AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2001.163
Data decisione, Autorità:
05.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00163
Lugano
5 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 maggio 2001 di
contro
la decisione 24 aprile 2001, no. 1898, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la
risoluzione 23 novembre 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la
durata di tre mesi a scopo di ammonimento;
vista la risposta 22 maggio
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 5
agosto 2000 __________ (1978), qui ricorrente, titolare di un permesso di
condurre per i veicoli della categoria B dal 13 agosto 1996, ha circolato in
autostrada, in territorio di __________ (prov. di __________) ad una velocità,
accertata mediante apparecchio "telelaser", di 197 km/h (già dedotto
il limite di tolleranza del 5%), laddove vige il limite di 130 km/h.
b) La
predetta infrazione è stata protocollata dalla polizia stradale di __________
mediante verbale di contestazione, munito dell'indicazione delle vie e dei
termini di ricorso secondo la procedura italiana, sottoscritto dal conducente
stesso e rimasto incontestato. Con il medesimo rapporto è stata inflitta una
multa di Lit. 606'000, regolarmente pagata.
c) A seguito dei fatti sopra descritti, il
Prefetto della Provincia di __________ ha disposto, con risoluzione 17 agosto
2000, l'interdizione dell'insorgente dalla guida di veicoli a motore in Italia
per la durata di un mese.
B. Fondandosi
sulle premesse emergenze, la Sezione della circolazione, il 23 novembre 2000,
ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a
scopo di ammonimento per la durata di tre mesi, dal 2 gennaio 2001 al 1° aprile
2001, autorizzandolo in tale periodo a guidare ciclomotori.
C. a) Contro la
predetta decisione dipartimentale, il ricorrente si è aggravato dinanzi al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Egli ha, in sostanza, censurato
gli accertamenti compiuti dalla polizia italiana e sollevato violazioni
procedurali in relazione alla notificazione degli atti esteri, oltre che
ravvisare una violazione del principio ne bis in idem.
b) Con
giudizio 24 aprile 2001, il Governo ha respinto il gravame, rilevando che l'insorgente
non ha impugnato presso le competenti istanze i provvedimenti di multa e di
revoca della facoltà di condurre adottati in Italia. Ritenendosi vincolato
dagli accertamenti di fatto compiuti in quelle sedi, ha giudicato adeguata e
proporzionata la risoluzione dipartimentale.
D. Avverso il
predetto giudicato governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, ribadendo le richieste e le argomentazioni già sollevate
davanti all'autorità inferiore.
E. All'accoglimento
dei ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale
discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Il provvedimento
che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno
potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace
a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK
auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I
limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non
trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6
CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
- 3.1.
Giusta gli art. 2 e 3 della Convenzione europea sugli effetti internazionali
della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (RS 0.741.16),
sottoscritta sia dalla Svizzera che dall'Italia, lo Stato che ha pronunciato la
decadenza avvisa senza indugio la parte contraente che ha rilasciato la licenza
di condurre. Lo Stato avvertito del provvedimento può, a sua volta, pronunciare,
nel quadro della propria legislazione, la decadenza della licenza, come se i
fatti e le circostanze motivanti l'intervento dell'altro Stato contraente si
fossero prodotti sul proprio territorio.
Indipendentemente
dall'esistenza di una convenzione internazionale, l'art. 30 cpv. 4 OAC prevede
che, in caso di interdizione di far uso della licenza di condurre svizzera da
parte di autorità straniere, il Cantone competente per la revoca della licenza
deve esaminare se un provvedimento debba essere preso nei confronti del colpevole.
3.2. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato
terzi. Nei casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16
cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se
il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art.
16 cpv. 3 LCStr).
Scopo
della revoca della licenza a titolo d'ammonimento è quello di sanzionare il
conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e
di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento,
valutando le circostanze del caso. In particolare essa deve tener conto della
colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e della sua necessità professionale a far uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
- 4.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un
procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è
tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che
sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro
del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale
ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità
amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle
risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato
emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione
penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un
agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva
o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei
suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la
revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere
nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha
rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il
procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che
era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede
penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro
il giudizio emanato in tale procedura.
In una
recente sentenza il Tribunale federale ha specificato che il valore
pregiudiziale, nel quadro della procedura amministrativa, degli accertamenti
effettuati in sede penale, alle condizioni e nei limiti sopra enunciati,
sussiste anche se il procedimento penale si è svolto all'estero (DTF 123 II 97,
cons. 3c/aa).
4.2. Nel
caso di specie, come menzionato in narrativa, gli agenti accertatori hanno
redatto un verbale di contestazione dell'infrazione in esame, controfirmato dal
trasgressore, mediante il quale è pure stata inflitta una multa di Lit.
606'000, che costituisce, evidentemente, una sanzione di tipo penale. Ciò
attesta inequivocabilmente che il ricorrente ha avuto modo di prendere conoscenza
degli addebiti mossigli e delle vie ricorsuali che avrebbe potuto adire per
opporsi alle risultanze degli accertamenti e alla contestuale decisione di
multa. Ne consegue, preliminarmente, che va disattesa la censura relativa alla mancata
notifica del predetto verbale di contestazione.
