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Numero d'incarto:
52.2001.287
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00287
Lugano
15 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 agosto 2001 del
contro
la decisione 26 giugno 2001 del Consiglio di Stato
(no. 3027), che annulla la licenza edilizia 17 aprile 2000, rilasciata dal
municipio di __________ a __________, __________, per la ristrutturazione del
rustico insistente sulla part. no. __________ RT;
viste le risposte:
-
28 agosto 2001 del
Consiglio di Stato;
-
24 settembre 2001
dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;
-
25 settembre 2001 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
il 12 febbraio 2000 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
per la riattazione e il cambiamento di destinazione, da deposito a casa d'abitazione,
del rustico sito sulla part. no. __________ RT, nella zona del nucleo di
__________;
che alla domanda si è opposto il
Dipartimento del territorio, adducendo motivi di sicurezza, dal momento che il
sedime si troverebbe in zona a forte pericolo valangario (zona rossa);
che, nonostante l'opposizione, il 17 aprile
2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che con giudizio 26 giugno 2001 il Consiglio
di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dal Dipartimento del territorio,
annullando il permesso di costruzione;
che contro il predetto giudizio governativo
il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento, per motivi che qui non occorre riassumere;
che il ricorso è avversato sia dal Consiglio
di Stato, sia dall'UDC, mentre che __________ ha rimarcato di condividere le
argomentazioni ricorsuali e ribadito il proprio interesse ad effettuare i
lavori di ristrutturazione in esame;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dell'impugnativa
sono date dagli art. 21 LE e 46 cpv. 1 PAmm;
che, per costante giurisprudenza, al comune
non è riconosciuto il diritto di ricorrere contro una decisione che annulla una
licenza edilizia, se l'interessato non insorge contro siffatto provvedimento
(cfr. RDAT 1990 N. 44; da ultimo: STA inedita 17.9.2001 in re comune di S.;
Scolari, Commentario, II ed., N. 957);
che, di conseguenza, al ricorrente va negata
la legittimazione attiva, siccome __________, beneficiario della licenza, ha
rinunciato ad impugnare il giudizio governativo a lui sfavorevole, per
sollecitare il ripristino della licenza stessa;
che tale conclusione non può essere
sovvertita dall'adesione al ricorso manifestata dall'istante in licenza in sede
di osservazioni, atteso che la procedura amministrativa non conosce l'istituto
del ricorso adesivo (cfr. RDAT, loc. cit.);
che l'impugnativa potrebbe persino venir
dichiarata priva d'oggetto, ove si considerasse che il beneficiario della
licenza, rinunciando ad aggravarsi in questa sede, abbia disposto dell'oggetto
della lite con effetto vincolante per tutte le parti interessate (cfr. RDAT
loc. cit.; Scolari, loc. cit.);
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di spese e tassa di giustizia, essendo il comune comparso in causa soltanto per
motivi derivanti dalla sua funzione (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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