AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.89
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00089
Lugano
5 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 marzo 2000 di
patr. da: Studio legale __________
contro
la decisione 1. marzo 2000, no. 907, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la
risoluzione 11 agosto 1999, con la quale il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia
per la posa di una recinzione metallica fuori della zona edificabile (zona
agricola);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario della particella n. __________ RF di __________,
situata in località __________ (1695
m²), assegnata in parte al comparto edificabile e per la rimanenza alla zona
agricola.
Il 2 luglio 2000 l'insorgente ha chiesto
l'autorizzazione per posare una recinzione metallica alta 120 cm a
delimitazione del proprio fondo con la realizzazione di due cancelli, uno in
zona edificabile ed uno fuori zona.
Facendo proprie le conclusioni del preavviso
formulato dalla Sezione agricoltura, l'11 agosto 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia
limitatamente alla porzione inclusa nella zona edificabile, negandola per la parte
esclusa non essendo soddisfatte le condizioni poste dall'art. 24 LPT.
B. Il 1. marzo
2000 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di diniego della licenza,
respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________.
Il Governo ha dapprima ritenuto che
l'intenzione di impiantare un frutteto manifestata dal ricorrente non
permettesse di qualificare la cinta come un'opera conforme alla destinazione
agricola del fondo. Ferma questa premessa, il Consiglio di Stato ha poi escluso
che fossero dati i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale
fondata sull'art. 24 cpv. 1 LPT. La necessità di proteggere il frutteto dalle
mucche che pascolano sul fondo adiacente non permetterebbe di considerare soddisfatto
il requisito dell'ubicazione vincolata.
C. Contro tale
pronuncia __________ insorge ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in
precedenza. Contesta che l'intervento non sia conforme alla destinazione della
zona, in quanto la recinzione servirebbe a garantire l'esistenza del frutteto.
Arbitraria sarebbe poi la conclusione del Governo, che considera l'intenzione
d'impiantare un frutteto secondaria rispetto a quella di cintare il fondo. Nega
rilevanza al fatto che si tratti di un'attività a carattere famigliare e non
professionale. Una simile distinzione sarebbe lesiva del principio della parità
di trattamento. Ribadisce infine che sarebbero adempiuti i requisiti posti
dall'art. 24 LPT per la concessione di un'autorizzazione eccezionale.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di __________, che si riconfermano nelle conclusioni
contenute nelle rispettive risoluzioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona
legittimata a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Di
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT). Nelle zone agricole possono essere rilasciate autorizzazioni per
interventi che siano in connessione sufficientemente stretta con
l'utilizzazione agricola del terreno o destinati a consentire l'esercizio di
certe attività agricole o di allevamento (cfr. DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273;
DFGP, Commento alla LPT, Berna 1981, n. 1 ad art. 16; Scolari, Commentario, II
ed., ad art. 67 LALPT, n. 489 seg.).
Edifici e impianti devono dunque essere
adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione,
ai bisogni oggettivi di tali attività (DTF 114 Ib 131).
2.2. Nel piano direttore cantonale l'area
non edificabile del fondo del ricorrente è inclusa negli altri terreni idonei
all'utilizzo agricolo (scheda 3.2). In base alla carta delle idoneità agricole
è considerata adatta allo sfalcio. Conformemente a questa indicazione il piano
del paesaggio del PR comunale l’ha inserita nella zona agricola.
Il ricorrente afferma di volervi impiantare
un frutteto. La cinta di rete metallica servirebbe a proteggere gli alberi
dalle mucche, che pascolano sui fondi adiacenti.
La coltivazione di alberi da frutta
costituisce a non averne dubbio un'attività agricola ai sensi dell'art. 16 LPT
(cfr. C. Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Coira 1991, n. 205). Nel
processo produttivo che caratterizza questo genere di attività, la recinzione
del fondo per proteggere gli alberi dagli animali non costituisce tuttavia una
necessità imprescindibile. Gli alberi da frutta possono senz’altro essere
coltivati con successo anche senza la recinzione. Per proteggerli dalle mucche
che durante alcuni periodi dell'anno pascolano sul fondo vicino è sufficiente
una protezione individuale della pianta con la posa di una rete attorno al
fusto o l'installazione di un pastore elettrico che impedisca agli animali di
accedere al fondo. Non occorre posare opere di cinta stabili e permanenti.
Non trattandosi di un'opera indispensabile
all'esercizio dell'attività agricola che il ricorrente intende promuovere sul
suo fondo, si deve escludere che la recinzione sia conforme alla funzione
agricola assegnata alla zona di utilizzazione in cui verrebbe realizzata. Dal
profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione non può quindi essere
rilasciata.
- 3.1. Resta
da esaminare se l'intervento non possa beneficiare di un'autorizzazione
eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
In base a tale norma, al di fuori delle zone
edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la
costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi
alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro
destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se
non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono
essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442,
consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Determinante per la valutazione degli
opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi della pianificazione
del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28, consid. 3; 114 Ib 268,
consid. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi
volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art.
3 cpv. 2 lett. a LPT).
3.2. La semplice posa di una recinzione
attorno ad un fondo situato fuori della zona edificabile al fine di impedire
l’accesso ad estranei od animali non risponde al requisito dell'ubicazione vincolata
sancito dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT.
La destinazione dell’opera non esige invero
un’ubicazione fuori della zona edificabile. Lo scopo protettivo, perseguito
dalla recinzione, può essere conseguito tanto all'interno, quanto all'esterno
della zona edificabile. Dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare
l'opera fuori della zona edificabile.
L'assetto pianificatorio del fondo non
permette di giungere a diversa conclusione. Per l’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT
l’ubicazione vincolata, in senso positivo o negativo, deve scaturire unicamente
dalla destinazione dell’intervento edilizio. Deve, in altri termini, costituire
un’esigenza immanente alle finalità della costruzione, indipendente
dall’ubicazione del fondo. Non può essere dedotta dalla destinazione
dell’intervento considerata per rapporto alla situazione del fondo dal profilo
pianificatorio. Diversamente, l’ubicazione vincolata finirebbe per essere
determinata dalla stessa ubicazione del fondo e non dalla destinazione
dell’opera.
Per gli stessi motivi, neppure
l'utilizzazione del fondo prospettata dal ricorrente permette di ravvisare
nella recinzione gli estremi di un'opera ad ubicazione vincolata. Al pari del
suo azzonamento, nemmeno la destinazione agricola del fondo è atta a dimostrare
l'adempimento del requisito posto dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT. Qualsiasi
opera che non può essere autorizzata in via ordinaria, siccome non conforme
alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT), potrebbe altrimenti essere posta al beneficio di un'autorizzazione
eccezionale retta dall'art. 24 cpv. 1 LPT soltanto perché insiste su un fondo
utilizzato in conformità di tale funzione.
Ne discende che già dal profilo dell'art. 24
cpv. 1 lett. a LPT la licenza non può essere rilasciata.
Il diniego della licenza si giustifica
comunque anche dal profilo dell'art. 24 cpv. 2 lett. b LPT. La recinzione si
porrebbe infatti in contrasto insanabile con gli interessi preponderanti della
politica agricola perseguita dalla pianificazione territoriale, che mirano al
mantenimento di fondi agricoli contigui liberi idonei alla coltivazione e ad
uno sfruttamento razionale del suolo (cfr. scheda 3.2 del PD). Non si può
invero negare che la cinta in questione comporterebbe, di fatto, l'aggregazione
alla zona edificabile della porzione del fondo esclusa da tale comprensorio.
4.Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 22 e 24 LPT; 21 LE; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster