AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.301
Data decisione, Autorità:
16.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00301
Lugano
16 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di revisione 29 agosto 2001 di
__________ rappr. da: __________
contro
la decisione 31 luglio 1997, inc. 52.2001.00217 di
questo Tribunale cantonale amministrativo, che ha respinto per tardività il
ricorso 6 giugno 2000 presentato dall'insorgente contro la decisione 15 maggio
2001, no. 2271, del Consiglio di Stato con cui era stato respinto il gravame
da lui presentato contro l'ammonimento inflittogli il 16 marzo 2001 dalla
Sezione della circolazione;
vista la risposta 11
settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2
dicembre 2000 l'arch. __________ effettuato una manovra di retromarcia sulla
corsia d'emergenza dell'autostrada all'entrata autostradale di __________. Per
questi fatti la Sezione della circolazione l'ha punito con una multa di fr.
200.- ed il 16 marzo 2001 con ris. no. 5536/103 ha pronunciato a suo carico un
ammonimento giusta l'art. 16 cpv. 2 LCStr.
B. Contro tale
decisione l'arch. __________, allora rappresentato dalla __________ (in
seguito: __________), ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato chiedendone
l'annullamento. Con sentenza 15 maggio 2001, no. 2771, l'esecutivo ha respinto
il gravame, ritenendo di non avere motivo di discostarsi dai fatti accertati
con il separato giudizio penale cresciuto in giudicato, e considerando la
misura amministrativa dell'ammonimento adeguata alle circostanze.
C. Tale
decisione è stata spedita alla CAP con lettera raccomandata del 17 maggio 2001.
Contro di essa l'arch. __________, senza più avvalersi di un rappresentante, ha
presentato ricorso a questo tribunale il 6 giugno 2001, indicando (senza
fornirne la prova) che la decisione era stata ricevuta il 23 maggio 2001. Egli
ha precisato che la retromarcia era avvenuta sulla corsia di emergenza dello
svincolo autostradale, sul quale non c'era nessuna vettura, senza causare
concreto pericolo, ma al contrario proprio per sottrarsi al pericolo delle
autovetture che giungevano sull'autostrada ed erano costrette a brusca frenata
dal fatto che sul ponte diga la circolazione era bloccata. La retromarcia di allontanamento
dalla zona "degli imminenti tamponamenti" configurerebbe a suo dire
un caso di applicazione dell'art. 34 CP. La manovra non solo non avrebbe
causato un pericolo astratto, vista l'assenza di traffico sulla corsia di
entrata nell'autostrada, ma al contrario avrebbe ridotto il pericolo concreto
di tamponamenti. Richiamata la sua lunga carriera di conducente, l'insorgente
ha infine contestato che il mancato ricorso in sede penale gli precluda la
possibilità di impugnare la misura amministrativa, dal carattere sanzionatorio
"con la condizionale".
D. La domanda
di ricerche di pacchi e di invii della posta-lettere del servizio interno,
inoltrata alla Posta dalla Segreteria del Consiglio di Stato il 7 giugno 2001
su richiesta di questo Tribunale, ha rivelato che la busta raccomandata no.
98.00.650001.00118997, che secondo le indicazioni della Segreteria del
Consiglio di Stato conteneva la decisione no. 2271, è stata recapitata al
destinatario il giorno seguente (cfr. attestazione postale in atti). Con sentenza
31 luglio 2001 questo tribunale, senza entrare nel merito del gravame, ha
pertanto respinto il ricorso siccome tardivo, in quanto dagli atti il termine
perentorio di 15 giorni a decorrere dall'intimazione per presentare il gravame
risultava scadere martedì 5 giugno 2001 e non era pertanto stato rispettato
dall'insorgente.
