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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.9
Data decisione, Autorità:
19.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00009
Lugano
19 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 gennaio 2000 di
patr. da: avv. dott. __________
contro
la decisione 7 dicembre 1999, no. 5214, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la
risoluzione 1. giugno 1999 con la quale il municipio di __________ gli ha
negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la trasformazione
di un locale ripostiglio in locale cucina e servizio al mappale no.
__________ RF di tale comune e gli ha ordinato il ripristino delle situazione
precedente;
viste le risposte:
-
18 gennaio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
20 gennaio 2000 del
municipio di __________
-
02 febbraio 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario del fondo no. __________ di __________ di 288 m² sito in zona
residenziale semi-estensiva (R2).
Il 16 aprile 1998 il municipio di __________
ha rilasciato al ricorrente la licenza edilizia per la costruzione di un garage
(m 7 x 2.8 x 2.60), posto al livello più basso del terreno, ed un
ripostiglio per attrezzi da giardino (m 6 x 3-4 x 2.85), il cui basamento
avrebbe dovuto trovarsi alla stessa altezza del soffitto dell'autorimessa.
Secondo i piani i due corpi avrebbero dovuto essere staccati l'uno dall'altro
di m 0.60, la prima costruzione avrebbe dovuto distare m 0.60 dal confine
con la particella no. __________, mentre la seconda m 1 dal mappale. no.
__________. L'opera è stata considerata come una costruzione accessoria
dell'abitazione primaria situata al mappale no. __________ nel nucleo del
villaggio, sempre di proprietà del ricorrente.
Al termine dei lavori, in occasione del
sopralluogo indetto per verificare la conformità del progetto con i piani
presentati, è stato constatato che il ripostiglio per attrezzi è stato
trasformato in locale cucina, perfettamente rifinita ed attrezzata, con annesso
una stanza da bagno con gabinetto, lavabo e doccia. Il locale è pure servito da
elettricità, acqua corrente ed attrezzato con una stufa a legna munita di un
tubo per l'espulsione dei fumi e sporgente sul tetto di m 0.8. Il garage, sul
cui lato est è stata creata una porta d'accesso, è utilizzato quale
ripostiglio. Sul tetto del garage è inoltre stata realizzata una terrazza.
B. Il 23 febbraio
1999, dando seguito all'ordine ricevuto dal municipio, il ricorrente ha
presentato una domanda di costruzione in sanatoria che è stata trattata secondo
la procedura della notifica e pubblicata dall'8 al 22 marzo 1999. Rispetto al
progetto originale, il locale cucina risulta spostato a m 1.15 dal confine con
il mappale no. __________ e le dimensioni dei locali sensibilmente maggiori (m
7 x 2.80 x 2.80 per l'autorimessa e m 6.10 x 3.30-4.15 x 2.80 per la cucina).
La parete a valle del locale cucina combacia con quella a monte
dell'autorimessa e diversamente dal progetto approvato non risultano più
distanziate di m 0.6.
Il 17 marzo 1999 __________, proprietaria
del fondo no. __________, si è opposta al rilascio della licenza edilizia, lamentando
una violazione delle distanze da confine, ritenuto che l'opera non potrebbe più
essere considerata una costruzione accessoria.
Il 1. giugno 1999 il municipio di __________
ha negato il rilascio della licenza edilizia ed ha ordinato al ricorrente di
ripristinare lo stato come da licenza edilizia del 16 aprile 1998, smantellando
il locale cucina, quello da bagno ed il camino. Nel contempo è pure stata
avviata una procedura contravvenzionale.
