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Numero d'incarto:
52.2001.27
Data decisione, Autorità:
09.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00027
Lugano
9 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 dicembre 2000 (n. 5801) del
Consiglio di Stato, che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 2
agosto 2000 del comune di __________ contro la decisione 7 luglio 2000 con
cui la sezione dell'agricoltura ha autorizzato l'impianto di un vigneto di
10'000 mq per la produzione commerciale di vino al mapp. __________ di quel
comune;
viste le risposte:
-
24 gennaio 2001 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
-
31 gennaio 2001 del
Dipartimento finanze e economia, Sezione agricoltura;
-
01 febbraio 2001 del
Dipartimento del territorio, Sezione pianificazione urbanistica;
-
06 febbraio 2001 del
municipio di __________;
-
14 febbraio 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19
aprile 2000 la __________, ha chiesto al dipartimento delle finanze e dell'economia,
sezione dell'agricoltura, l'autorizzazione ad impiantare un vigneto di circa
10'000 mq per la produzione commerciale di vino al mapp. __________ di
__________, di proprietà di __________. Il 7 luglio successivo la sezione dell'agricoltura
ha rilasciato l'autorizzazione.
B. Con ricorso
2 agosto 2000 il comune di __________ è insorto contro la menzionata decisione
dinanzi al Consiglio di Stato, adducendo che una variante della strada di
aggiramento del comune, i cui studi pianificatori si trovavano nella fase
conclusiva, avrebbe interessato proprio la porzione del mapp. __________ ove
era previsto l'impianto del vigneto.
C. Con
decisione 22 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi
l'impugnativa. In ordine il Governo ha ammesso la legittimazione del comune; ad
ogni buon conto ha ritenuto di doversi occupare della contestazione quale autorità
di vigilanza. Nel merito ha rilevato che l'autorizzazione dipartimentale non
fosse di natura edilizia, ma che questa fosse necessaria per poter impiantare
il controverso vigneto. Gli effetti della pianificazione della strada di
aggiramento del comune sulla possibilità di realizzazione del vigneto avrebbero
pertanto dovuto essere esaminati in quella sede, cui ha rinviato l'istante. Il
Consiglio di Stato ha anche sancito l'obbligo di coordinare l'autorizzazione
dipartimentale con la licenza edilizia che avrebbe dovuto essere chiesta.
D. Con ricorso
19 gennaio 2001 __________ e la __________ hanno impugnato il giudicato
governativo dinanzi a questo tribunale, al quale chiedono di annullarlo. Gli
insorgenti contestano sia il riconoscimento della legittimazione ricorsuale al
comune di __________, sia l'obbligo di dover conseguire una licenza edilizia
per l'impianto del vigneto.
Il municipio di __________ si rimette al
giudizio del Tribunale. Circa le risposte della altre autorità interpellate si
dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Prima
di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio
la propria competenza (art. 3 PAmm). Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di
commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la
deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo
è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola
generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3).
1.2. In
concreto l'autorizzazione dipartimentale 7 luglio 2000 è stata rilasciata in applicazione
dell'art. 60 della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr) e
2 cpv. 2 dell'ordinanza federale concernente la viticoltura e l'importazione di
vino del 7 dicembre 1998 (ordinanza sul vino). Giusta l'art. 1 del regolamento
cantonale sulla viticoltura del 28 maggio 1997 l'applicazione del diritto
federale e cantonale sulla viticoltura spetta alla sezione dell'agricoltura. Il
regolamento cantonale sulla viticoltura del 28 maggio 1997 stabilisce, all'art.
37 cpv. 1, che contro le decisioni della sezione dell'agricoltura è dato
ricorso al Consiglio di Stato. Il menzionato regolamento cantonale non prevede
invece la facoltà di ulteriormente aggravarsi al Tribunale amministrativo. Dal
momento tuttavia che la decisione dipartimentale è fondata sul diritto pubblico
federale ed è, di conseguenza, impugnabile sino al Tribunale federale mediante
ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale va
tuttavia ammessa ai fini dell'attuazione del diritto federale (art. 98a OG;
inoltre in concreto art. 33 cpv. 4 LPT).
1.3. Nell'ambito dell'evasione del gravame
del comune di __________, il Governo ha altresì ritenuto di dover affrontare la
controversia in veste di autorità di vigilanza. Nella misura in cui la
vigilanza ha come oggetto l'applicazione della legislazione edilizia da parte
del municipio di __________, la competenza del Tribunale è invece data
dall'art. 48 cpv. 5 LE e relativo rinvio all'art. 207 cpv. 2 LOC.
1.4. Il ricorso è inoltre tempestivo e la
legittimazione degli insorgenti certa (art. 43 PAmm, 207 cpv. 2 LOC). Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Gli
insorgenti contestano, anzitutto, il riconoscimento, da parte del Consiglio di
Stato, della legittimazione ricorsuale ex art. 43 PAmm al comune di __________
ad impugnare l'autorizzazione dipartimentale 7 luglio 2000. Il quesito non
merita tuttavia una risposta, dal momento che il Consiglio di Stato ha
esaminato ed evaso l'impugnativa del comune anche in veste di autorità di vigilanza.
Del resto l'autorizzazione 7 luglio 2000 non è stata rimessa in discussione dal
comune ricorrente con riferimento alla legislazione agricola nella stessa
applicata e tantomeno è stata annullata da parte del Governo. Quest'ultimo ha
semplicemente accertato che il controverso impianto del vigneto sottostava anche
all'obbligo del permesso di costruzione e che, di conseguenza, la testé
menzionata autorizzazione doveva essere coordinata con tale permesso.
-
Gli
insorgenti contestano in seguito l'obbligo di dover conseguire una licenza
edilizia per l'impianto del vigneto. A torto, tuttavia. In effetti, la
realizzazione di un vigneto su di un'area prativa di 10'000 mq dev'essere
annoverata tra gli impianti ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT e
1 cpv. 1 LE (cfr. sul concetto Ruch, Kommentar RPG, ad art. 22 n. 24 con rinvii
alla giurisprudenza del Tribunale federale; DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981,
ad art. 22 n. da 5 a 7; inoltre Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 1
LE n. 635). L'intervento, che abbraccia un'ampia superficie, è difatti volto a
creare, attraverso un importante investimento di danaro, una modifica duratura
dell'utilizzazione agricola del terreno, che ne muta inoltre in misura significativa
l'aspetto e che viene altresì attuata mediante l'impiego determinante di
materiali edili di vario tipo, predisposti secondo un piano predefinito,
infissi nel terreno, rispettivamente tesi sopra lo stesso (pali, fili ecc.) e
che, nel complesso, denunciano delle dimensioni ragguardevoli. Appare pertanto
pienamente giustificato di sottoporre alla procedura del permesso di costruzione
l'impianto del vigneto in rassegna onde permetterne la preventiva verifica di
conformità con il diritto applicabile in quella sede: segnatamente quello
edilizio, pianificatorio, di tutela dell'ambiente, delle acque, della natura e
del paesaggio (Ruch, op. cit., ad art. 22 n. 23; Scolari, op. cit., ad art. 1
LE n. 634).
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il gravame dev'essere respinto. La
tassa di giudizio dev'essere posta a carico degli insorgenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 98a OG, 60 LAgr, 2 ordinanza sul vino,
22, 33 LPT, 1, 48 LE, 67 LALPT, 207 LOC, 3, 18, 28, 43, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia, di fr. 800.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Nella
misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente
decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale,
Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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