E. Contro tale
decisione l'arch. __________, nuovamente rappresentato dalla __________, il 29
agosto 2001 ha presentato la presente istanza di revisione, fondata
essenzialmente sugli art. 35 segg. (spec. 35 lett. b) PAmm. Indicato preliminarmente
che l'istanza sarebbe tempestiva siccome la decisione contestata sarebbe stata
da lui ricevuta il 6 agosto 2001, l'istante sostiene che la sentenza del Consiglio
di Stato sarebbe stata intimata alla __________ solo il 23 maggio 2001, per cui
il suo gravame 6 giugno 2001 sarebbe stato in realtà tempestivo. La
"ricerca postale semplice" con cui questo tribunale avrebbe accertato
la data di intimazione della decisione dell'esecutivo sarebbe smentita dalla
ulteriore ricerca dettagliata circa la data esatta di ritiro della raccomandata
contenente la decisione del Consiglio di Stato fatta esperire alla Posta da
parte della __________, da cui risulta che la raccomandata no.
98.00.650001.00118967 è stata ritirata dalla __________ il 23 maggio 2001.
Pertanto l'istante chiede l'annullamento della sentenza 31 luglio 2001 e che questo
tribunale sia obbligato a pronunciarsi sul merito del ricorso, protestando
tasse e spese.
F. Il
Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questo tribunale senza formulare
osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, data nella precedente procedura
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr, discende ora dall'art. 36 PAmm; la legittimazione
attiva dell'istante, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato,
è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm; il gravame, che adempie ai requisiti di
forma dell'art. 37 PAmm ed è stato presentato nei termini dell'art. 36 PAmm,
può essere giudicato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
La revisione è un mezzo di impugnazione
straordinario, non devolutivo e non sospensivo. Per principio, esso è
proponibile soltanto contro decisioni cresciute in giudicato formale, ovvero
non impugnabili attraverso rimedi ordinari. La revisione è quindi esclusa nei
casi in cui i motivi invocati possono essere fatti valere impugnando la
decisione davanti all’istanza di ricorso (RDAT 1995 II 17 consid. 2 segg. e citazioni).
Nel caso concreto la decisione 31 luglio 2001 di questo Tribunale era impugnabile
solo con ricorso di diritto pubblico, per cui era data di principio la possibilità
di chiederne la revisione. Contro le decisioni è dato il rimedio della
revisione quando ricorre uno dei motivi indicati dall’art. 35 PAmm. In particolare le
decisioni possono essere rivedute quando l’autorità non ha apprezzato per inavvertenza
fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. b), rispettivamente quando
l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o
ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa nella
procedura precedente (lett. d).
-
L'istante
ravvisa un motivo di revisione nel fatto che questo tribunale ha ritenuto che
la decisione del Consiglio di Stato gli sia stata intimata il 18 maggio e non,
come allegato nel ricorso, il 23 maggio 2001. A differenza di quanto indicato
nell'istanza, la questione non verte sullo stabilire quale delle due ricerche
postali effettuate sia esatta, bensì richiede di accertare se la decisione
dell'esecutivo era contenuta nella lettera raccomandata no. 98.00.650001.00118997, come indicato dalla
Segreteria del Consiglio di Stato, o in quella no. 98.00.650001.00118967,
come indicato per la prima volta in questa sede dall'istante. Trattandosi di
due invii postali diversi infatti nulla permette di dubitare dell'esattezza di
entrambe le ricerche postali in questione.
-
Il
motivo di revisione di cui all’art. 35 lett. b) PAmm è dato quando l’autorità ha omesso, per
inavvertenza (1), di apprezzare fatti (2), risultanti dagli atti (3) e
rilevanti per il giudizio (4). Questo tribunale ha fondato il proprio
precedente giudizio sull'esatta lettura delle risultanze dell'incarto, senza
inavvertenze di sorta. Il ricorrente non aveva prodotto con la decisione
impugnata la fotocopia della busta di intimazione e non aveva offerto nessuna
prova a sostegno della tempestività del gravame. La Segreteria del Consiglio di
Stato, cui questo tribunale ha chiesto di fare effettuare una ricerca postale
al fine di valutare la tempestività dell'impugnativa, ha invece prodotto la
ricerca postale inerente la busta no. 98.00.650001.00118997
unitamente alla distinta delle raccomandate del giorno 17 maggio 2001, su cui
figurava anche la raccomandata no. __________, relativa all'inc. 2271, inviata
alla __________, accanto alla quale era annotato a mano il numero 8997 (ossia
le ultime 4 cifre del numero della raccomandata). Al 31 luglio 2001 dagli atti
risultava quindi chiaramente il fatto che la busta di intimazione no.
