AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.112
Data decisione, Autorità:
15.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00112-113
Lugano
15 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 10 aprile 2001 di
- __________
- __________ entrambi patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 marzo 2001 (no. 1275) del Consiglio
di Stato, che ha respinto le impugnative presentate dagli insorgenti avverso
la risoluzione 13 febbraio 2000 con la quale il Dipartimento del territorio
ha autorizzato la posa di segnali volti ad istituire un divieto di parcheggio
per zona in territorio del comune di __________;
viste le risposte:
- 19 aprile 2001 del
Dipartimento del territorio, ufficio segnaletica stradale e impianti
pubblicitari;
al ricorso sub a) e b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario del mapp. __________ RF di __________, un fondo situato sulla
sponda occidentale del laghetto sul quale sorge il Ristorante __________
gestito da __________.
L'esercizio pubblico (150 posti a sedere)
non è dotato di parcheggi propri ed è raggiungibile percorrendo la
"__________", una strada di servizio riservata ai confinanti (mapp.
__________) avente un calibro massimo di ml 4.00. Sia la strada (dall'intersezione
con via __________) che l'esercizio pubblico si trovano all'interno del perimetro
che delimita il piano regolatore cantonale di protezione del laghetto di
__________ (PRPLO).
B. Il 15 marzo
2000 il municipio di __________ ha chiesto ai competenti servizi del dipartimento
del territorio di posare una segnaletica di divieto di parcheggio (no. 2.50
appendice 2 OSStr) lungo la strada comunale che porta al lago ed all'omonimo
ristorante, spesso difficile da percorre a causa delle vetture di gitanti e
avventori dell'esercizio pubblico stazionate in fila sulla carreggiata.
Il
dipartimento ha dapprima respinto l'istanza, ma in occasione di un sopralluogo
indetto nel contesto della susseguente procedura ricorsuale incoata dal comune
si è dichiarato disposto ad istituire a Origlio un divieto di parcheggio per
zona (segnale 2.59.1 e 2.59.2 appendice 2 OSStr), di cui uno gravante anche la
strada che conduce al Ristorante __________.
In data 7
agosto 2000 il municipio ha quindi formalizzato la domanda di collocazione
della segnaletica per zona concordata con l'autorità cantonale. Con decisione
13 settembre 2000 la Sezione esercizio e manutenzione del dipartimento del
territorio ha accolto la richiesta, pubblicando la nuova prescrizione locale
concernente il traffico sul FU no. __________ del 19 settembre seguente.
C. Con
giudizio 21 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione,
respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________ e __________.
Narrati i fatti e rigettate in limine le
censure di violazione del diritto di essere sentito sollevate dagli insorgenti,
l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che il
provvedimento si fondava su criteri seri ed oggettivi, identificabili nella
necessità di ovviare all'intralcio alla circolazione cagionato dai veicoli frequentemente
posteggiati al margine delle strade comunali, in particolare lungo il mapp.
__________. L'Esecutivo cantonale ha peraltro considerato che il divieto era proporzionato
alla situazione e giustificato da un interesse pubblico prevalente legato alla
fluidità del traffico, al libero accesso alla proprietà privata, al rispetto
delle indicazioni pianificatorie ed alla tutela dei valori ambientali.
D. Mediante
distinti ma identici ricorsi 10 aprile 2001 __________ e __________ hanno
impugnato il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone in via principale l'annullamento unitamente alla controversa prescrizione
concernente il traffico; in via subordinata gli insorgenti hanno chiesto il
rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione in base alla
direttive di questo Tribunale.
A mente dei ricorrenti, i principi generali
sanciti dalla legislazione sulla circolazione stradale (art. 37 LCStr e 19 ONC)
sarebbero sufficienti per disciplinare il traffico locale di una strada di quartiere
come quella che porta al Ristorante __________, sufficientemente ampia per
permettere l'incrocio di due vetture senza creare alcun pregiudizio agli altri
utenti della strada. Il divieto non si fonderebbe su ragioni plausibili e
mirerebbe a penalizzare il loro esercizio pubblico a beneficio di alcuni
abitanti della zona. Non ossequierebbe neppure il principio della
proporzionalità, atteso che per ottenere lo scopo divisato senza compromettere
l'attività del ristorante basterebbe regolamentare il parcheggio con limiti o
fasce di orario, demarcare degli stalli laddove la carreggiata è più ampia,
oppure installare dei parchimetri. I posteggi pubblici predisposti dal comune
in zona __________ e nei pressi della casa comunale sarebbero peraltro sempre
occupati e troppo lontani dal lago, tant'è che imporrebbero agli avventori una
camminata di 20/30 minuti inconciliabile con le esigenze della clientela abituale.
E. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma
della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il
municipio di __________, il quale ha avversato partitamente le tesi dei
ricorrenti con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - in
appresso.
La Sezione dell'esercizio e della
manutenzione si è richiamata alle osservazioni presentate davanti alla
precedente istanza, annotando in particolare che la presenza di veicoli
parcheggiati sul margine della strada conferisce alla carreggiata una larghezza
utile inferiore a quella minima di ml 3.00 prevista dalle norme VSS.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
ricorrenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 106 cpv. 2
LCStr e 10 cpv. 2 LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm.
I ricorsi
sono dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi con un'unica pronunzia
(art. 51 PAmm) sulla scorta degli atti, senza procedere all'assunzione delle
prove notificate dagli insorgenti siccome insuscettibili di apportare la
conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1
PAmm). La situazione dei luoghi, oltre a trasparire chiaramente dalla documentazione
versata all'incarto, è perfettamente nota a questo Tribunale. Un sopralluogo
non è quindi necessario, al pari dello studio sulle alternative ipotizzabili
per il disciplinamento del posteggio, comunque da vietare per le ragioni che
saranno esposte nel seguito.
- Giusta
l'art. 3 cpv. 2 primo periodo LCStr i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare
la circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono
entro quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i
mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive
che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non
aperte al grande transito può essere vietata o limitata completamente o
temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o
prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la
protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento
fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del
traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi,
soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e
regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4 LCStr).
Dalla sistematica di tale regolamentazione
si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione (art. 3 cpv. 3
LCStr) che, salvi i diritti costituzionali dei cittadini, i cantoni sono liberi
di promulgare per le strade non aperte al grande transito, devono essere tenuti
distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico (art. 3 cpv. 4
LCStr), che possono essere promulgate solo alle condizioni stabilite dalla
legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 N. 60).
Nella fattispecie è indubbio che la misura
in discussione (istituzione di una zona di divieto di parcheggio) non rientra
nel novero di quelle previste all'art. 3 cpv. 3, ma rappresenta una limitazione
funzionale in quanto dettata da condizioni locali, ovvero l'uso a scopo di
posteggio di una minuta strada di servizio. Un simile provvedimento può essere
adottato soltanto alle condizioni più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4
LCStr. Di principio, la prescrizione deve essere dunque rispettosa dei diritti
costituzionali dei cittadini e degli interessi della collettività. I segnali e
le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità (art.
101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte, se è necessario ordinare una regolamentazione
locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento
dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della
proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).
- La
controversa segnaletica introduce un regime di divieto di parcheggio per zona
nel nucleo antico di __________, in località __________ e in località
__________. In particolare, è volta a prevenire l'uso a scopo di posteggio
della stradina comunale mapp. __________ che porta al lago ed all'omonimo
ristorante. Il problema ha origini lontane.
Ne fa
stato, tra l'altro, una sentenza prolata il 4 luglio 1988 dal Tribunale
federale (inc. Str. 601/1987 in re P.), che ha annullato la multa inflitta ad
un automobilista per aver posteggiato in quel luogo la propria vettura
ostacolando la circolazione. Allora, l'Alta Corte federale aveva considerato
quanto segue:
"… Fuori dei casi previsti dall'art.
19 cpv. 1 ONC e quelli in cui esista un segnale di divieto di parcheggio, il
parcheggio è, in linea di principio, consentito. Ciò vale anche per le strade
strette (art. 19 cpv. 3 ONC) in cui è soggetto a limite soltanto il parcheggio
su ambedue i lati …. l'attesa di un utente della strada sino a che sia avvenuto
il transito di un veicolo procedente in senso contrario all'altezza di un
veicolo parcheggiato non è da considerare di per sé come intralcio ostativo al
parcheggio … Se l'autorità amministrativa ritiene che tali attese rischiano,
nel loro complesso, di rallentare eccessivamente il traffico e di creare ingorghi
o pericoli indesiderati, incombe ad essa di apprestare un'appropriata
segnaletica di divieti di parcheggio, esperendo la relativa procedura … ".
La questione dei posteggi selvaggi attorno
al lago di __________ è stata affrontata dapprima in sede pianificatoria. Il
PRPLO adottato dal Consiglio di Stato il 20 dicembre 1991 è stato concepito per
un recupero ecologico dell'ambiente naturale garantendo nel contempo un uso
ricreativo del comprensorio rispettoso dei valori paesaggistici esistenti (cfr.
documento informativo sul PRPLO edito nel 1993 dal dipartimento del territorio,
p. 33). In materia di circolazione stradale, questo strumento pianificatorio -
unitamente al piano viario approvato in sede di revisione del PR comunale - è
stato impostato per allontanare il traffico veicolare di transito dalle strade
prossime al laghetto. Una parte del sistema stradale che circonda lo specchio
d'acqua è stata chiusa alla circolazione; quella rimasta aperta è stata classata
come semplice rete stradale di servizio riservata ai soli confinanti e
soprattutto al movimento pedonale. Per la sosta dei veicoli è stato appositamente
predisposto un vasto posteggio pubblico vicino al municipio (doc. cit., p. 39 e
piano delle misure di protezione e degli interventi di recupero del PRPLO).
