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Numero d'incarto:
52.2001.139
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00139
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 aprile 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato
(n. 1669) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 10 ottobre 2000 rilasciata dal municipio di __________ ad
__________ per la ristrutturazione interna di una casa d'abitazione situata
nella zona del nucleo (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
9 maggio 2001 di
__________;
-
15 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
31 maggio 2001 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
resistente __________ è proprietario di una casa d'abitazione strutturata su 4
livelli, situata nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF);
che la ricorrente __________ è invece
proprietaria dello stabile che sorge sul fondo contermine (part. n. __________
RF);
che fra gli stabili in questione, a cavallo
del confine comune, v'è un passaggio, largo poco più di un metro, che nella
parte insistente sul fondo della ricorrente risulta gravato da un diritto di
passo a favore del fondo del resistente;
che il 19 luglio 1999 __________ ha chiesto
al municipio il permesso di suddividere il suo stabile in due appartamenti
duplex ad uso residenziale primario;
che il progetto prevedeva in particolare di
realizzare una scala interna, volta a permettere l'accesso all'appartamento
superiore e sfociante sul passaggio di cui si è detto sopra;
che alla domanda si è opposta __________,
ritenendo che gli appartamenti non si prestassero ad uso residenziale primario
e sollevando ulteriori censure che non occorre qui rievocare;
che l'opponente segnalava altresì di aver
promosso davanti al Pretore di Lugano un'azione volta ad ottenere la cancellazione
della servitù di passo che grava il suo fondo;
che con decisione 10 ottobre 2000 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della
vicina qui ricorrente;
che con giudizio 10 aprile 2001 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa
contro di esso inoltrata dall'opponente;
che, disattesa la domanda di sospensione del
procedimento avanzata dall'insorgente con riferimento alla vertenza in atto davanti
al giudice civile, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento non
disattendesse né le norme sulle residenze secondarie, né le disposizioni sulla
configurazione delle aperture degli edifici del nucleo;
che contro il predetto giudizio governativo
la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo in via principale che sia annullato assieme alla controversa licenza;
in via subordinata postula invece la sospensione del procedimento;
che l'insorgente rimprovera in sostanza al
Consiglio di Stato di aver violato il diritto, respingendo la domanda di
sospendere il procedimento di rilascio della licenza edilizia sino ad evasione
della vertenza civile;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni, mentre il municipio si
conferma nella risposta inoltrata in prima istanza;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); le prove chieste dall'insorgente
(sopralluogo, testi) appaiono del tutto inidonee a procurare a questo tribunale
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, che verte
essenzialmente attorno alla questione a sapere se il Consiglio di Stato abbia
violato il diritto respingendo la domanda di sospensione del procedimento ricorsuale
inoltrata dall'insorgente;
che la licenza edilizia è un atto
amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che al momento della decisione
nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori
previsti (art. 1 RLE; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 LE, n. 627);
che la licenza deve essere concessa se i
progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle
costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre
prescrizioni del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura della
licenza edilizia (art. 2 LE);
che, per principio, contestazioni di natura
civile non giustificano il diniego della licenza; in casi eccezionali, qualora
l'esito della lite possa influire sulla decisione amministrativa, possono
semmai giustificare una sospensione della procedura di rilascio della licenza
(Scolari, op. cit., ad art. 2 LE, n. 677);
che, nell'evenienza concreta, la decisione
del Consiglio di Stato di non sospendere la procedura di rilascio del permesso
al fine di conoscere l'esito della vertenza civile non viola il diritto;
che la vertenza in atto fra le parti attorno
alla servitù di passo gravante il fondo dell'insorgente, peraltro già risoltasi
in prima istanza con un giudizio sfavorevole all'insorgente, non costituisce in
effetti una questione pregiudiziale ai fini del rilascio della licenza
edilizia;
che la controversa ristrutturazione sarebbe
conforme alle norme di polizia delle costruzioni anche nel caso in cui la
ricorrente dovesse ottenere ragione davanti alle istanze di ricorso ed ottenere
la cancellazione della servitù di passo che grava il suo fondo;
che, stando così le cose, il ricorso,
palesemente infondato, per non dire temerario, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza;
visti gli art. 21 LE; 3, 7, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 700.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 800.- al
resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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