AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.239
Data decisione, Autorità:
22.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00239
Lugano
22 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 giugno 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 6 giugno 2001 (n. 2637) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la
decisione 11 aprile 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora
(ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino portoghese __________ (23 febbraio 1981) è entrato in Svizzera nel
gennaio 1998, dove vivono suo padre __________, titolare di un permesso di domicilio,
e sua madre __________, dimorante. Le sorelle gemelle minori dell'interessato,
__________ e __________ (7 novembre 1983), sono invece rimaste in __________
presso parenti.
b) Il 12 marzo 1998, l'allora Sezione degli
stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha
respinto la domanda di soggiorno di __________, in quanto verteva su un
ricongiungimento parziale della famiglia. Il 13 novembre 1998, questo Tribunale
ha confermato la predetta decisione, rilevando che lo scopo della residenza del
ricorrente, prossimo alla maggiore età, era in realtà quello di garantirsi un
avvenire professionale nel nostro Paese.
B. a) Tornato
in __________ nel dicembre 1998, __________ è rientrato in Svizzera nel giugno
1999. Il 12 agosto 1999 egli ha chiesto nuovamente al Dipartimento delle
istituzioni il rilascio di un permesso di soggiorno in Svizzera, sottolineando
questa volta che il ricongiungimento famigliare era integrale: lo stesso giorno
anche le sue due sorelle, che avevano nel frattempo terminato la scuola,
avevano presentato un'analoga richiesta. L'11 aprile 2000 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha negato il permesso di soggiorno a __________
sulla base degli art. 4, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.
b) Nel febbraio 2000, il ricorrente è
rientrato nel suo Paese d'origine. Il 20 dicembre del medesimo anno, egli è
tornato in Svizzera per poi ripartire alla volta del __________ il 4 gennaio
2001 allo scopo di assolvere il servizio militare della durata di 8 mesi.
c) Con decreto d'accusa 29 maggio 2000,
__________ è stato condannato dal Procuratore pubblico a una multa di fr.
800.–, per ripetuto furto d'uso e ripetuta circolazione senza licenza di
condurre (fatti avvenuti fra gennaio e febbraio 2000).
C. Con
giudizio 6 giugno 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. L'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che egli non disponesse di alcun diritto di soggiornare
in Svizzera, tanto più che la richiesta di permesso era dettata da motivi squisitamente
economici. Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che
la stessa era definitiva.
Il 12 giugno 2001 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha fissato all'interessato un termine con scadenza al 15
luglio 2001 per lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di
un permesso di dimora. Sostiene di avere diritto a un permesso di soggiorno in
virtù dello Scambio di lettere del 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il
__________, che permette il ricongiungimento famigliare fino al compimento del
ventesimo anno di età. Contesta che lo scopo del suo soggiorno risieda in
motivi di ordine economico. Chiede che venga conferito l'effetto sospensivo al
gravame.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel
permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi
ultimi. Determinante è il momento della richiesta del permesso di soggiorno
(DTF 120 Ib 257 consid. 1f), ossia il 12 agosto 1999, quando __________ aveva
18 anni e mezzo. Di conseguenza, egli non ha diritto al ricongiungimento famigliare
in virtù della menzionata norma.
1.4. L'insorgente non può nemmeno invocare
la protezione della propria vita familiare sulla base dell'art. 8 CEDU. Egli è
maggiorenne e non si trova in un vero e proprio rapporto di dipendenza con i
suoi genitori (DTF 120 Ib 26 consid. 1, 115 Ib 4 consid. 2).
1.5. Se __________ abbia diritto al rilascio
di un permesso di soggiorno sulla base dello "Scambio di lettere 12 aprile
1990 tra la Svizzera e il __________ concernente il trattamento amministrativo
dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque
anni" (RS 0.142.116.546; di seguito: Scambio di lettere), segnatamente
sulla dichiarazione - non pubblicata - della delegazione elvetica di voler
estendere il diritto al ricongiungimento famigliare fino al compimento del 20°
anno di età, è questione che verrà esaminata più avanti.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm). Non è necessario richiamare dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione gli incarti relativi agli altri membri della famiglia del
ricorrente, in quanto non appaiono idonei a procurare al Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio.
- 2.1. A
determinate condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le loro
decisioni. Esse vi devono invece procedere se tenute da una norma di legge o da
una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al
riesame, dedotto dall'art. 29 Cost. (cfr. art. 4 vCost.), nella misura in cui
le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione
o quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non
conosceva o che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della
procedura anteriore o che non aveva alcun motivo per farlo. Il riesame di atti
amministrativi passati in giudicato non è però sempre possibile. In
particolare, il ricorso a questo istituto non deve condurre a rimettere continuamente
in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato o ad eludere i
termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di atti amministrativi
negativi non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il
rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (cfr. per tutte le
enunciazioni che precedono RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178).
