AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.137
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00137
Lugano
14 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 aprile 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato
(no. 1666) che ha respinto il gravame contro la decisione 1. settembre 2000
con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha negato all'insorgente
il rilascio di un permesso di domicilio e gli ha fissato un termine per
lasciare il territorio del Cantone Ticino;
viste le risposte:
-
8 maggio 2001 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
-
8 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23
giugno 1995 il cittadino italo-francese __________ (1969), domiciliato a
, si è sposato a __________ con la cittadina svizzera __________
(1974). Il 1. settembre 1995 gli è stato rilasciato un permesso di dimora
annuale per risiedere in Svizzera con la moglie (ricongiungimento famigliare),
regolarmente rinnovato. Inizialmente, i coniugi hanno abitato a __________ in
un appartamento di 2 1/2 locali con un affitto di 690.- fr. al mese più 80.-
fr. di acconto spese accessorie, quindi, dal 1. aprile 1996, a __________ in un
appartamento di 4 1/2 locali con una pigione di 720.- fr. mensili più 190.- fr.
di spese ed infine, dal mese di marzo 1999, a __________ in un appartamento di
1 1/2 locali, con una pigione mensile di 350.- fr. più 50.- fr. di spese. Il
ricorrente è proprietario per 1/4 di una casa di due piani a __________
(), non ha debiti, non ha mai fatto capo alla pubblica assistenza né
all'assicurazione disoccupazione, non è noto agli Uffici esecuzione né agli
uffici di polizia e non ha precedenti penali, anche se nel 1996 è stato oggetto
di inchiesta per truffa. Dal settembre 1995 ha lavorato come autista
magazziniere presso una ditta di __________, e dall'autunno del 2000 quale
tassista a __________.
B. Il 14
giugno 2000 __________ ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio. Con
rapporto 27 giugno 2000 la Polizia comunale ha riferito che il monolocale di
__________ non era mai stato occupato dai coniugi ma fungeva solo da recapito,
ove il ricorrente passava quasi quotidianamente ad orari diversi a ritirare la
corrispondenza, che i veicoli dei coniugi non erano mai stati notati in zona, e
che il consumo di elettricità tra settembre 1999 e giugno 2000 era stato
pressoché nullo (tra 1.- e 2.- fr., pari 0,2 kW al giorno). Dedottone che di
fatto l'insorgente non risultava abitare a __________, il 4 luglio 2000 il
Municipio ha preavvisato negativamente la domanda.
Interrogato in proposito il 13 luglio 2000 __________ ha dichiarato che
a seguito del decesso di suo padre nel giugno del 1998 egli si era recato
quotidianamente in Italia per sostenere la madre, rimanendo poche volte in Svizzera.
C. Richiamate
queste emergenze il 1. settembre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di domicilio, fissando ad
__________ un termine al 30 settembre 2000 per lasciare il territorio cantonale.
D. Contro tale
decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento. A suo dire il matrimonio era intatto e vissuto ed i coniugi,
che lavoravano entrambi in Svizzera, non avevano mai inteso spostare il loro
centro di interesse in Italia. La moglie del ricorrente in particolare non intendeva
lasciare il suolo elvetico. Benché dal maggio 1998 al febbraio 2000 avessero
cercato di stare vicini a sua madre, rimasta vedova, nelle ore serali e la
notte, non avrebbero mai avuto l'intenzione di vivere o dimorare in Italia. Con
successive osservazioni 13 ottobre 2000 l'insorgente, non negando di avere
passato molte sere presso sua madre, ha osservato che non vi erano prove di un
suo soggiorno effettivo all'estero per un periodo superiore a quello previsto
dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. L'autorità di prime cure dal canto suo ha
chiesto la reiezione del gravame, sottolineando che la decisione concerneva
solo il permesso di domicilio e che l'interessato avrebbe potuto chiedere
nuovamente un permesso di dimora alle condizioni dell'art. 7 LDDS, rispettivamente
postulare alle condizioni di legge un permesso da frontaliere.
