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Numero d'incarto:
52.2001.14
Data decisione, Autorità:
02.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00014
Lugano
2 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 2000 del Consiglio di Stato
(no. 5656) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia 18 luglio 1995 rilasciata dal municipio di
__________ ai figli __________, __________ ed __________ per insediare un
esercizio pubblico nello stabile di loro proprietà (part. no. __________ RF)
e contro la decisione 13 giugno 2000 con cui lo stesso municipio le impone di
mettere effettivamente a disposizione dell'esercizio pubblico i 5 posteggi
previsti da tale licenza sulla part. no. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8 maggio
1995 i fratelli __________, __________ ed __________ hanno chiesto al municipio
di __________ il permesso di aprire un bar a pianterreno dello stabile di loro
proprietà (part. n. __________ RF), che sorge in via al __________.
La domanda di costruzione, sottoscritta dai
tre comproprietari, prevedeva di riservare al ritrovo 8 posteggi sul piazzale
antistante ed altri 2 sul fondo part. no. __________ RF, situato sul lato opposto
di via al , di proprietà della madre __________ (, nata nel
__________); fondo, sul quale sorge un'autofficina gestita dal figlio
__________. La domanda non è stata sottoscritta dalla ricorrente.
Il 18 luglio 1995 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta, alla condizione che sul fondo della ricorrente venissero
messi a disposizione dello stabile della ricorrente ulteriori 5 posteggi oltre
ai 2 previsti dalla domanda di costruzione. La licenza è stata notificata
unicamente ai richiedenti, che hanno tacitamente accettato la condizione
imposta dall'autorità comunale.
B. Constatato
che i posteggi previsti sulla part. no. __________ RF erano costantemente
occupati da veicoli dell'autofficina, il 4 giugno 1997 il municipio ha ordinato
ai fratelli __________ di mettere effettivamente a disposizione i 5 posteggi
previsti sulla part. no. __________ RF. Contro la decisione non è stato
interposto ricorso.
L'ingiunzione è stata rinnovata il 5
settembre seguente con atto notificato anche alla madre, che è rimasta passiva.
C. Il 13
giugno 2000 il municipio ha nuovamente ingiunto ad __________ di dare seguito
alla condizione della licenza edilizia del 18 luglio 1997, assicurando la messa
a disposizione della part. no. __________ i 5 ulteriori posteggi previsti sul
fondo di sua proprietà.
D. Contro la
predetta risoluzione __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato,
chiedendogli di annullarla e di imporre ai figli, proprietari della part. no.
__________ RF il pagamento di un contributo sostitutivo dell'obbligo di
riservare 5 posteggi sul suo fondo.
L'insorgente si è limitata a contestare
l'adeguatezza della condizione, rilevando come l'art. 80 cifra 8 NAPR di
__________ preveda espressamente la possibilità di imporre un contributo sostitutivo
nei casi in cui la formazione dei posteggi necessari risulta inopportuna.
E. Con
decisione 13 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il
ricorso.
Nella misura in cui era volto a contestare
la condizione di riservare sul suo fondo 5 posteggi a favore del fondo dei
figli, il Governo ha ritenuto che l'impugnativa fosse tardiva. L'insorgente
avrebbe avuto conoscenza della controversa condizione della licenza al più
tardi il 5 settembre 1997 quando il municipio le ha ordinato di renderla
operativa.
Nella misura in cui era invece volto a
contestare la decisione 13 giugno 2000 con cui il municipio le ordinava di
mettere effettivamente a disposizione i 5 posteggi in questione, il ricorso
sarebbe invece irricevibile, perché l'atto impugnato sarebbe semplicemente un
provvedimento confermativo della condizione apposta nella licenza 18 luglio
1995.
F. Contro il
predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa clausola
della licenza 18 luglio 1995 accordata ai figli.
Posto in evidenza di non aver sottoscritto
la domanda di costruzione, l'insorgente nega di essere venuta a conoscenza
della licenza accordata. L'ordine di ripristinare i posteggi, impartito dal
municipio con decisione del 5 settembre 1997, era rivolto in primo luogo ai
figli e riguardava la part. no. __________ RF. Non avendo mai dato il suo
consenso, l'obbligo di mettere 5 posteggi a disposizione dello stabile dei
figli non le potrebbe essere opposto.
Prescindendo da questa deduzione,
l'insorgente chiede comunque che l'obbligo in questione sia convertito nel
prelievo di un contributo sostitutivo equivalente.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, che rileva di aver sempre ritenuto che i figli agissero d'intesa con
la madre.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 80 cifra 1 NAPR di __________, in caso di nuova edificazione, ristrutturazione,
ampliamento o cambiamento sostanziale di destinazione di edifici esistenti, i
proprietari devono approntare un adeguato numero di posteggi. In caso di impossibilità,
soggiunge la cifra 8 della norma, o nel caso in cui il municipio ritiene inopportuna
la formazione di posteggi è imposto il pagamento di un contributo sostitutivo
pari al 25% del costo del posteggio, compreso il valore del terreno.
