre rimedio alla
mancata indicazione degli obblighi previdenziali e fiscali di cui deve essere garantito
o dimostrato l’adempimento.
Analoghe considerazioni valgono per quel che
concerne il requisito concernente il rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei lavoratori e dei CCL. Anche per questi aspetti, in mancanza di
disposizioni esecutive, è compito del committente stabilire, in sede di bando
di concorso, eventuali prove che i partecipanti sono tenuti a produrre per
dimostrare di offrire sufficienti garanzie. In relazione ai CCL va comunque
rilevato che l’art. 5 lett. c LCPubb, limitandosi ad esigerne il rispetto, non
può essere inteso nel senso di un obbligo di sottoscrizione (DTF 124 I 107
seg.; STA 30.07.01 in re G.M. SA; Malfanti, op. cit.).
2.2. Se gli atti del concorso omettono di
fornire concrete indicazioni in merito ai contributi verso le istituzioni
sociali ed alle imposte di cui i concorrenti devono garantire l'adempimento, il
bando di concorso è carente. Se non viene tempestivamente impugnato, esso
cresce tuttavia in giudicato ed esplica i suoi effetti, poiché l'omissione non
è comunque tale da pregiudicare irrimediabilmente un corretto svolgimento della
procedura di aggiudicazione. Basta che il committente ponga rimedio al difetto,
accertando, prima di procedere alla delibera, che il concorrente al quale
intende affidare la commessa offra sufficienti garanzie di adempiere i suoi
obblighi verso le istituzioni sociali e di pagare le imposte.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il bando di concorso non indicava né le istituzioni sociali,
né gli obblighi verso quest'ultime, di cui i concorrenti dovevano garantire l'adempimento,
né le prove che dovevano fornire al riguardo. Le prescrizioni di gara si
limitavano ad indicare che per la delibera, oltre al minor prezzo, sarebbe
stata presa in considerazione anche la provata esperienza in questo specifico
lavoro.
Il bando di concorso, da questo profilo, era
sicuramente carente. Nessun concorrente l'ha tuttavia impugnato. Tutti i
partecipanti hanno inoltrato le proprie offerte senza avanzare riserve di sorta
a tal proposito. Soltanto la ricorrente, di sua spontanea iniziativa, ha
allegato una serie di attestazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri
sociali e dei pubblici tributi.
In mancanza di prescrizioni del bando di
concorso, volte a definire esattamente le prove che i partecipanti dovevano
fornire per dimostrare di garantire l'adempimento di determinati obblighi di
natura sociale o fiscale, nelle offerte inoltrate dagli altri concorrenti non
può essere ravvisata alcuna violazione del diritto. La ricorrente non può
evidentemente richiamarsi all’art. 25 lett. c LCPubb per esigerne
l'estromissione a causa della mancata produzione di attestazioni analoghe a
quelle che essa aveva allegato alla propria offerta. Irrilevanti sono le
eccezioni sollevate in proposito dalla ricorrente già al momento dell'apertura
delle offerte.
3.2. Con la decisione impugnata, il
municipio ha deliberato le opere messe a concorso senza preventivamente verificare
se la __________ garantisse l'adempimento dei suoi obblighi verso le
istituzioni sociali ed il pagamento delle imposte. Verifica, questa, che il
municipio era comunque tenuto ad esperire anche se le prescrizioni del bando di
concorso non fornivano indicazioni concrete al riguardo.
Questa ulteriore disattenzione
giustificherebbe di per sé l'annullamento della decisione impugnata ed il
rinvio degli atti al municipio affinché, esperite le necessarie verifiche,
proceda ad una nuova delibera. In concreto, si può tuttavia prescindere da questa
conclusione, poiché l'autorità comunale, dopo la presentazione del ricorso, ha
comunque posto rimedio al difetto, chiedendo all'aggiudicataria di dimostrare,
mediante attestazione delle competenti istanze, di garantire l'adempimento dei
suoi obblighi verso le istituzioni sociali ed il pagamento delle imposte.
Richiesta, questa, che la resistente ha prontamente soddisfatto, fornendo prove
che la ricorrente non ha ulteriormente contestato.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, ritenuto che il bando di concorso
non esigeva e non poteva nemmeno esigere che i concorrenti avessero
sottoscritto un CCL di categoria, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza, atteso che l’insorgente, dopo aver preso conoscenza
della verifica esperita a posteriori dal municipio, pur non sollevando
ulteriori contestazioni ha comunque mantenuto l’impugnativa.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente
fr. 900.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster