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Numero d'incarto:
52.2001.140
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00140
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 aprile 2001 del
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 aprile 2001 del Consiglio di Stato
(n. 1494) che annulla la risoluzione 19 gennaio 2001 con cui l'insorgente ha
negato a __________ e __________ la licenza edilizia per ampliare lo stabile
che sorge sulla part. n. __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5
settembre 2000 __________ hanno chiesto al municipio di ____________________ il
permesso di ampliare lo stabile che sorge sulla part. n. __________ RF (zona
RC5), allargando sino a m 7.48, su un'altezza di m 16.23, il corpo avanzato
largo circa 5 m, che già attualmente fuoriesce di alcuni metri dalla facciata
N.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini,
contestando l'intervento per motivi che non occorre qui evocare.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 19 gennaio 2001 il municipio ha respinto la
domanda, ritenendo che la larghezza dell'aggiunta non rispettasse la larghezza
(profondità) minima degli edifici (m 9), prescritta dall'art. 41 cpv. 2 NAPR
per rapporto alla linea di costruzione che corre lungo il filo della facciata W
dell'immobile.
B. Con
giudizio 3 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto
da __________ contro la predetta risoluzione municipale, che ha annullato,
rinviando gli atti all'autorità comunale affinché, esaminata la problematica
dei posteggi, statuisse nuovamente sulla domanda di costruzione, pronunciandosi
su tutte le altre obiezioni sollevate dagli opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'art. 41 cpv. 2 NAPR non imponesse alle costruzioni di rispettare una
larghezza minima di 9 m, misurata a partire dalla linea di costruzione.
C. Contro il
predetto giudizio governativo si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo il municipio di __________, chiedendo il ripristino della
decisione annullata.
Con lunga ed articolata argomentazione sui
metodi d'interpretazione, l'insorgente ribadisce che l'art. 41 cpv. 2 NAPR
imporrebbe alle costruzioni di presentare una larghezza minima di 9 m, misurata
a partire dalla linea di costruzione. Lo esigerebbe l'altezza obbligatoria (m
16.50) prescritta dalla norma e la conseguente necessità di rapportare
adeguatamente questo parametro alla larghezza degli edifici.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono
__________, eccependo in limine la capacità ricorsuale del municipio e
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Dei vicini opponenti soltanto __________ si
è associato al ricorso. Gli altri si sono invece rimessi al giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo o hanno rinunciato a presentare osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.
Il municipio, come giustamente obiettano i
resistenti, non è legittimato a ricorrere. Il municipio è l'organo esecutivo
del comune. Non si identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti
all'autorità giudiziaria. Legittimato a ricorrere e detentore della qualità per
agire in giudizio è soltanto il comune. Il municipio non ha invece capacità di
parte (art. 21 cpv. 2 LE; DTF 5.3.99 in re municipio di Iragna; ZBl 1995, 474).
Vero è che il Tribunale cantonale
amministrativo ha sinora ripetutamente ritenuto che i ricorsi interposti dal
municipio, agente in proprio nome e conto, fossero da considerare come se
fossero introdotti dal comune. Questa prassi ha tuttavia per oggetto impugnative
presentate da municipi senza l'assistenza di un legale. Se essa sia da
mantenere o meno in questi casi è questione che può restare aperta, poiché, in
ogni caso, non può essere estesa a gravami interposti da municipi patrocinati
da un avvocato. Da un legale iscritto all'albo si può in effetti pretendere che
conosca la distinzione tra parte processuale e rappresentante. Già per questo
motivo, il ricorso va quindi respinto siccome irricevibile.
- Il ricorso
non sarebbe comunque stato accolto nemmeno se fosse stato presentato dal comune
anziché dal municipio.
Secondo l'art. 41 cpv. 2 NAPR, disciplinante
lo sfruttamento all'interno della zona residenziale intensiva, nel comparto
RC5, definito crosta urbana,
"per una
profondità minima di m 9 e massima di m 12 fino a 16 dalla linea di
costruzione, l'edificio deve raggiungere l'altezza massima concessa (con una
tolleranza di +/- m 0.50), senza limitazioni d'indici purché siano rispettate
le distanze dai confini privati; la parte retrostante del fondo che eccede
questa profondità può essere edificata fino all'altezza massima indicata,
purché sia rispettato sull'intero fondo l'indice di sfruttamento = 1.1,
computato sull'intero fondo e siano rispettate le altre prescrizioni
edilizie".
L'art. 41 cpv. 3 NAPR stabilisce poi per
questa zona un'altezza minima di m 13.50 e massima di m 16.50.
Orbene, l'art. 41 cpv. 2 NAPR non brilla
certo per chiarezza laddove fa riferimento ad "una profondità minima di
m 9 e massima di m 12 sino a m 16 dalla linea di costruzione". Il
significato di questa preposizione non è immediatamente deducibile dal testo
della norma. Deve quindi essere stabilito mediante interpretazione. Ai fini del
presente giudizio la questione può tuttavia restare aperta, poiché comunque la
si interpreti non le si può attribuire la portata di un vincolo destinato ad
imporre alle costruzioni una larghezza (profondità) minima di 9 m dalla linea
di costruzione.
La norma stabilisce in effetti soltanto
un'altezza obbligatoria delle costruzioni pari a quella massima (m 16.50 +/-
0.50), introducendo le facilitazioni che si rendono necessarie dal profilo
dell'indice di sfruttamento al fine di conseguire questo obbiettivo. La fascia
che deve essere determinata mediante interpretazione della preposizione in
esame serve unicamente a definire il campo d'applicazione di tali facilitazioni.
Non esige anche che gli edifici siano larghi almeno 9 m dalla linea di
costruzione. Nessun metodo interpretativo permette di accreditare una simile
conclusione. L'esegesi proposta dal ricorrente non può in particolare essere
dedotta dalla semplice intenzione di evitare che l'altezza obbligatoria possa,
in determinate circostanze, determinare la costruzione di edifici
sproporzionati per rapporto alla loro larghezza. Per scongiurare una simile
conseguenza occorre fissare vincoli ben più chiari ed espliciti di quelli che
il municipio pretende, a torto, di scorgere nella preposizione in oggetto.
- Dato
l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono invece poste a carico del
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 41 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il
ricorrente rifonderà ai resistenti __________ fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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