98.00.650001.00118997, contenente la decisione 2771, era stata ricevuta dalla
__________ il 18 maggio 2001, per cui il gravame era tardivo. Non è quindi dato
il motivo di revisione dell'art. 35 lett. b PAmm, in quanto tutti i fatti
risultanti dagli atti sono stati compiutamente e correttamente apprezzati
dall'autorità giudicante.
-
Il
motivo di revisione retto dall’art. 35 lett. d) PAmm presuppone dal canto suo che l’istante abbia
scoperto, dopo la decisione, fatti o prove (1) rilevanti o decisive (2), che
non aveva potuto fornire (3) senza sua colpa (4) nella procedura precedente.
Ora, la data di intimazione della decisione, come pure il numero della lettera
raccomandata che la conteneva figurante sulla busta di intimazione, erano
certamente a conoscenza dell'insorgente (perlomeno per il tramite della
__________) già prima della presentazione del ricorso. Egli facendo prova di
diligenza avrebbe quindi potuto e dovuto documentare la tempestività del
proprio gravame già al momento del suo inoltro. Inoltre, anche se la nuova
prova offerta con l'istanza qui in rassegna è formalmente la ricerca postale fatta
esperire (per libera scelta dell'arch. __________) solo dopo l'emanazione della
sentenza, l'elemento decisivo non è tanto l'esito della ricerca medesima, ma
piuttosto la fotocopia della busta di intimazione su cui figurano contemporaneamente
il numero dell'incarto (2771, indicato sull'etichetta con l'indirizzo) ed un
numero della raccomandata (98.00.650001.00118967) diverso da quello indicato dal Consiglio di
Stato. Prova questa che l'istante ha prodotto soltanto ora, pur essendone in
possesso già al momento dell'inoltro del suo ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
Pertanto l'istanza di
revisione appare inammissibile anche ai sensi dell'art. 35 lett. d) PAmm,
siccome basata sulla produzione di prove la cui esistenza e rilevanza erano
note al ricorrente ben prima dell'inoltro del ricorso.
- Anche
se fosse ammissibile, l'istanza di revisione non porterebbe comunque all'annullamento
del provvedimento in oggetto.
6.1. Sulle autostrade e sulle semiautostrade
è vietato voltare e fare marcia indietro (art. 36 cpv. 1 ONC). Il conducente
può fermarsi nelle corsie di emergenza solo in caso di necessità (art. 36 cpv.
3 prima frase ONC). La licenza di condurre può essere revocata ai conducenti
che violando per colpa propria le norme della circolazione hanno compromesso la
sicurezza del traffico o disturbato terzi; in tali circostanze un ammonimento
può comunque sostituire la revoca facoltativa della licenza se il caso sembra
essere di poca gravità tenuto conto della colpa commessa e della reputazione
come conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 1 e 2 OAC e 16 cpv. 2 LCStr).
L'ammonimento costituisce una misura di carattere educativo che presuppone
comunque una reputazione irreprensibile quale conducente (Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996, ad art. 16 LCStr n.
4.1).
6.2. L'arch. __________ sostiene di essersi
fermato sulla corsia di emergenza per qualche minuto per osservare la
situazione di forte rallentamento del traffico esistente sull'autostrada, ed in
seguito di avere effettuato una retromarcia per una decina di metri per
mettersi al sicuro. Per quanto l'unica infrazione che gli è stata imputata è la
manovra di retromarcia, già l'asserito fatto di fermarsi qualche minuto sulla
corsia di emergenza in posizione di osservazione costituiva una violazione alle
norme della circolazione, in quanto l'art. 36 cpv. 3 ONC consente di fermarsi
sulla corsia di emergenza solo se un evento improvviso ed inatteso impedisce al
conducente di proseguire la propria strada (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36
ONC n. 6.4), e certamente un rallentamento del traffico non costituisce un tale
evento e non crea nessuna necessità assoluta di una tale fermata. Così come in
una simile situazione un imbottigliamento sull'autostrada non è un evento
inabituale suscettibile di generare un comportamento irrazionale che
autorizzerebbe un conducente a circolare sulla corsia di emergenza
nell'asserito intento di mettersi al sicuro (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art.
