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Numero d'incarto:
52.2001.171
Data decisione, Autorità:
26.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00171
Lugano
26 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 maggio 2001 di
__________ patr. dallo st. leg. __________
contro
la risoluzione 24 aprile 2001 (n. 1949) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 23 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso
di lavoro per confinanti;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino italiano __________ (1977) risiede a __________ (prov. di
__________). Con domanda 6 novembre 2000, consegnata il 16 dello stesso mese
tramite l'apposito formulario, il ricorrente ha chiesto all'Ufficio regionale
degli stranieri di Lugano un permesso di lavoro per frontalieri al fine di
svolgere l'attività di cameriere/barista presso il __________ a __________. La
domanda, completata il 20 dicembre successivo, indicava il 1° dicembre 2000
quale giorno d'inizio dell'attività. Il 19 gennaio 2001, raccolto il preavviso
favorevole dell'Ufficio della manodopera estera, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha rilasciato a __________ un permesso di lavoro per
confinanti, valido fino al 18 gennaio 2002.
b) Interrogato il 27 febbraio 2001
nell'ambito di un'inchiesta relativa a un furto (scippo), l'insorgente ha
dichiarato alla Polizia cantonale, tra l'altro, che aveva incominciato la sua
attività lucrativa all'inizio del mese di novembre 2000, ancorché limitatamente
durante il fine settimana.
B. Preso atto
di tali dichiarazioni, il 23 marzo 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso per confinanti di
__________ e gli ha ordinato di cessare l'attività lucrativa entro il 20 aprile
2001. L'autorità ha rimproverato al ricorrente di aver lavorato abusivamente
nel periodo 1° ottobre 2000-19 gennaio 2001 per complessivi 20 giorni,
disattendendo in tal modo una condizione essenziale per ottenere il permesso
richiesto. La decisione è stata resa in virtù degli art. 1, 3, 4, 12 LDDS, 8
ODDS e 43 OLS.
C. Con
risoluzione 24 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________
sulla base degli art. 3 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. b LDDS. Il Governo ha ritenuto
che il frontaliero avesse tentato di fuorviare le autorità competenti in
materia di polizia degli stranieri, sottacendo scientemente fatti essenziali ai
fini del rilascio del permesso. L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato che
il provvedimento impugnato era conforme al principio della proporzionalità, dal
momento che l'interessato era al beneficio di un permesso di lavoro soltanto
dal 19 gennaio precedente e che la revoca dell'autorizzazione ad esercitare
un'attività lucrativa nel nostro Cantone lo colpiva solo dal profilo
professionale e non lo obbligava a spostare il centro dei suoi interessi
famigliari.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene che il provvedimento adottato
nei suoi confronti non adempi i requisiti per la revoca del suo permesso di lavoro
per confinanti e che sia in ogni caso sproporzionato. Contesta di aver voluto
ingannare le autorità competenti in materia di stranieri. Rileva di aver
aiutato a titolo gratuito il direttore dell'esercizio pubblico suo amico
soltanto a partire dal 1° novembre 2000, durante il fine settimana, e allo
scopo di imparare i segreti del mestiere. Sostiene pure di aver agito per
semplice inavvertenza e di non aver compromesso il mercato del lavoro, data la
favorevole situazione congiunturale ticinese. Pone in evidenza le sue
difficoltà nel trovare lavoro nella regione in cui risiede.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è,
in linea di principio, ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la
revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a
statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è quindi data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Lo
straniero, come pure il suo datore di lavoro, devono informare esattamente
l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la
concessione del permesso (art. 3 cpv. 2 LDDS). Chi desidera esercitare
un'attività lucrativa in qualità di frontaliero deve chiedere un permesso per
frontalieri (art. 23 cpv. 1 prima frase OLS).
2.2. Il permesso di dimora può essere
revocato allorquando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della
concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dà motivo di
gravi lagnanze (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS). Tale disposizione è applicabile
per analogia anche al permesso per lavoratori confinanti, il quale non è
esplicitamente regolato dalla LDDS e non concede una posizione giuridica più
salda di quella garantita da un permesso di dimora annuale (STF 18 marzo 1994
inedita in re F. e LLCC, consid. 3). Il concetto di condotta che dà adito a
"gravi lagnanze" è una nozione giuridica indeterminata, che va
interpretata (DTF 93 I 6, consid. 3). Siccome la revoca di un permesso
costituisce una misura molto incisiva, essa può essere pronunciata solo se le
lagnanze giustificate dal comportamento sono gravi. L'ordine pubblico può
essere minacciato non solo mediante la violazione di norme giuridiche, ma anche
con il mancato rispetto delle strutture sociali o di importanti valori morali.
Nel valutare la gravità dell'agire oggetto di rimproveri, l'autorità deve
considerare, da un lato, l'importanza del bene violato, dall'altro, le
circostanze in cui il comportamento ha avuto luogo e la situazione personale
dello straniero al momento dei fatti (DTF 98 Ib 89, consid. b e c con rinvii).
- 3.1. In
concreto, è incontestato che __________ ha iniziato l'attività abusiva, durante
il fine settimana e per un totale di 20 giorni, prima di ottenere la necessaria
autorizzazione del 19 gennaio 2001. Il fatto che egli adduca di aver lavorato
soltanto a partire dal 1° novembre 2000 e non dal 1° ottobre precedente non è
dunque determinante ai fini del giudizio. A torto sostiene l'insorgente di aver
agito per inavvertenza. Egli ha chiesto il rilascio di un permesso per
confinanti, indicando espressamente che non aveva ancora iniziato a svolgere
l'attività. Il fatto che il tasso di disoccupazione in Ticino sia in
regressione non giustifica l'agire del ricorrente. Le autorità competenti
devono infatti verificare - tra l'altro - se l'impiego dello straniero non leda
gli interessi economici generali o quelli di singoli rami di attività, e non
pregiudichi le possibilità occupazionali di manodopera indigena (art. 23 lett.
a RLALPS). Tanto meno che il frontaliero non sia stato remunerato per l'attività
svolta (v. art. 6 OLS).
3.2. __________ ha quindi disatteso le
disposizioni volte alla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e ha
dimostrato una mancanza di rispetto nei confronti delle autorità del Paese che
lo ospita per aver lavorato prima di ottenere la relativa autorizzazione. In
questo senso, sono dunque dati gli estremi per la revoca del suo permesso per
confinanti giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.
- Occorre
ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso
pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1. In materia di ritiro dei permessi
accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio
margine di apprezzamento censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale -
soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o in
un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).
4.2. __________ è stato autorizzato ad
esercitare un'attività lucrativa in Ticino in qualità di frontaliero soltanto
il 19 gennaio 2001. Egli lavora dunque nel nostro Paese da pochissimi mesi e
risiede da sempre all'estero. Come ha pertinentemente rilevato il Consiglio di
Stato, il provvedimento adottato nei suoi confronti lo colpisce unicamente sul
piano professionale e non gli impone uno spostamento dei suoi interessi.
Inoltre, la misura adottata non ha come effetto di interrompere una lunga collaborazione
professionale, dato che il ricorrente ha iniziato da poco il lavoro. L'interessato
invoca le sue difficoltà a trovare lavoro nella regione in cui risiede. Sennonché,
oltre a non essere corredata da alcun supporto probatorio, tale circostanza non
permette in ogni caso di mutare il giudizio, in quanto l'interessato è responsabile
della revoca del suo permesso di lavoro.
4.3. La Sezione dei permessi e
dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate,
revocando il permesso di lavoro per confinanti a __________. Difatti, la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa.
- Stante
quanto precede il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 cpv. 2, 9 cpv. 2 LDDS; 6, 23 OLS; 100
cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
Di
conseguenza __________ (20 aprile 1977), cittadino italiano, è tenuto a cessare
la propria attività lucrativa in Ticino entro il
15
dicembre 2001.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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