E. Senza
ritenere necessaria l'audizione della moglie e dei suoceri dell'insorgente, con
decisione 10 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Secondo
l'esecutivo cantonale l'insorgente non poteva invocare l'art. 7 cpv. 1 LDDS
dato che la sua residenza effettiva nel nostro paese, da stabilirsi secondo
criteri prettamente oggettivi, sarebbe cessata di fatto ai sensi degli art. 9
cpv. 1 lett. c LDDS e 10 cpv. 4 ODDS. Il termine di 6 mesi previsto dall'art. 9
cpv. 3 lett. c LDDS è applicabile solo ai permessi di domicilio, ma non per un
permesso di dimora, per il quale il criterio determinante è il luogo dove si
trova il centro di interessi.
Il
ricorrente, pur ammettendo di essere rimasto poche volte in Svizzera, avrebbe
sì sostenuto che rientrava nell'appartamento di __________ tutti i giorni a
pranzo, ma tali tesi era confutata dagli scarsi consumi energetici. Il
Consiglio di Stato ha quindi ritenuto accertato che il ricorrente e sua moglie
dal maggio 1998 al febbraio 2000 avevano oggettivamente spostato il centro dei
loro interessi in Italia, per rimanere vicino alla madre di lui, che necessitava
di aiuto, rientrando in Svizzera unicamente per svolgere l'attività lucrativa.
Per tali motivi il permesso di dimora aveva perso validità giusta l'art. 9 cpv.
1 lett. c LDDS, risultando irrilevante se in seguito il ricorrente avesse o
meno trasferito nuovamente il suo centro di interessi in __________. La
concessione di un permesso di domicilio avrebbe quindi dovuto essere negata,
mentre l'insorgente, qualora avesse comprovato l'effettivo rientro nel cantone,
avrebbe mantenuto il diritto al rilascio di un permesso di dimora giusta l'art.
7 cpv. 1 LDDS.
F. Con ricorso
27 aprile 2001 __________ insorge ora davanti a questo tribunale, postulando la
concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata
ed il rilascio di un permesso di domicilio. Sostiene di avere in Ticino il centro
della sua vita affettiva e professionale e tutti i suoi maggiori interessi, per
cui chiede l'effetto sospensivo all'allontanamento. Ribadite le censure
sollevate davanti al Consiglio di Stato, sostiene che affinché un permesso di
dimora perda validità non basta un semplice trasferimento di residenza ma
bisogna che il centro degli interessi venga trasferito all'estero, ciò che non
sarebbe mai avvenuto. Infatti le relazioni affettive (con la moglie ed i suoceri),
quelle professionali e la dimora continuata sin dal matrimonio attesterebbero
oggettivamente che il centro degli interessi della famiglia è il __________;
solo circostanze fattuali e indipendenti dalla sua volontà lo avrebbero
costretto a ridurre la sua presenta a __________. Il ridotto consumo di energia
elettrica non sarebbe determinante e non permetterebbe di dedurre che
l'appartamento non venga regolarmente utilizzato. Ribadisce la richiesta di
assunzione quali testi della moglie e dei suoceri.
G. Con le
osservazioni al gravame l'autorità dipartimentale ne ha chiesto la reiezione,
ribadendo che la possibilità di rilascio di un nuovo permesso di dimora ex art.
7 LDDS appare scontata, e sottolineando che l'esiguità del consumo elettrico
(pari al quello di 3 ore al giorno per una lampadina da 60 W) conferma l'interruzione
di fatto della residenza a __________. Il Consiglio di Stato è giunto ad
identica conclusione, sottolineando l'inapplicabilità alla fattispecie degli
art. 9 cpv. 3 e 4 LDDS.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati contro le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a e rinvii).
1.3. L'insorgente potrebbe invocare il
diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio appellandosi all'Accordo
fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in
Svizzera del 10 agosto 1964, entrato in vigore il 22 aprile 1965 (RS
0.142.114.548), ed alla Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione
del trattato di domicilio consolare del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541.3)
entrato in vigore il 1. agosto 1934. Segnatamente giusta gli art. 10 seg.
dell'Accordo e 1 a 3 della Dichiarazione, dopo cinque anni di presenza regolare
e ininterrotta in Svizzera senza assenze all'estero superiori a 2 mesi egli
potrebbe ottenere il rilascio di un permesso di domicilio. Sapere poi se tali
presupposti temporali siano riuniti, atteso che comunque il ricorrente è in
possesso del permesso di dimora dal 1995, è una questione di merito e non di
ammissibilità, e di fatto le esigenze sono in concreto le medesime dell'art. 7
cpv. 1 LDDS, per cui possono venire esaminate insieme.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge
straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di
dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al
permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è
determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente
valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). L'insorgente è coniugato con
una cittadina svizzera domiciliata nel nostro paese dal giugno del 1995 ed è in
possesso di un permesso di dimora dal settembre di quell'anno: conformemente
alla norma menzionata, di principio, egli dispone dunque di un diritto al
permesso sollecitato. Se dunque la censura di violazione dell'art. 7 cpv. 1
LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di
diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in
applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto
ricevibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sapere poi se la
pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di
merito e non di ammissibilità.
-
Giusta
l'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS, il permesso di dimora decade se la dimora cessa
di fatto. Nel caso in rassegna l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non è invece
applicabile, dato che l'insorgente non dispone di un permesso di domicilio, e
le fattispecie relative ai permessi B e C non sono tra loro comparabili (DTF
112 Ib 1 consid. 2 in fine). Limitando quindi l'esame all'art. 9 cpv. 1 lett. c
LDDS, per determinare se la dimora è effettivamente cessata bisogna in ogni
caso fondarsi su circostanze oggettive, quali ad esempio una prolungata assenza
all'estero, la rescissione di un rapporto di servizio, la disdetta di un
contratto di locazione, l'assunzione di un impiego all'estero, un'assenza dalla
Svizzera che perdura la maggior parte dell'anno, mentre in ogni caso le intenzioni
soggettive dell'interessato non sono determinanti (in tal senso Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997 pag. 324). Il trasferimento all'estero della residenza effettiva
ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS può essere ammesso anche per assenze
inferiori ai 6 mesi, ed è comunque dato nei casi in cui l'assenza provvisoria
non è stata preannunciata alla polizia degli stranieri, e l'assenza dura oltre
3 mesi senza essere fondata su un compito all'estero limitato nel tempo, come
ad esempio la cura di un parente (Spescha, Handbuch zum Hausländerrecht, pag.
120; Wurzburger, loc. cit.). Concretamente quindi si tratta di determinare la
permanenza del ricorrente in un determinato luogo, atteso come il concetto di
"dimorare" in questo ambito va sicuramente inteso come
"abitare" (STF 19 giugno 2000 in re I. E. consid. 4c), a maggior
ragione se il ricorrente lo fa con la famiglia. In caso di trasferimento
all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per
trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la
decadenza del permesso, e questo anche quando la presenza sul territorio
svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti
con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va inoltre
osservato che se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è
determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata
della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo
scopo della stessa (STF 20 ottobre 1994 in re Fancoli, consid. 3b).
