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Numero d'incarto:
52.2000.72
Data decisione, Autorità:
17.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00072
Lugano
17 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 marzo 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 16 febbraio 2000 del Consiglio di Stato
(no. 637) che annulla la licenza edilizia 4 marzo 1999 rilasciata dal
municipio di __________ a __________ per la formazione di un terrapieno fuori
della zona edificabile (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
-
24 marzo 2000 di
__________;
-
29 marzo 2000 del
Consiglio di Stato;
-
31 marzo 2000
dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;
-
10 aprile 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
-
che nel
corso degli anni 80 __________ ha formato, senza alcun permesso, un terrapieno
di circa 300 mc su un fondo (part. no. __________ RFD), situato a __________,
in località __________, fuori della zona edificabile;
-
che,
sollecitata dal municipio, il 31 dicembre 1998 __________ ha chiesto al municipio
il rilascio di un permesso in sanatoria;
-
che alla
domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio e la vicina __________,
proprietaria della part. n. __________ RFD;
-
che
disattendendo l'avviso cantonale, il 4 marzo 1999 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni;
-
che con
giudizio 16 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo i ricorsi contro di esso inoltrati dal Dipartimento del territorio
e dalla vicina opponente;
-
che il
Governo ha in sostanza ritenuto insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 cpv. 1
LPT;
-
che
contro il predetto giudizio governativo è insorto davanti al Tribunale
Cantonale amministrativo il comune di __________, chiedendo il ripristino della
licenza annullata;
-
che
l'insorgente sottolinea l'esiguità dell'intervento, sollecitando una soluzione
secondo il buon senso;
-
che il
ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla __________, mentre
__________ ne postula l'accoglimento;
considerato, in
diritto
-
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
-
che al
Comune va per contro negata la legittimazione a ricorrere, considerato come la
beneficiaria della licenza annullata abbia rinunciato ad impugnare il giudizio
governativo a lei sfavorevole per sollecitarne il ripristino (RDAT 1990, no.
44, Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 21 LE no. 957);
-
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio;
-
che le
ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 24 LTP; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva tassa di giudizio.
-
Il comune
di __________ rifonderà alla resistente __________ fr. 300.-- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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