AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.291
Data decisione, Autorità:
11.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00291
Lugano
11 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 agosto 2001 di
entrambi rappresentati da __________
contro
la risoluzione 26 giugno 2001 (n. 3038) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso le decisioni 15 marzo 2001 (DO 27 e 32) del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio
di un permesso di domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione
della dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12
ottobre 1995 il cittadino italiano __________ (1945), allora residente in __________
e titolare della __________, attiva nel settore degli antifurti, ha ottenuto
un'autorizzazione di soggiorno annuale ex art. 14 OLS per lavorare in Ticino
come direttore della filiale della ditta. Nel contempo, hanno ottenuto un
permesso di dimora per ricongiungimento famigliare anche la moglie __________
(1958) e le figlie __________ (1982), __________ (1984) e __________ (1989), le
quali detengono la doppia nazionalità italo-svedese.
B. a) Il 16
marzo 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto l'istanza presentata da __________ volta ad ottenere la
proroga del suo permesso di dimora e quello dei suoi famigliari. L'autorità ha
fondato il giudizio sulla scorta del preavviso negativo dell'Ufficio della
manodopera estera (UMOE) del 16 febbraio precedente. In sostanza, la
____________________ non aveva realizzato gli obiettivi posti al momento della
concessione dell'autorizzazione di soggiorno al ricorrente (cifra d'affari
prevista e creazione di nuovi posti di lavoro per la manodopera indigena).
b) Nel settembre 1999 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, dopo aver raccolto il preavviso favorevole
dell'UMOE, ha annullato la propria decisione in virtù dell'art. 50 PAmm e ha rinnovato
i permessi di dimora ai membri della famiglia __________ fino all'11 ottobre
2000. __________ aveva dichiarato di essere in grado di realizzare in poco
tempo gli obiettivi previsti nel 1995 grazie a un cambiamento della strategia
aziendale. L'8 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha quindi stralciato dai
ruoli il gravame nel frattempo inoltrato dal ricorrente contro la menzionata
risoluzione dipartimentale.
C. Il 15 marzo
2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, dopo aver raccolto il
preavviso negativo dell'UMOE, ha respinto le domande di __________, della
moglie __________ e delle figlie __________, __________ e __________ volte ad
ottenere il rilascio di un permesso di domicilio, rifiutando nel contempo di
rinnovare loro il permesso di dimora. In sostanza, il dipartimento ha
nuovamente rimproverato a __________ di non aver rispettato le condizioni
postegli per lavorare e soggiornare in Svizzera. Di conseguenza, nemmeno i suoi
famigliari potevano prevalersi del diritto di risiedere nel nostro Paese, poiché
erano stati autorizzati ad entrarvi a titolo di ricongiungimento famigliare.
Tanto più che ____________________ era nel frattempo divenuta maggiorenne. Le
decisioni sono state rese in applicazione degli art. 4, 5, 12 e 16 LDDS; 8 e 10
cpv. 3 ODDS; 43 OLS.
D. Con unico
giudizio del 26 giugno 2001, il Consiglio di Stato ha confermato le suddette
risoluzioni dipartimentali, respingendo le impugnative contro di esse
interposte da __________ e __________. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che i
ricorrenti non potessero prevalersi di alcun diritto al rilascio di un permesso
di domicilio in applicazione del diritto federale; tanto meno sulla scorta di
un trattato internazionale con la Repubblica italiana o il Regno di Svezia. Nel
merito, il Governo ha ribadito gli argomenti addotti dal dipartimento. Infine,
ha ritenuto esigibile il rientro degli interessati in Italia o in Svezia. Alla
cifra 4 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era
definitiva.
E. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ e __________ (quest'ultimo agente
per sé, per la moglie __________ e per le figlie __________ e __________) si
aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio, in via del
tutto subordinata il rinnovo del loro permesso di dimora per un periodo di due
anni. Sostengono di avervi diritto. Invocano la consuetudine delle autorità
elvetiche di rilasciare ai cittadini italiani, sulla scorta della Dichiarazione
del Consiglio federale del 23 aprile 1983, ed ai cittadini svedesi, per motivi
di reciprocità, un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e
ininterrotto in Svizzera di cinque anni. Non applicando tale prassi soltanto
nei loro confronti, soggiungono gli insorgenti, le autorità inferiori hanno
commesso una disparità di trattamento, violando in tal modo il divieto di ogni
forma di discriminazione sancito dall'art. 8 cpv. 2 Cost. __________ ritiene di
aver pure diritto al rinnovo del suo permesso di dimora in virtù dell'art. 11
dell'Accordo italo-svizzero del 1964 e, di riflesso, sua moglie e le sue figlie
nell'ambito del ricongiungimento famigliare. Nel merito, __________ sostiene
che il mancato raggiungimento degli obiettivi economici da parte della sua
società è stato causato da motivi indipendenti dalla sua volontà. Gli
insorgenti ritengono in ogni caso che il provvedimento sia contrario al
principio della proporzionalità e che violi il diritto al rispetto della vita
privata protetto dagli art. 8 n. 1 CEDU e 13 cpv. 1 Cost, in quanto non farebbe
altro che sradicare inutilmente __________, __________ e __________, che sono
ancora in fase di scolarizzazione, dal tessuto sociale elvetico. Vi sarebbero
pertanto le premesse per considerare queste ultime un caso particolarmente
rigoroso ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora, di domicilio o di lavoro. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (art. 11 cpv. 2 ODDS; DTF 123 II 145 consid. 1b).
1.2.1. Per quanto concerne i cittadini
italiani entrano in considerazione il Trattato di domicilio e consolare
sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541),
la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato
(RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione
dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548).
L'art. 10 cpv. 2 dell'Accordo 10 agosto 1964 prevede che i lavoratori italiani
in Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della Dichiarazione
del 5 maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio dopo una
dimora regolare ed ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 paragrafo 1
di tale Dichiarazione. Tuttavia, a seguito della Dichiarazione del Consiglio
Federale 23 aprile 1983 - non pubblicata - è stata adottata la prassi secondo
cui i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in
Svizzera dopo 5 anni di soggiorno ininterrotto e regolare (v. Direttive UFDS ad
333.2, stato al giugno 2000; per una critica a tale prassi cfr. Kottusch, Die Niederlassungsbewilligung
gemäss Art. 6 ANAG, ZBI 87/1986, pag. 525 segg.). Il Tribunale federale ha per
contro lasciato aperto il quesito (Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 304 con rif.).
Il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di chinarsi su tale
problematica. In STA 20 giugno 2000 in re V. (consid. 1.3.), concernente un lavoratore
italiano, questo Tribunale ha aderito alla prassi adottata oltre 18 anni fa
dall'UFDS e recentemente ribadita dalle menzionate direttive (v. anche doc. H:
scritto 29 giugno 2001 dell'UFDS a G.S.). Nemmeno ora questa Corte ritiene di
doversi scostare dal suo precedente giudizio.
In concreto, il 12 ottobre 1995 __________
ha ottenuto un permesso di dimora annuale ex art. 14 OLS, regolarmente rinnovato,
con ultima scadenza il 12 ottobre 2000, per lavorare nel nostro Paese. Al
momento dell'inoltro della richiesta di un permesso di domicilio, egli
soggiornava in Svizzera in modo regolare ed ininterrotto da almeno 5 anni. Di
conseguenza, i suddetti presupposti temporali adottati per prassi sono
adempiuti nella fattispecie. In linea di principio, __________ ha quindi
diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio e, di riflesso, sua moglie
__________ e le sue figlie __________ e __________, giunte in Svizzera contemporaneamente
al ricorrente nell'ambito del ricongiungimento famigliare.
__________, in quanto cittadina italiana,
può invocare il diritto a un permesso di domicilio, già per il solo fatto che
essa, ancorché studentessa, ha soggiornato regolarmente ed ininterrottamente in
Svizzera durante 5 anni nell'ambito del ricongiungimento famigliare.
1.2.2. __________ può invocare anche la sua
cittadinanza svedese per prevalersi del diritto a un permesso di domicilio.
Difatti, secondo la prassi adottata dalle autorità federali e cantonali elvetiche
per motivi di reciprocità già dal lontano 1966, i cittadini del Regno di Svezia
ottengono siffatto permesso dopo cinque anni di soggiorno regolare e
ininterrotto in Svizzera (cfr. Direttive UFDS ad 333.2, stato al giugno 2000;
v. anche doc. G: scritto via fax 22 marzo 2001 dell'UFDS a __________).
1.3.1. Pertanto, potendo la decisione
impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di
diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale
a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ e __________ è data. Se il
permesso sollecitato possa esser loro rifiutato è una questione di merito, non
di ammissibilità. A torto, quindi, il Consiglio di Stato ha dichiarato la propria
risoluzione definitiva.
1.3.2. In linea di principio, __________
avrebbe pure diritto al rinnovo del suo permesso di dimora, per il posto che
già occupa, in virtù dell'art. 11 cifra 1 dell'Accordo italo-elvetico relativo
all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964
(lavoratori aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera). Questo aspetto è stato finanche
evidenziato dal Consiglio di Stato (v. risoluzione governativa ad D.1., pag.
9). Sennonché, non è dato sapere dall'incarto se egli sia ancora alla
dipendenze della __________. Sia come sia, la questione non necessita di essere
approfondita per i motivi che verranno esposti in seguito (consid. 4 e 5).
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone legittimate a ricorrere (art.
43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti necessario
richiamare dal Ministero pubblico l'incarto relativo alla denuncia per truffa,
bancarotta fraudolenta, cattiva gestione, amministrazione infedele, appropriazione
indebita, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
sporta il 15 marzo 2001 da __________ nei confronti dei responsabili della __________,
__________ e __________, al fine di dimostrare che egli non ha fornito, di
proposito, assicurazioni fallaci per ottenere il rinnovo del permesso di dimora
nell'autunno del 1999 entrando in relazione commerciale con gli stessi, in
quanto non procurerebbe a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
di rilievo per il giudizio.
- Il
permesso di dimora è sempre di durata limitata; la prima volta non supererà, di
regola, un anno. Esso può essere condizionale (art. 5 cpv. 1 LDDS). Il permesso
di dimora perde ogni validità alla sua scadenza, quando non sia stato prorogato
(art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS).
Il permesso di domicilio è di durata
illimitata. Esso non può essere condizionale e la sua concessione è vincolata,
di regola, al possesso di un documento di legittimazione nazionale riconosciuto
e valevole (art. 6 LDDS). Prima di concedere un permesso di domicilio ad uno
straniero, l'autorità esamina ancora una volta a fondo come egli si è
comportato fino allora (art. 11 cpv. 1 ODDS).
-
Nell'evenienza
concreta, fondandosi sul preavviso negativo dell'UMOE, le autorità inferiori
hanno rifiutato di concedere un permesso di domicilio a __________, e di
riflesso, ai suoi famigliari, in quanto il primo non aveva rispettato,
nonostante il cambiamento di strategia aziendale, le condizioni postegli per
lavorare e soggiornare in Svizzera. I ricorrenti sostengono che non era necessario
raccogliere tale preavviso per chinarsi sulle loro domande di domicilio. Ora, è
vero che l'UMOE si esprime sulle domande circa la concessione di
un'autorizzazione per lavorare nel nostro cantone (art. 43 OLS; 4 lett. a, 23
segg. RLALPS) e che l'attività lucrativa dello straniero che ottiene un
permesso di domicilio non è più soggetta a limitazioni in materia di polizia degli
stranieri o di mercato del lavoro (art. 3 cpv. 10 ODDS; 2 lett. b OLS; 11
RLALPS). E' tuttavia altrettanto vero che, come nell'evenienza concreta, era
necessario raccogliere il preavviso dell'UMOE: da una parte, giusta l'art. 11
cifra 1 dell'Accordo italo-elvetico relativo all'emigrazione dei lavoratori
italiani in Svizzera del 10 agosto 1964, per decidere se rinnovare il permesso
di dimora a __________ per il posto che già occupava; dall'altra perché, prima
di rilasciare un permesso di domicilio a uno straniero, occorre esaminare il
comportamento che questi ha tenuto in Svizzera anche sotto il profilo
economico. Soprattutto come nel caso in rassegna, dal momento che a __________
era stato concesso un permesso di dimora annuale ex art. 14 OLS per lavorare in
Ticino come direttore della __________, sotto la precisa condizione di
realizzare una certa cifra d'affari e creare nuovi posti di lavoro per la
manodopera indigena. Non è dunque di rilievo che il 2 ottobre 2000 il municipio
di __________ avesse preavvisato favorevolmente la domanda di domicilio della
famiglia __________ e che il rapporto di polizia steso il 12 ottobre successivo
non rilevasse problemi di ordine pubblico di sorta nei loro confronti. Su
questo punto, il ricorso si rivela pertanto infondato.