36 ONC n. 6.2), parimenti un tale evento non giustifica neppure una fermata
volontaria sulla corsia di emergenza.
6.3. Il ricorrente non contesta di avere
effettuato una manovra di retromarcia in violazione delle norme sulla
circolazione stradale, ma sostiene di averla effettuata solo sulla corsia di
emergenza, in assenza di traffico sulla rampa di accesso all'autostrada su cui
si trovava e per una distanza inferiore a quella a lui imputata. Anzitutto va rilevato
che dalle controsservazioni 11 gennaio 2001 della Polizia Cantonale risulta che
la manovra di retromarcia è stata interrotta dall'arch. __________ solo per il
sopraggiungere del veicolo della Polizia. La distanza effettivamente percorsa
in retromarcia è irrilevante sull'esito del procedimento, dato che la manovra
scorretta di per sé è rimasta incontestata, l'arch. __________ limitandosi ad
invocare a propria discolpa lo stato di necessità.
6.4. Conformemente all'art. 34 cpv. 1 CP,
non è punibile il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non
altrimenti evitabile un bene proprio, in modo particolare la vita, l'integrità
personale, l'onore o il patrimonio, se il pericolo non è imputabile all'agente
stesso e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente pretendere
che egli rinunci al bene minacciato. Ciò significa che tra il bene minacciato e
il bene che verrà violato con la propria azione od omissione deve esistere una
giusta proporzione. Secondo la dottrina dominante vi è stato di necessità
soltanto quando l'azione viola un bene di minor valore rispetto al bene che si
vuole salvaguardare. A determinate condizioni anche l'arrecare pregiudizio ad
un bene di uguale valore rispetto al bene che si vuole proteggere è
giustificato, ossia quando il primo è minacciato da un pericolo di maggiore
intensità (cfr. J. Rehberg, Strafrecht I, 5. ed., Zurigo 1993, pag. 140
s.).
6.5. L'insorgente sostiene di essersi in un
primo tempo fermato ed in un secondo tempo, visto l'aggravarsi della
situazione, di avere effettuato la retromarcia per mettersi in una situazione
maggiormente riparata dal pericolo che giustificava uno stato di necessità ai
sensi dell'art. 34 CP. Infatti quando __________ si è fermato, il traffico
risultava per sue dichiarazioni unicamente rallentato, e non fermo: inserendosi
nella circolazione egli si sarebbe quindi entro brevissimo tempo trovato
all'interno della colonna e non alla fine di essa, e quindi in una zona con
ipotetici rischi inferiori a quelli asseritamente paventati. Al contrario
restando fermo sul posto egli ha accresciuto la situazione di pericolo, costituendo
con la propria presenza un ostacolo ed un elemento di distrazione supplementare
per gli altri conducenti che sarebbero sopraggiunti a velocità elevata.
Parimenti la manovra di retromarcia, quand'anche non fossero sopraggiunti ulteriori
veicoli sulla corsia di accelerazione, ha certamente creato un ulteriore e ben
più grave pericolo per la circolazione, determinando un ulteriore e superfluo
elemento di distrazione per gli altri conducenti che sopraggiungevano
sull'autostrada rispettivamente sulla corsia di accelerazione e già si
trovavano confrontati ad un imbottigliamento, ed aumentando non solo la
velocità relativa di impatto in caso di collisione con chi fosse sopraggiunto
nel corretto ed opposto senso di marcia, ma anche le probabilità stesse di impatto,
dato che il rispetto dell'obbligo di potersi fermare nello spazio visibile
avrebbe consentito agli altri conducenti di fermarsi in tempo a fronte
dell'imbottigliamento o di un altro ostacolo sulla carreggiata ma non avrebbe
consentito loro di fermarsi in tempo a fronte di un ostacolo che si muovesse in
contromano.
