AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.183
Data decisione, Autorità:
05.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00183
Lugano
5 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 maggio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 2 maggio 2001, no. 2027, del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
risoluzione 8 gennaio 2001 con cui il municipio di __________ gli ha negato
il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di un muro
di cinta e di sostegno sulla part. __________ RF, situata fuori zona
edificabile;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario del mappale no. __________ RF del comune di __________, situato
fuori zona edificabile, di complessivi 1097 mq e su cui sorge un rustico di 40
mq. Constatato che sui due lati che confluiscono nell'angolo NE del suddetto sedime
era stato edificato un muro, il 18 ottobre 2000 il municipio ha intimato al
proprietario di presentare una domanda di costruzione in sanatoria. Dando
seguito a tale ingiunzione, il 20 novembre seguente l'interessato ha chiesto il
permesso per la realizzazione di un muro di cinta e di sostegno in muratura in
sasso a vista, di lunghezza totale pari a ca. 34 ml e di altezza massima 1,16
ml, con soprastante recinzione formata da paletti di metallo e da stanghe in
legno. Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo
insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 LPT. Aderendo alla determinazione
dipartimentale, con decisione 8 gennaio 2001 l'Esecutivo comunale ha negato il
rilascio della licenza edilizia.
B. Il 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la
decisione di diniego della licenza, respingendo l'impugnativa contro di essa
inoltrata da __________. In sostanza, il Governo ha ritenuto che il controverso
manufatto non adempia il requisito dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art.
24 lett. a LPT, poiché le infiltrazioni di acque superficiali rilevate
dall'insorgente si sarebbero potute evitare con misure meno pregiudizievoli per
l'ambiente. Inoltre l'opera realizzata si porrebbe in contrasto con il
preminente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ambiente naturale, giusta
l'art. 24 lett. b LPT. Da ultimo, all'approvazione di tale intervento osterebbe
anche l'art. 43 bis cifra 4.3. NAPR, che ammette l'erezione di recinzioni fuori
dalle zone edificabili unicamente in funzione dello sfruttamento agricolo del
fondo.
C. Contro tale pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, previa
completazione dell'istruttoria, in via principale, il rinvio degli atti al
Consiglio di Stato per nuova decisione, e, in via subordinata, il rilascio
della licenza in sanatoria.
Eccepita preliminarmente la violazione del
diritto di essere sentito, non avendo l'autorità inferiore esperito alcun
sopralluogo, l'insorgente adduce che l'edificazione del controverso muro è
stata dettata da oggettive necessità. In particolare, esso permetterebbe di
evitare sia la costante erosione del terreno, provocata dal torrente che scorre
lungo il lato nord del fondo, sia il ripetersi di esondazioni, con conseguenti
rischi per la stabilità del rustico e smottamenti di materiale sulla strada
sottostante. Il manufatto, di dimensioni contenute, risulterebbe peraltro
armoniosamente inserito nel paesaggio. Sarebbero pertanto adempiuti i requisiti
dell'art. 24 LPT. La posa della recinzione potrebbe da par suo venir
autorizzata, già per il fatto che si tratterebbe della semplice sostituzione di
una cinta preesistente.
D. Il Consiglio
di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nelle
tesi contenute nel proprio giudizio. Per contro il municipio di __________ si
rimette al giudizio di questo Tribunale.
E. Con scritto
23 ottobre 2001, il ricorrente sollecita l'avvio della procedura probatoria.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona
legittimata a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE), è pertanto ricevibile in ordine.
-
Oltre a
postulare l'audizione di alcuni testi, l'insorgente chiede l'esperimento di un
sopralluogo, rispettivamente censura il Governo per non aver provveduto ad amministrare
tale prova. A tale proposito, egli ravvisa una violazione del diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.).
2.1. La procedura amministrativa cantonale è
retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo
principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili
di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie
confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro
vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la
facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove,
rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente
ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (cfr. DTF 126 II 71,
consid. 4b/aa; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N.
1b ad art. 18 PAmm e riferimenti). In base alla valutazione anticipata delle
prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere
quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio
(cfr. RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.2. In concreto, le fattezze e le
dimensioni del controverso muro emergono con sufficiente chiarezza dai piani e
dalla relazione tecnica allegati alla domanda di costruzione. Inoltre, le
ragioni che hanno indotto alla sua edificazione possono venir desunte con
eloquente affidamento dall'insieme delle tavole processuali, per i motivi meglio
esposti nel seguito. Apprezzando anticipatamente le prove offerte, le richieste
formulate dall'insorgente a tale riguardo non vengono pertanto accolte ed il
gravame viene evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm). Per gli stessi motivi anche il giudizio governativo resiste, su questo
aspetto, alle critiche del ricorrente.
- In deroga
al principio della conformità di zona, sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT,
fuori dalle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate
autorizzazioni per la costruzione o la trasformazione di edifici o impianti non
conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che
la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24
lett. a LPT) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (art. 24 lett. b
LPT). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256,
consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Determinante, per la
valutazione degli opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi
della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (cfr. DTF 117 Ib
28, consid. 3; DTF 114 Ib 268, consid. 3b).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha
carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere
poste esigenze severe (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 530 ss.). Occorre
infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal
territorio edificabile, nelle dimensioni previste, per motivi tecnici, d'esercizio,
o di conformazione del terreno (cfr. DTF 119 Ib 442 consid. 4a). Il vincolo può
anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in
zona edificabile (cfr. DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c). Solo la funzione
oggettiva dell'opera progettata può giustificare la concessione di una deroga.
Non per contro la destinazione dichiarata dall'istante.
- Nelle
concrete evenienze, il sedime dell'insorgente è situato in parte in zona forestale
ed in parte in zona agricola. Manifestamente il muro e la recinzione in esame
non hanno alcuna connessione con le funzioni assegnate al fondo.