-
Ferme
queste premesse, occorre ora esaminare la legittimità della decisione governativa
impugnata e di quella dipartimentale dalla stessa protetta.
Come già precedentemente menzionato, il 12
ottobre 1995 __________ è stato posto al beneficio di un permesso di dimora
annuale ex art. 14 OLS per lavorare come direttore della __________,
regolarmente prorogato fino all'11 ottobre 1998. Il rinnovo dell'autorizzazione
era subordinata all'attuazione di quanto indicato nella domanda di rilascio del
permesso di soggiorno (assunzione iniziale di 3 persone e realizzazione di una
cifra d'affari di ca. 2 milioni di franchi; incremento di quest'ultima del 50%
negli anni successivi con l'espansione del mercato nel sud e centro Europa,
sino a occupare 10 lavoratori). Nel contempo, anche sua moglie e le sue tre
figlie hanno ottenuto un permesso di dimora, di medesima durata e scadenza del
ricorrente, nell'ambito del ricongiungimento famigliare. Il 16 marzo 1999 il
dipartimento, sulla scorta del preavviso negativo dell'UMOE, ha deciso di non
rinnovare il permesso di dimora agli insorgenti in quanto la ditta di cui
__________ era direttore non aveva realizzato gli obiettivi posti al momento
della concessione dell'autorizzazione di soggiorno. Nel settembre 1999, l'autorità
dipartimentale ha tuttavia annullato il proprio provvedimento e ha dato fiducia
a __________, in quanto il ricorrente aveva dichiarato di essere in grado di
realizzare in poco tempo gli obiettivi previsti nel 1995 grazie a un
cambiamento della strategia aziendale (sviluppo del mercato di antifurti per
case in sostituzione di quello per auto e collaborazione con la ditta
__________). ll dipartimento ha quindi rinnovato fino all'11 ottobre 2000 il
permesso di dimora della famiglia __________, sulla scorta del seguente
preavviso favorevole 22 settembre 1999 dell'UMOE:
"Tenuto
conto delle nuove prospettive indicate nella lettera del 7 settembre 1999
dall'avv. __________, riguardanti in particolare l'acquisto di nuovi macchinari
per un valore di ca. fr. 170'000.–, l'assunzione di un dipendente a partire dal
mese di luglio ed un'altra persona col prossimo 1° ottobre e l'adeguamento a
fr. 7'000.– mensili della retribuzione corrisposta al signor __________, siamo
eccezionalmente d'accordo, sentito anche il parere della Commissione per
l'assunzione di manodopera estera del 14 settembre 1999, di prorogare il
permesso di dimora. Un'ulteriore proroga è comunque subordinata all'attuazione
di quanto prospettato".
Dopodiché, il 15 marzo 2001 il dipartimento
ha respinto le istanze del 16 settembre 2000 dei ricorrenti volte ad ottenere
il rilascio di un permesso di domicilio, rifiutando nel contempo di rinnovare
loro il permesso di dimora. L'UMOE, dopo aver nuovamente sentito il parere
della Commissione per la manodopera estera e sulla scorta di un articolato
rapporto dell'Ufficio del promovimento economico e del lavoro (SPEL), aveva
infatti preavvisato negativamente la domanda (art. 43 OLS) in quanto, nonostante
le sue promesse, __________ non era riuscito a realizzare le previsioni
economiche indicate nella domanda di rilascio di un permesso di dimora annuale;
tanto meno quelle ipotizzate nel ricorso dell'aprile 1999 al Consiglio di Stato
per rilanciare l'attività della __________. Dal canto suo, , assunta
nell'ottobre 1999 come impiegata contabile dall' __________ sotto la
menzionata prospettiva di rilancio, era stata licenziata per il 31 luglio 2001
ed era tornata a fare la casalinga (v. disdetta del 25 maggio 2001). Del resto,
nemmeno gli insorgenti contestano che non sono state rispettate le condizioni imposte
all'atto della concessione del permesso e nell'ambito del rinnovo nell'autunno
del 1999 per soggiornare in Svizzera. Certo, nel 1999 ai ricorrenti era stato
comunque rinnovato il permesso di dimora, nonostante le condizioni poste nel
1996 a __________ non si fossero realizzate. D'altra parte, però, tale proroga
era stata concessa eccezionalmente, perché egli aveva assicurato di essere in
grado di rilanciare l'attività della ditta tramite un cambiamento di strategia
aziendale (art. 5 cpv. 1 LDDS). Egli non è tuttavia riuscito ad onorare gli
impegni assunti, nonostante fosse stato avvertito delle conseguenze sulla
continuazione del suo soggiorno in Svizzera e quello dei suoi famigliari, qualora
non avesse rispettato le condizioni economiche a suo tempo postegli. Che ciò, a
suo dire, sia stato causato da ragioni estranee alla sua volontà, non da ultimo
da fattori congiunturali e dal comportamento del __________ e della __________
nell'ambito della collaborazione con la __________, non permette dunque di
giungere a diversa conclusione.