6.6. In tali circostanze, anche volendo
ipotizzare l'esistenza di una situazione di pericolo per l'arch. __________
(che peraltro non risulta dagli atti e sarebbe comunque da escludere se la retromarcia
fosse avvenuta prima della fine del guidovia separante l'autostrada dalla
corsia di accelerazione), tale situazione sarebbe stata essenzialmente
aggravata se non addirittura creata dalle manovre scorrette da lui compiute come
conducente e pertanto a lui imputabile. Egli stesso ammette infatti di avere
fatto retromarcia quando, dopo avere atteso alcuni minuti, ha visto che la
situazione si stava deteriorando. Trattandosi di asserito incombente pericolo
imputabile almeno in buona parte al ricorrente, egli non può invocare con
successo a propria discolpa l'art. 34 CP. In ogni caso l'infrazione commessa ha
creato un serio pericolo per gli altri utenti della strada, che non dovevano
certamente attendersi di trovarsi di fronte un veicolo in retromarcia; la
soluzione da lui adottata decidendo di fare marcia indietro ha dunque creato un
pericolo ben superiore al danno che lui temeva e pertanto difetta pure del
presupposto della proporzionalità.
6.7. Alla luce di queste considerazioni,
questo tribunale ritiene che nemmeno questa volta (cfr. STA 20.12.1999 in re
__________) l'istante abbia saputo provare l'esistenza di un "pericolo
imminente e non altrimenti evitabile" e perciò l'esistenza nella
fattispecie dello stato di necessità non può essere ammessa. Questo tribunale
nutre del resto qualche dubbio sulla versione dei fatti data dall'arch.
__________, sia per il fatto che pare inverosimile la sua decisione di fermarsi
alcuni minuti in corsia di emergenza in una situazione asseritamente
considerata a rischio prima di decidere di allontanarsi (oltretutto in
contromano!) dalla zona critica, sia alla luce del fatto che secondo la polizia
la retromarcia si sarebbe prolungata per 50 metri (e non 10) e sarebbe stata
effettuata in parte sulla corsia di accelerazione (e non unicamente sulla
corsia di emergenza). Le precise circostanze descritte dal poliziotto non
possono certamente essere frutto della fantasia dell'agente, che, a differenza
del conducente interessato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni
penali e amministrative. Ben più verosimile pare l'ipotesi che il ricorrente,
vista l'esistenza di un imbottigliamento sull'autostrada quando ormai era già
prossimo al termine della corsia di accelerazione, abbia cercato di ritornare
in retromarcia sulla cantonale per evitare di rimanere rallentato nel traffico,
desistendo dopo alcune decine di metri solo a seguito dell'inopinato sopraggiungere
di un'automobile della polizia. Si tratta tuttavia di ipotesi del tutto irrilevanti
sull'esito finale del procedimento in rassegna.
6.8. Per questi motivi questo tribunale
raggiunge la ferma convinzione che l'arch. __________ ha violato le norme della
circolazione compromettendo per propria colpa la sicurezza del traffico. Tale
conclusione è confortata anche dalla previgente giurisprudenza che ha ritenuto
punibile chi volta il proprio veicolo sulla corsia di emergenza per lasciare
l'autostrada per evitare di trovarsi coinvolto in un imbottigliamento, anche se
la manovra avviene su una ventina di metri soltanto, dato che una retromarcia
sulla corsia d'emergenza dell'autostrada è generalmente di natura tale da
irritare gli automobilisti e di conseguenza a far correre loro un pericolo di
una certa importanza, rispettivamente un grave pericolo (Bussy/Rusconi, op.
cit., ad art. 36 ONC n. 7.1). La decisione di infliggere all'arch. Tami per la
colpevole violazione delle norme della circolazione il provvedimento
amministrativo meno incisivo per l'infrazione commessa, ossia un ammonimento,
che presuppone per definizione una buona reputazione come conducente e
l'esistenza di un caso di lieve gravità a dispetto dell'avere comunque
compromesso la sicurezza del traffico, appare quindi del tutto conforme al
diritto ed al principio della proporzionalità, essendo semmai eccessivamente
mite, e resiste alle critiche mosse dall'insorgente.
- Per questi
motivi l'istanza di revisione nella misura in cui è ricevibile deve essere
respinta. Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 cpv. 2 Cost, 34 CP, 16 cpv. 2 LCStr,
36 cpv. 1 e 3 ONC, 31 cpv. 1 e 2 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 1 segg., 35 segg.
PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile l'istanza di revisione è respinta.
-
Le tasse e
le spese di complessivi fr. 650.- sono a carico dell'istante.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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