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Numero d'incarto:
52.2001.278
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2001.278
Lugano
4 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 luglio 2001 del
contro
la risoluzione 10 luglio 2001 (n. 3338) del
Consiglio di Stato, che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa
presentata da __________ avverso la decisione 15 maggio 2001 con cui l'insorgente
gli ha ordinato di demolire la copertura in rame del posteggio situato sul
fondo n. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
qui resistente __________ è proprietario del mappale n. __________ RF, situato
nella zona residenziale molto estensiva (R2b) di __________, in località
__________, sul quale è stato realizzato, tra l'altro, un posteggio;
che il 27
luglio 1987 e 11 giugno 1992, il municipio di __________ ha rilasciato a
__________ la licenza edilizia per realizzare, rispettivamente modificare, una
pergola destinata a proteggere parzialmente il parcheggio, a condizione che "sulla
travatura" fosse "fatto correre il verde, escludendo la posa
di ogni copertura impermeabile";
che senza
chiedere alcun permesso nel 2000 __________ ha coperto il parcheggio chiuso su
tre lati con un rivestimento in rame;
che,
constatato l'abuso, il municipio ha invano intimato a più riprese al resistente
di sospendere i lavori;
che con
risoluzione 15 maggio 2001 l'autorità comunale ha quindi ordinato a __________
di demolire entro 30 giorni la copertura in rame posata abusivamente; l'ordine
è stato impartito con la comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292
CP in caso d'inosservanza;
che, il
provvedimento era giustificato dal fatto che con la copertura dell'autorimessa
l'indice di occupazione (25.19%) superava il massimo consentito nella zona
(20%);
che con
giudizio 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha evaso come ai considerandi il
ricorso interposto da __________ contro il predetto ordine di demolizione, annullandolo
e rinviando gli atti al municipio, affinché invitasse il proprietario
dell'opera abusiva ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
che il
Governo ha in sostanza ritenuto che la violazione materiale del diritto dovesse
essere preventivamente accertata nell'ambito di un procedimento di rilascio del
permesso a posteriori;
che
contro la predetta pronunzia il municipio di __________ è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che
l'insorgente rileva la flagrante disattenzione della condizione alla quale era
stata sottoposta la copertura del posteggio nelle precedenti licenze edilizie,
sottolineando che con il rivestimento in rame la costruzione supera l'i.o.
autorizzato, non è più un accessorio, non rispetta le distanze dalla strada e
risulta dotata di un tetto piano, contrario all'art. 13 NAPR, che impone tetti
a falde;
che, a
mente del ricorrente, il manufatto violerebbe pertanto il diritto applicabile
in maniera talmente evidente da non esigere l'esperimento di una procedura di
rilascio del permesso in sanatoria;
che
all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che a
identica conclusione perviene __________, che contesta invece dettagliatamente
la tesi del ricorrente con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;
che al
municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è
soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si
identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità
giudiziaria; legittimato a ricorrere in materia edilizia e detentore della
qualità per agire in giudizio è soltanto il comune (art. 21 cpv. 2 LE); il
municipio non ha invece capacità di parte (RDAT II - 1999, N. 48; STA 29
novembre 2001 in re municipio di Mendrisio, STA 27 novembre 2001 in
re municipio di Chiasso; ZBl 1995, 474);
che il
ricorso va quindi respinto in ordine siccome irricevibile;
che,
benché soccombente, il comune può andare esente da tassa di giustizia, ma deve
rifondere al resistente, patrocinato da un avvocato iscritto all'albo, un
adeguato importo a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà al resistente fr. 400.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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