4.3. Come certificato dalle competenti
autorità italiane, l'insorgente non ha interposto ricorso avverso il verbale in
questione ed anzi ha saldato la multa inflittagli. Pur non essendo mai stato oggetto
di provvedimenti amministrativi, egli non poteva tuttavia ignorare che
l'infrazione avrebbe comportato l'adozione di tali misure anche in patria,
considerata, in particolare, la gravità dell'eccesso di velocità riscontrato. È
infatti di comune notorietà che gravi violazioni di norme della circolazione
commesse all'estero, soprattutto in Stati confinanti con i quali si è
instaurata una solida collaborazione in materia, possono dar adito a
provvedimenti anche in Svizzera.
Pertanto, alla luce della citata
giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di
contestare i fatti in esame. Egli avrebbe dovuto impugnare presso le competenti
istanze italiane il rapporto di polizia e la relativa decisione di multa, a maggior
ragione se si considera che il procedimento si sarebbe svolto non eccessivamente
lontano dal confine di Stato e dal suo domicilio nonché nella sua lingua madre
(cfr. DTF 123 II 97, cons. 3c/aa). Per evidenti ragioni di unità di giudizio
questo tribunale si attiene dunque agli accertamenti esperiti dalla polizia
stradale di __________.
Abbondanzialmente si rileva comunque che i
dubbi avanzati dal ricorrente in punto all'attendibilità della misurazione
della velocità non potrebbero in ogni caso mutare la sostanza dei fatti, data
la rilevanza della trasgressione accertata. Parimenti ininfluente, siccome
notoriamente infondata, è la tesi secondo cui un'autovettura del tipo
"Golf GTI" non potrebbe raggiungere la velocità di 208 km/h.
- 5.1. Il
Tribunale federale ha di recente statuito che, contrariamente a quanto si potrebbe
dedurre dal tenore dell'art. 30 cpv. 4 OAC, le autorità del luogo di domicilio
sono tenute ad esaminare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una
misura amministrativa, a seguito di infrazioni commesse all'estero, anche se lo
Stato estero ha rinunciato a vietare l'uso della licenza di condurre (cfr. DTF
123 II 464, cons. 3b, c). In altri termini, l'adozione di provvedimenti
amministrativi all'estero non costituisce un requisito imprescindibile per la
pronuncia di una revoca della licenza in Svizzera.
Nelle
concrete evenienze, ne consegue che eventuali irregolarità formali relative
alla decisione di interdizione d'uso della licenza, adottata dalla Prefettura
di __________, non permetterebbero comunque di inficiare la validità della
revoca pronunciata dall'autorità dipartimentale ticinese. Vanno pertanto
disattese le censure sollevate dal ricorrente circa la mancata crescita in giudicato,
l'irregolarità della notifica e la non conformità all'originale della decisione
amministrativa prolata in Italia.
5.2. Secondo costante giurisprudenza del
Tribunale federale, in autostrada, un superamento della velocità di 35 o più
km/h configura un caso grave, comportante obbligatoriamente la revoca della licenza
di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, senza alcun riguardo
alle concrete circostanze del caso (cfr. DTF 124 II 475, cons. 2a; 124 II 97,
cons. 2b; 123 II 106, cons. 2c).
Nel caso
di specie, gli accertamenti di polizia attestano un superamento della velocità
massima consentita di ben 67 km/h. Quand'anche si valutassero prudentemente
tali risultanze, aderendo alle critiche del ricorrente, come esposto al
superiore considerando 4.3., non si potrebbe comunque negare che egli abbia gravemente
compromesso la sicurezza della circolazione e che la colpa a lui imputabile sia
grave. Ne consegue che la revoca della licenza di condurre si rivela inevitabile.
5.3. Tale provvedimento, aggiuntivo alla
decisione prefettizia italiana, non viola peraltro il principio ne bis in
idem, che impedisce un nuovo procedimento per fatti già dedotti in giudizio
presso autorità del medesimo Stato. In effetti, tale principio non ha alcuna
valenza nella fattispecie, in quanto le misure adottate ricadono nella sfera di
competenza di due differenti Paesi (cfr. DTF 123 II 464, cons. 3b, c e
riferimenti ivi citati). Del resto, la possibilità di revocare l'autorizzazione
a condurre in due Stati differenti è espressamente codificata nella già citata
convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di
condurre un veicolo a motore.
5.4. Tenuto conto dell'entità
dell'infrazione commessa, della gravità della colpa effettiva ed anche del
fatto che non vi siano precedenti a carico di __________, la durata di tre mesi
del provvedimento di revoca appare del tutto conforme al diritto e alla prassi
normalmente adottata dai tribunali svizzeri (cfr. JdT 1989 I 663; in tale fattispecie
è stata inflitta una sanzione analoga per un superamento di velocità, in autostrada,
maggiore a 42 km/h).
- In esito a
quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 2 e 3 Conv. europea sugli effetti
internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore; 16
cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 2 e 4, 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 1
ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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