L'obbligo di dotare le costruzioni di
adeguate possibilità di posteggio grava esclusivamente i proprietari del fondo
che ingenera il fabbisogno. Nel caso in cui la situazione dei luoghi non permette
di adempiere l'obbligo in forma reale sullo stesso fondo, i proprietari possono
adempierlo procurandosi i posteggi necessari su fondi di terzi posti a
ragionevole distanza. In questi casi, l'adempimento dell'obbligo viene di
regola garantito mediante costituzione di una servitù prediale a carico del
fondo che mette effettivamente a disposizione i posteggi necessari. La garanzia
data dalla servitù non è comunque assoluta, poiché i proprietari possono sempre
accordarsi per sopprimerla.
L'obbligo di approntare i posteggi necessari
grava comunque sempre e soltanto il proprietario del fondo che determina il
fabbisogno. Il terzo, proprietario del fondo che mette a disposizione i
posteggi mancanti, non si vincola nei confronti del comune. Eventuali obblighi
sussistono, semmai, soltanto nei confronti del proprietario del fondo che
beneficia di tali posteggi. Il terzo non assume nemmeno veste di garante
dell'adempimento dell'obbligo di mettere e mantenere a disposizione i posteggi
necessari per coprire il fabbisogno dell'altro fondo. Se i posteggi messi a
disposizione su fondi di terzi diventano indisponibili, il comune può pertanto
esigere il ripristino di una situazione conforme al diritto soltanto
intervenendo nei confronti del proprietario del fondo gravato dall'obbligo. Non
ha alcun titolo per agire nei confronti del terzo che si è dichiarato disposto
a mettere a disposizione i posteggi mancanti. Non può, in particolare, esigere
da quest'ultimo che adempia o mantenga l'impegno assunto nei confronti del
proprietario del fondo che non ha sufficiente disponibilità di posteggi. Il
ripristino di una situazione conforme al diritto può essere imposto soltanto al
proprietario del fondo che è gravato dall'obbligo di approntare i posteggi
necessari all'utilizzazione prevista.
- Nell'evenienza
concreta, la licenza edilizia rilasciata a __________, __________ ed __________
per insediare un esercizio pubblico a pianterreno del loro stabile in via
__________ (part. no. __________ RF) è stata subordinata alla condizione di approntare
sul fondo della madre, qui ricorrente (part. no. __________ RF), ulteriori 5
posteggi oltre ai 2 previsti dalla domanda di costruzione.
Il municipio non si è curato di verificare
se la ricorrente fosse consenziente. Né si è preoccupato di assicurare
l'obbligo mediante la costituzione di una servitù tra i due fondi.
Constatato che i posteggi destinati
all'esercizio pubblico non erano effettivamente disponibili, il municipio si è
rivolto in un primo tempo ai beneficiari della licenza, ingiungendo loro di
rendere operante la predetta condizione. Non ottenendo soddisfazione, il 5
settembre 1997 l'autorità comunale ha rinnovato la richiesta, estendendola
anche alla ricorrente.
Nella misura in cui era rivolta a
quest'ultima, l'ingiunzione era tuttavia ingiustificata, perché la ricorrente
non era minimamente vincolata nei confronti del comune a riservare 7 posteggi
sul suo fondo a disposizione dello stabile dei figli. Soltanto quest'ultimi, in
quanto proprietari del fondo che aveva determinato il fabbisogno di posteggi,
potevano essere chiamati a rispondere dell'inadempienza.
Nuovamente sollecitata con ingiunzione del
13 giugno 2000 a dar seguito alla condizione della licenza relativa ai
posteggi, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento e postulando l'imposizione di un contributo sostitutivo. Nella
misura in cui era volta contro la condizione della licenza, può restare indecisa
la questione a sapere se l'impugnativa fosse tempestiva ed eventualmente
fondata. Ai fini del presente giudizio, è in effetti sufficiente rilevare che
nella misura in cui aveva per oggetto l'ordine di ripristino impartitole il
ricorso era fondato, poiché il municipio non aveva comunque titolo per ingiungerle
di mettere effettivamente 7 posteggi a disposizione dello stabile dei figli al
quale facevano difetto.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, l'ordine in questione non si riduce ad una semplice e pertanto
inoppugnabile decisione confermativa della condizione suddetta, ma si configura
come un provvedimento volto ad esigere il ripristino di una situazione conforme
al diritto materialmente applicabile. In quanto tale, esso presuppone
l'esistenza, in capo alla sua destinataria, di un obbligo di dar seguito alla
prestazione richiesta: presupposto, questo, che per i motivi esposti al precedente
considerando non è dato.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto ai
sensi dei considerandi, annullando la decisione governativa impugnata e la
decisione 13 giugno 2000 con cui il municipio ha ordinato ad __________ di
rendere operativa la clausola relativa ai posteggi contenuta nella licenza
edilizia 18 luglio 1995 rilasciata ai figli. Resta riservata al municipio la facoltà
di imporre a quest'ultimi un equivalente contributo sostitutivo.
-
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili vanno invece poste a carico
del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 80 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto come ai considerandi:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 13 dicembre 2000 del Consiglio
di Stato (n. 5656);
1.2. la decisione 13 giugno 2000 del municipio
di __________.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 900.-- a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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