2.2. In concreto, la domanda di __________
volta al rilascio di un permesso di dimora è del 12 agosto 1999. Essa è
pertanto di appena nove mesi posteriore alla decisione 13 novembre 1998 con cui
questo Tribunale aveva confermato il rifiuto 12 marzo 1998 del dipartimento di
autorizzare il soggiorno del ricorrente in Svizzera. A ben guardare, la stessa
deve dunque essere considerata una domanda di riesame. La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione ha dato seguito a questa nuova pratica, ritenendo, in
sostanza, che le circostanze fossero effettivamente notevolmente mutate a
seguito della richiesta delle sorelle dell'insorgente di ricongiungersi anch'esse
con i genitori in Svizzera. Il Consiglio di Stato ha pure proceduto direttamente
ad una verifica di merito completa della nuova decisione dipartimentale. Il
giudicato governativo non va tuttavia esente da critiche: nel caso concreto non
erano dati gli estremi per accogliere una domanda di riesame, in quanto non
erano intervenuti mutamenti di rilievo tra la presentazione della prima domanda
d'entrata e quella successiva del 12 agosto 1999. In particolare, come si
evince chiaramente dalla citata precedente decisione di questo Tribunale, la
separazione del ricorrente dalle sorelle, rimaste a suo tempo in __________,
non costituiva un aspetto decisivo ai fini della pronuncia. L'insorgente non
potrebbe nemmeno prevalersi di un cambiamento del contesto legislativo, atteso,
in particolare, che lo Scambio di lettere tra la Svizzera e il __________ era
già in vigore al momento della precedente istanza. La nuova domanda andava
dunque respinta già per insussistenza dei motivi giustificanti un riesame. Ad
ogni buon conto, la richiesta di __________ tendente al rilascio di un permesso
di soggiorno andrebbe respinta anche nel caso di un riesame completo della
fattispecie, come si illustrerà di seguito.
- Ferma
questa riserva, data l'età del ricorrente, l'esame di merito consiste unicamente
nell'accertare se quest'ultimo possa prevalersi con successo dello Scambio di
lettere tra la Svizzera e il __________, e meglio della citata dichiarazione
annessavi, allo scopo di conseguire un permesso di soggiorno nel nostro paese.
3.1. In generale, nell'ambito del diritto
degli stranieri, la convivenza famigliare è protetta dal disposto di cui
all'art. 17 cpv. 2 LDDS. Tale norma si prefigge di tutelare situazioni in cui
la convivenza è effettivamente vissuta (DTF 119 Ib consid. 2c, 118 Ib 153
consid. 2b, 115 Ib 97 consid. 3a) e, di conseguenza, non può essere invocata se
lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco
prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. In
questi casi si presume che il vero obiettivo non sia l'ottenimento di
un'autorizzazione di soggiorno. Un'eccezione può unicamente sussistere se
validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88
consid. 3a). Va ancora osservato che i principi testé menzionati si applicano
pure, per analogia, qualora uno o entrambi i genitori vivano in Svizzera e il
figlio sia restato al paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un
altro famigliare (RDAT II-1998 N. 41 pag. 151). Una situazione di questo genere
denota di norma una profonda rottura dei legami famigliari e dà adito a dubbi
circa l'intensità degli stessi (STF 3 dicembre 1997 inedita in re L. consid.
3b).
3.2.
Dall'art. 17 cpv. 2 LDDS non è in alcun modo deducibile la volontà del legislatore
di concedere un permesso di soggiorno a figli di cittadini stranieri
domiciliati nel nostro paese, allo scopo di permettere loro di vivere in
maniera indipendente dai genitori. Una deroga a questi chiari intendimenti del
legislatore deve fondarsi su un'inequivocabile base legale di diritto
internazionale. Nessuna norma di questo tipo figura nello Scambio di lettere
tra Svizzera e Portogallo e nemmeno nel protocollo aggiuntivo (cfr. STF inedita
26 febbraio 1997, in re P. D., consid. 3b).
3.3. In
concreto, __________ ha chiesto nuovamente un permesso di dimora quando aveva
18 anni e mezzo. Già nella prima domanda di soggiorno del 28 gennaio 1998, il
padre del ricorrente aveva espressamente indicato che suo figlio intendeva
giungere in Svizzera allo scopo di lavorare. Inoltre, nella sentenza 13
novembre 1998 di questo Tribunale (consid. 2.2.) è stato posto in rilievo che
lo scopo della residenza di __________ era in realtà quello di garantirsi un
avvenire professionale nel nostro Paese. L'interessato non ha messo in
discussione questa decisione e l'ha accettata. Del resto, anche in questa sede,
l'insorgente riconosce che la sua intenzione è di venire in Svizzera per
trovarvi un impiego (ricorso ad 10, pag. 6). __________ è giovane adulto ed ha
già dimostrato di poter vivere autonomamente. Tanto più che egli sta assolvendo
il servizio militare (v. notifica di partenza 21 dicembre 2000 sottoscritta
dalla madre del ricorrente presso il comune di Melide). L'insorgente non
pretende nemmeno di avere avuto difficoltà a vivere in __________, dopo che suo
padre e successivamente sua madre si erano separati volontariamente da lui e
dalle sue sorelle. Non va infine sottovalutato che la nuova domanda è stata
presentata quando il ricorrente era già maggiorenne.
In simili circostanze, si deve
inconfutabilmente concludere che le autorità inferiori, rifiutando di
rilasciare un'autorizzazione di dimora al giovane __________, chiesta
unicamente per soddisfare obiettivi di natura economica, non hanno violato né
lo Scambio di lettere 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il __________ concernente
il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare
e ininterrotta di cinque anni né la relativa dichiarazione addizionale, dal
momento che il fine dell'insorgente non consiste in un ricongiungimento con i
famigliari in Svizzera nel senso inteso e tutelato dalla menzionata normativa
convenzionale. Per questo stesso motivo, l'eventuale rilascio di un permesso di
soggiorno alle di lui sorelle, non ha, in concreto, nessuna rilevanza; in
particolare, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli al
ricorrente.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile,
dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di
effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto. Tassa e spese di
giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 CEDU;
lo Scambio di lettere 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il Portogallo; 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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