C. Con
decisione 7 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato
dal ricorrente. L'esecutivo cantonale ha dapprima rilevato che già il primo progetto
non avrebbe dovuto essere autorizzato, ritenuto che non aveva alcuna connotazione
di accessorietà e che pertanto non rispettava le distanze da confine. Tuttavia
essendo la licenza edilizia già cresciuta in giudicato, la stessa non poteva
più essere rimessa in discussione. Per quanto concerne le modifiche apportate
al progetto iniziale, il Governo ha ritenuto che a giusta ragione l'autorità
municipale ha negato il rilascio delle licenza edilizia, in quanto la
costruzione, da considerarsi un edificio principale con finalità proprie, non rispetta
le distanze da confine di cui all'art. 15 NAPR. Esso ha pure confermato
l'ordine di ripristino impartito dal municipio, precisando che l'insorgente
avrebbe dovuto: smantellare il blocco cucina ed eliminare eventuali prese di
corrente a forte voltaggio; asportare gli apparecchi sanitari, eliminando gli
scarichi e gli attacchi, eliminare la stufa e chiudere la canna fumaria.
D. __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando
l'annullamento dell'ordine di ripristino ed in via subordinata la sostituzione
di questo con una sanzione pecuniaria. Sostiene che viste le esigue dimensioni
del manufatto, il quale dal profilo funzionale è subordinato all'abitazione
principale sita nel nucleo del paese, lo smantellamento del blocco cucina e
l'eliminazione delle prese ad alto voltaggio sarebbero sufficienti per
garantirne il carattere accessorio. Misure più incisive sarebbero
sproporzionate. Pone in evidenza che il municipio aveva autorizzato
l'edificazione di una costruzione accessoria dotata di un impianto sanitario
allacciato alle canalizzazioni ed alle fognature.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, __________ ed il municipio di
__________, portando delle argomentazioni di cui si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 cpv. 1
e 45 LE. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in
ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 25 NAPR "si ritengono costruzioni accessorie le costruzioni
al servizio di un fabbricato principale che:
·
non siano destinate all'abitazione o al lavoro e
che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale;
·
non siano alte più di 3.00 m e non superino la
lunghezza pari al 40% del lato delle particelle su cui sorgono. Qualora il lato
della particella fosse inferiore ai 18.00 m sarà autorizzata l'edificazione su
7.00 m."
La definizione fa propri i criteri elaborati
dalla dottrina e dalla giurisprudenza attorno a questo tipo di costruzioni,
ponendo in evidenza il rapporto di subordinazione funzionale in cui devono
collocarsi rispetto alla costruzione principale, alla quale sono annesse.
Accessorie sono dunque solo le costruzioni prive di una destinazione autonoma
che sussistono in funzione di un edificio principale (RDAT II-1994, no. 51).
2.2. Appare evidente che il manufatto
edificato dall'insorgente non può essere considerato una costruzione
accessoria. Innanzitutto poiché tale costruzione non è subordinata in alcun
modo all'abitazione, che si trova nel nucleo del paese. Lo esclude già di per
sé la distanza tra i due edifici di alcune centinaia di metri. Solo a condizioni
eccezionali, che qui non ricorrono, gli accessori possono essere edificati su
un fondo diverso da quello sul quale è edificata la costruzione principale.
Infatti nel caso citato dal ricorrente (RDAT II-1994, no. 52),
l'accessorio era stato costruito su un fondo a ridosso dell'abitazione
principale, dal quale distava solo 20 m ed inoltre il nucleo del villaggio in
questione era caratterizzato da un estremo frazionamento dei fondi e dalla mancanza
di spazi liberi.
L'accessorietà della costruzione va inoltre
negata in considerazione delle caratteristiche dell'opera stessa. Le dimensioni
della costruzione - che travalicano le necessità per le quali sarebbe stata
creata -, la presenza di una cucina perfettamente arredata servita da acqua
corrente, cucina elettrica e cappa, la sala da bagno composta da un servizio
igienico, lavabo e doccia e la presenza di una stufa con canna fumaria,
permettono di escludere che si tratti di una costruzione accessoria. In effetti
già il primo progetto non avrebbe dovuto essere autorizzato quale costruzione accessoria.