L'autorizzazione richiesta non può dunque essere rilasciata dal profilo
dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.
Il manufatto realizzato si caratterizza come
opera a sé stante, ancorché relativa alla sistemazione esterna del fondo su cui
insiste un rustico adibito a residenza secondaria. Inoltre, l'intervento non
rientra certo nei lavori di semplice manutenzione della recinzione, in
precedenza posata direttamente nel terreno. Di conseguenza, non sono date le
premesse per esaminare le opere effettuate nel contesto degli art. 24c e 24d
LPT.
L'autorizzazione richiesta potrebbe dunque
venir rilasciata unicamente alle condizioni poste dall'art. 24 LPT. Del resto,
nemmeno il ricorrente pretende il contrario.
- 5.1. Di
principio, opere di risanamento e di premunizione attuate per far fronte a
possibili straripamenti di corsi d'acqua possono costituire impianti ad
ubicazione vincolata, giusta l'art. 24 lett. a LPT (cfr. DTF 115 Ib 484,
consid. 2d). Nella fattispecie, le emergenze processuali portano tuttavia a
concludere che lo scopo del controverso muro non consista, in realtà,
nell'evitare la fuoriuscita del riale e l'erosione del fondo, come invece
argomentato dall'insorgente.
Intanto, davanti all'istanza inferiore
costui non ha minimamente accennato agli inconvenienti provocati dal corso
d'acqua, limitandosi a lamentare la presenza di acque superficiali sul terreno
e a manifestare la volontà di procedere alla recinzione. Rettamente il Governo
ha pertanto ritenuto più idonei, oltre che più rispettosi dell'ambiente,
piccoli interventi di drenaggio.
Le tesi ricorsuali sono inoltre rimaste allo
stadio di puro parlato, malgrado appaia usuale che, a riguardo dei fenomeni
evocati, quando si producono, venga allestita un'adeguata documentazione
fotografica, tantopiù da un fiduciario immobiliare, qual'è il ricorrente
stesso. Costui, assistito in questa sede da un legale, non poteva nemmeno
negligere il decisivo rilievo che tali prove avrebbero potuto assumere, già
nell'ottica dell'apprezzamento anticipato delle richieste istruttorie
formulate. Del resto, proprio in considerazione del rigore con cui vanno
giudicati gli interventi edilizi fuori zona edificabile, l'art. 43 bis cifra 6
NAPR impone agli istanti in licenza di corredare la domanda con una documentazione
fotografica, che, nella specie, non è stata prodotta.
In ogni caso, anche ad un profano appare
inattendibile che i lavori in esame siano atti a scongiurare i rischi
evidenziati dal ricorrente. Tali opere avrebbero semmai potuto trovare
giustificazione, dal profilo dell'ubicazione vincolata, nel quadro di un'operazione
complessiva di premunizione e di stabilizzazione, che comprendesse, forzatamente,
anche interventi di drenaggio del sedime e di manutenzione dell'alveo del
riale. A tale proposito, risulta significativo il silenzio della relazione
tecnica, annessa alla domanda di costruzione, circa i pericoli idro-geologici
del fondo e l'utilità del manufatto in tale contesto. A ciò si aggiunga che
tale opera, a detta dell'insorgente, permetterebbe tra l'altro di evitare
scoscendimenti sulla strada sottostante, con evidente giovamento anche per il
Comune, proprietario della via, che si è tuttavia dimostrato indifferente
all'esito del procedimento, dopo aver preteso l'inoltro della domanda di
costruzione in sanatoria.
Da quanto precede si può dunque
pacificamente dedurre che l'erezione del muro in contestazione non risponde a
bisogni oggettivi del fondo. Lo scopo è dato piuttosto da ragioni di comodo e
di convenienza per il proprietario, segnatamente dall'intento di rendere più
attrattiva la parcella nel suo insieme dal profilo turistico - residenziale,
rispettivamente commerciale in caso di vendita. Siffatta destinazione
dell'opera non adempie, beninteso, i rigorosi presupposti per il riconoscimento
dell'ubicazione vincolata. La licenza richiesta non può dunque essere
rilasciata, già dal profilo dell'art. 24 lett. a LPT.
5.2. Il diniego del permesso si giustifica
comunque anche per rapporto all'art. 24 lett. b LPT. Il muro e la sovrastante
recinzione, benché realizzati con materiali caratteristici dell'edilizia rurale
e senza stravolgere la conformazione del terreno, si pongono infatti in
contrasto insanabile con gli interessi preponderanti della politica perseguita
dalla pianificazione territoriale, che mirano al mantenimento di fondi agricoli
contigui liberi idonei alla coltivazione e ad uno sfruttamento razionale del
suolo (cfr. scheda 3.2 del PD). Inoltre l'interesse pubblico al rispetto degli
alvei naturali dei corsi d'acqua si oppone alla realizzazione di manufatti
artificiali a rafforzamento degli argini, salvo comprovata necessità, che, in
concreto, come osservato al considerando che precede, non è comunque
preminente.
Il legislatore comunale ha del resto
introdotto, all'art. 43 bis cifra 4.3. NAPR il divieto di posare recinzioni,
fuori della zona edificabile, anche nei casi in cui simili infrastrutture
dovessero risultare conformi alla zona di utilizzazione nella quale è prevista
la loro ubicazione. La norma, volta essenzialmente a tutelare le peculiarità
naturali e i siti caratteristici del paesaggio agricolo, è senz'altro
giustificata da importanti interessi pubblici di natura pianificatoria e di
protezione ambientale che appaiono preminenti rispetto all'interesse soggettivo
del singolo.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 1, 3, 22 e 24 LPT; 21 LE; 43
bis NAPR; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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