Questa impostazione e la segnaletica nel
frattempo posata per concretizzarla non è bastata per contenere il fenomeno dei
posteggi lungo la strada che si snoda in direzione del lago. Il municipio ha
quindi deciso di adire l'autorità cantonale per ottenere l'istituzione di una
zona di divieto di posteggio. Il provvedimento regge alle critiche degli insorgenti,
che lo avversano a tutela di meri interessi privati consci del fatto che la
clientela del loro esercizio pubblico è solita utilizzare la via che scorre
davanti al ristorante, segnatamente il lato verso il lago della carrozzabile
che dal paese porta al ristorante, per posteggiarvi in fila i propri veicoli a
motore.
Dal profilo dell'interesse pubblico non v'è
dubbio che il divieto di posteggio in oggetto contribuisce in modo marcato a
raggiungere gli obbiettivi della pianificazione, tuttora parzialmente compromessi
dalle attuali modalità di utilizzazione del sedime stradale al mapp.
__________. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la strada è
stretta e non si presta ad uno sfruttamento a scopo di posteggio. Il suo calibro
medio è inferiore a 4.00 ml (vedi estratto mappa agli atti, che non tien conto
delle siepi e delle cinte poste lungo il margine occidentale della carreggiata)
e lo spazio restante accanto ad una fila di veicoli di medie dimensioni
posteggiati in senso longitudinale è appena sufficiente per il transito a passo
d'uomo di un altro veicolo a motore; l'incrocio diventa impossibile, ma ciò che
più conta è che una simile situazione pregiudica il passaggio di eventuali
mezzi di soccorso e limita in modo incisivo quello dei pedoni, che su una via a
loro riservata dovrebbero poter camminare liberamente, con il traffico che si
adegua alla loro presenza e non viceversa. Come osserva rettamente il Consiglio
di Stato, l'interesse pubblico all'adozione del divieto di posteggio si identifica
insomma nella necessità di perseguire con coerenza le mete fissate in sede
pianificatoria e di garantire un traffico il più possibile fluido e sicuro a
beneficio degli utenti della strada, siano essi automobilisti che la percorrono
in veste di "confinanti autorizzati", siano essi pedoni che la utilizzano
quali semplici gitanti.
In tema di proporzionalità , non è dato di
vedere quali altri misure meno incisive consentirebbero il raggiungimento dello
scopo prefisso, attuabile unicamente mediante il divieto in discussione.
Di certo non i provvedimenti suggeriti dai
ricorrenti per far sì che a tutela di interessi propri la clientela possa
mantenere la prerogativa di posteggiare sulla strada comunale. I limiti di
tempo e i parchimetri sono tipiche restrizioni volte unicamente a regolamentare
il posteggio nel senso di una rotazione tra utenti. Gli stalli, comunque irrealizzabili
tecnicamente per mancanza dello spazio necessario (cfr. norme VSS 640 291), non
farebbero altro che rafforzare, legittimandola ulteriormente, la condizione di
disagio alla quale si vuole ovviare con le prescrizioni di segno opposto qui
impugnate.
Quanto alle necessità del Ristorante
__________, nelle vicinanze vi sono dei posteggi pubblici che possono essere
utilizzati anche dai suoi avventori: quello in zona __________ si trova a ca.
300 ml, mentre il capiente impianto posto alle spalle della casa comunale dista
ca. 500 ml. Trattasi di distanze ragionevoli, che possono essere percorse senza
fatica in tempi brevi, di gran lunga inferiori alla mezz'ora indicata con
voluta esagerazione nei gravami. La situazione in cui versano gli insorgenti,
che hanno comunque predisposto otto posti auto nello slargo della strada
comunale antistante il ristorante, non è molto diversa da quella di molti altri
proprietari e gerenti di esercizi pubblici del cantone privi di parcheggi
propri nelle adiacenze.
- Sulla
scorta di quanto precede i ricorsi vanno respinti, confermando la decisione
impugnata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa
di giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 LCStr; 101, 106, 107 OSStr; 10 cpv. 2
LALCStr; 23 RLALCStr; 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in ragione di 1/2 ciascuno.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso al Consiglio federale nel termine di 30
giorni dalla notificazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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