Al limite del temerario è infine
l'affermazione dell'insorgente, secondo cui con la licenza edilizia 16 aprile
1998 il municipio di __________ avrebbe autorizzato la costruzione
dell'impianto sanitario e relative canalizzazioni. Infatti il progetto
approvato non comprendeva alcun servizio igienico (WC-lavabo-doccia) né la rete
per il convogliamento delle acque luride (cfr. pure risposta 20 gennaio 2000
del municipio di __________). Nella relazione tecnica alla voce "impianto
sanitario" l'insorgente aveva infatti limitato gli interventi auspicati
all'installazione di: "scarici e drenaggi in PVC che verranno in seguito
allacciati alla canalizzazione comunale; un rubinetto acqua fredda all'esterno
per lavaggio auto".
Ne discende che a giusta ragione il
municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria, ritenuto
che il progetto viola le distanze da confine (art. 15 NAPR).
- Giusta
l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere
eseguite in contrasto insanabile con la legge, tranne nel caso in cui le
differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico.
Il principio di legalità e quello di
uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione in
contrasto con il diritto materiale siano per principio fatte rettificare o
demolire (RDAT 1979, n. 77; A. Scolari, Commentario alla LALPT, LE e LAC, Cadenazzo
1996, n. 1277 ad art. 43 LE). Ammettere il contrario significherebbe premiare
l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e suscitare l'impressione
che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (DTF 100 I a
348).
Non tutte le violazioni materiali richiamano
comunque l'adozione di misure di ripristino. Eccezioni si giustificano
soprattutto per tenere conto del principio di proporzionalità. Violazioni
materiali di minima entità e senza rilevanza per l'interesse pubblico o per
quello del vicino possono quindi essere eccezionalmente tollerate, quando la
demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al principio di proporzionalità.
- Nella
fattispecie, l’intervento abusivo operato dal ricorrente è di sicuro rilievo.
Come si è visto le modifiche da lui apportate al progetto approvato dal
municipio, sono sostanziali e di ragguardevole portata. La presenza della
cucina, di un impianto di riscaldamento e di una sala da bagno mutano la natura
della costruzione da accessorio in edificio destinato all'abitazione. Come ha
giustamente rilevato il Consiglio di Stato la mancanza di un letto non è
determinante, ritenuto che lo stesso potrebbe facilmente trovarvi posto. Il
contrasto con le norme che regolano l'attività edilizia è dunque grave ed
evidente.
La violazione materiale posta in essere
dall'insorgente è pure di rilievo dal profilo dell’interesse pubblico: le norme
che disciplinano l'attività edilizia vietano di concedere autorizzazioni in
contrasto con le stesse, creando un precedente che giustificherebbe
l'ammissione di ulteriori domande in virtù del principio della parità di trattamento.
Vanno pure respinte le critiche mosse
dall'insorgente in merito alla proporzionalità delle misure di ripristino
impostegli dal municipio ed in seguito precisate dal Consiglio di Stato.
Infatti la sola eliminazione della cucina, come da lui proposto, non sarebbe
sufficiente a ripristinare la natura accessoria della costruzione. Ciò può essere
raggiunto solo se saranno eliminati anche la stufa con il camino, il servizio
igienico e le prese ad alto voltaggio. D'altronde in inverno l'asserita
attività amatoriale del ricorrente di coltivazione del fondo è praticamente
sospesa ed in caso di bisogno i servizi igienici della casa d'abitazione
situata nel nucleo di __________ sono raggiungibili in pochi minuti. Neppure
gli oneri e gli inconvenienti che l'ordine di ripristino comporterà per il
ricorrente permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli.
L’interesse pubblico e dell'opponente al ripristino di una situazione conforme
al diritto prevalgono chiaramente su quello privato del ricorrente al
mantenimento di un’opera realizzata in palese contrasto con il permesso ricevuto.
L'adozione di una sanzione pecuniaria non
entra in considerazione poiché il ripristino non è né impossibile, né
sproporzionato.
- In esito
alle considerazioni che precedono il giudizio governativo va quindi confermato,
siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 cpv. 1, 43, 44 e 45 LE, 1, 3, 18,
28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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