A ragione l'autorità di prime cure ha quindi
deciso di non rilasciare a __________ e ai suoi famigliari, che erano stati
autorizzati a vivere insieme a lui in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento
famigliare, un permesso di domicilio, non rinnovando loro nel contempo il
permesso di dimora. Non merita difatti tutela il comportamento dello straniero
che pretende di avere diritto a un permesso di domicilio o alla proroga del suo
soggiorno, dopo che egli ha risieduto in Svizzera durante cinque anni al
beneficio di un permesso di dimora, ottenuto e in seguito rinnovato soltanto
per uno specifico scopo che non è mai stato raggiunto.
- Occorre
ora esaminare se il provvedimento impugnato, che concerne tutta la famiglia
__________, rispetta il principio della proporzionalità. __________ (1945) è
cittadino italiano, ed è giunto in __________ nel 1996, proveniente dalla
__________, dove risiedeva da oltre 25 anni (v. istanza 16 marzo 1995). Come
già più volte ricordato, nel contempo hanno ottenuto un permesso di dimora per
ricongiungimento famigliare anche la moglie __________ (1958) e le figlie
__________ (1982), __________ (1984) e __________ (1989), tutte titolari della
nazionalità italo-svedese. Il loro soggiorno regolare nel nostro Paese è di
breve durata (5 anni). Un loro rientro in __________, dove hanno praticamente
sempre vissuto, non pregiudicherebbe quindi in maniera eccessiva la loro risocializzazione.
Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento,
appare di primo acchito la definizione del pregiudizio che le figlie di
__________ e __________ subirebbero con il loro allontanamento, visto che sono
ancora in formazione. __________ è tuttavia maggiorenne e __________ è prossima
a diventarlo. Inoltre, esse non frequentano più le scuole dell'obbligo. Certo,
__________ frequenta la scuola media. Non è tuttavia dato vedere come esse non
possano continuare a frequentare gli studi in __________, studi che avevano già
una prima volta interrotto quando si erano trasferite in __________ per volontà
di . Semmai, un loro sradicamento si è verificato lasciando il Paese
scandinavo per inserirsi nell'ambiente ticinese, come ha del resto avuto modo
di rilevare il loro padre (v. scritto 20 aprile 2001 di __________ a L.M.
dell'). A torto quindi gli insorgenti ritengono che la decisione
impugnata violi la loro vita privata protetta dagli art. 13 cpv. 1 Cost e 8
CEDU e le sradica inutilmente dal tessuto sociale ticinese, al punto tale da
adempiere i requisiti per chiedere in questa sede un permesso umanitario ai
sensi dell'art. 13 f OLS, domanda comunque irrita (art. 63 cpv. 2 PAmm). Al
più, i ricorrenti possono soggiornare semmai nella fascia di confine con la
vicina __________, dove stile di vita, lingua e cultura sono simili a quelli
ticinesi. Infatti, tutta la famiglia __________ possiede pure la nazionalità
italiana. Il fatto, infine, che __________ sia proprietario della villa di __________
in cui vive con i suoi famigliari non permette di giungere a conclusioni più
favorevoli ai ricorrenti (v. art. 8 cpv. 2 ODDS).
In conclusione, il provvedimento adottato
dall'autorità inferiore risulta tutto sommato conforme al principio della proporzionalità.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso dev'essere pertanto respinto. La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a
LALPS; 1, 4, 5, 6, 12 e 16 LDDS; 8, 10, 11 ODDS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61,
64 e 65 PAmm nonché i menzionati accordi italo-svizzeri;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dei ricorrenti.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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