-
Il
ricorrente sostiene che la sua assenza all'estero non è stata continua, non è
durata oltre 6 mesi ed era comunque dovuta alla oggettiva necessità di assistere
la madre malata, senza che egli abbia mai avuto l'intenzione di spostare in
Italia il centro dei suoi interessi. Come si è detto l'intenzione del
ricorrente è ininfluente in questo ambito, e l'analisi della fattispecie va
limitata a criteri oggettivi o oggettivabili. Il ricorrente ammette che dal
giugno del 1998 al febbraio del 2000 è rimasto raramente in Svizzera, e che lui
e la moglie hanno passato la maggior parte delle serate e dei pernottamenti
presso la madre dell'insorgente. Si tratta di un arco di tempo dichiarato di 22
mesi, quindi molto prolungato, per cui anche volendo ammettere la necessità di
assistere la madre, asseritamente affetta da una patologia depressiva e quindi
di lunga durata (tanto che il ricorrente non afferma che sia guarita, bensì che
le ha trovato "una sistemazione"), non si può seriamente sostenere
che si sia trattato di un soggiorno all'estero dovuto ad una necessità
provvisoria e limitata nel tempo. Detto soggiorno inoltre non è stato
preannunciato alla polizia degli stranieri, per cui si può dubitare
dell'effettivo carattere provvisorio che l'insorgente gli voleva dare. Gli scarsissimi
consumi di elettricità nell'appartamento dei coniugi __________ attestano che
di fatto tale appartamento non è mai stato abitato, e che non vi è stato
nemmeno un frigorifero acceso, e questo sino al giugno del 2000 (e non solo
febbraio come da egli dichiarato). La tesi del ricorrente secondo cui vi
rientra regolarmente a mangiare e riposarsi appare del tutto inverosimile, e
contrasta con il rapporto di polizia secondo cui egli si reca in loco
giornalmente solo a ritirare la posta e non è altrimenti mai stato visto in
zona. Se la moglie del ricorrente abitasse lì, egli non dovrebbe certo passare
a ritirare la posta. Anche la tesi ricorsuale secondo cui i coniugi consumano
poca energia elettrica perché passano le serate in società non è minimamente
credibile, e contrasta con l'asserita prolungata assistenza prestata quasi ogni
sera alla madre del ricorrente. Un ultimo elemento che rafforza in modo
decisivo la convinzione che l'insorgente si sia trasferito a vivere in
__________ è il fatto che dopo il matrimonio i coniugi hanno abitato dapprima
in un appartamento di 3 1/2 locali, quindi in uno di 4 1/2 locali, e quindi dal
marzo del 1999 (dopo 9 mesi che assistevano la madre/suocera, e mettendo fine
anticipatamente al precedente contratto di locazione) in un appartamento di
soli 1 1/2 locali a __________, che di fatto non risulta mai essere stato
abitato e fungeva solo da recapito.
-
Alla luce
di questi chiari ed inequivocabili riscontri, si deve dunque ammettere che
dall'inizio di aprile del 1999 sino ad almeno il mese di febbraio 2000,
l'insorgente ha risieduto in Italia nella casa, di cui è comproprietario, con
la moglie e la madre, ed è rientrato in Svizzera unicamente per svolgere la
propria attività lavorativa, ciò che è insufficiente per ritenere che la sua
residenza principale fosse effettivamente a __________, e ciò in conformità
alla giurisprudenza federale (v. supra consid. 2; STCA 26 novembre 1997 consid. 4 in re __________, 15
aprile 1998 consid. 3 in fine in re __________). Rettamente quindi le autorità
inferiori hanno ritenuto che la sua dimora fosse cessata di fatto ai sensi
dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS, e che pertanto il permesso di domicilio gli
dovesse essere negato per carenza del presupposto dei 5 anni di dimora
ininterrotta nel nostro paese. L'ostinazione del ricorrente a sostenere il
contrario pare invero incomprensibile, dato che come le autorità inferiori
hanno già ripetutamente osservato da un lato egli potrebbe risiedere in Italia
chiedendo alle condizioni di legge il rilascio di un permesso da frontaliere e,
d'altra parte, in quanto coniugato con una cittadina elvetica egli conserva in
ogni tempo la facoltà di trasferirsi nuovamente a vivere con la moglie nel
nostro paese facendosi rilasciare un nuovo permesso di dimora, per cui anche
l'ordine di lasciare in nostro paese impartitogli dalla polizia degli stranieri
non pare atto a causargli un concreto pregiudizio.
-
Stante
tutto quanto precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non
presta il fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Va dunque confermato
il rifiuto del rilascio del permesso di domicilio. Il ricorso è pertanto
respinto.
-
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 cpv. 1, 9 cpv. 1 lett. c e 3
lett. c LDDS; 10 cpv. 4 ODDS; l'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo
all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964; la
Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del trattato di
domicilio consolare del 22 luglio 1868; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4, 101 lett.
d OG; 10 LALPS; 3, 28, 60, 61, 63 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio e le spese per complessivi fr. 800.- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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