AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.322
Data decisione, Autorità:
04.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2000.00322
Lugano
4 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 dicembre 2000 di
__________ e __________
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione del 29 novembre 2000, no. 5337, del
Consiglio di Stato con la quale è stato confermato il diniego della licenza
edilizia per la recinzione e la costruzione di un deposito attrezzi al mapp.
__________ RFD di __________;
viste le risposte:
-
8 gennaio 2001 del
municipio di __________;
-
9 gennaio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
12 gennaio 2001 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, Ufficio delle domande di
costruzione e dell'esame di impatto ambientale (UDC);
preso atto degli scritti:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
e __________ sono comproprietari del mappale __________ RFD __________, un
prato di mq 1704 sito in zona agricola in comparto SAC, attualmente utilizzato
a sfalcio. Essi il 9 febbraio 2000 hanno presentato una domanda di costruzione
per la formazione di una recinzione con rete metallica dell'altezza di 150 cm
lungo i tre lati del fondo che ne sono sprovvisti (ad esclusione del confine
sud, già cintato), destinata a proteggere dalle mucche l'orto ed il frutteto
che intenderebbero realizzare come attività accessoria, e per la creazione
nell'angolo sud-est del terreno di un deposito di 12 mq per attrezzi e piccoli
macchinari per la lavorazione del fondo, a loro dire necessario poiché gli
istanti abitano a __________.
B. Il 27 marzo
2000 il Dipartimento del territorio si è opposto alla domanda di costruzione su
preavviso sfavorevole della Sezione dell'agricoltura, secondo cui il progetto
non sarebbe conforme alla funzione di zona, ritenendo non date le condizioni
per un'eccezione giusta l'art. 24 LPT. In particolare la non eccessiva misura
del fondo, adibito a prato, non imporrebbe la realizzazione di un deposito
attrezzi, potendosi esigere che gli stessi siano portati sul posto di volta in
volta. D'altro canto la recinzione non risponderebbe ad un bisogno agricolo
oggettivo dato che non serve alla cura del terreno ma al contrario ostacola
l'uso regolare del fondo e dei terreni confinanti, urtandosi all'interesse
pubblico alla salvaguardia e gestione razionale del terreno agricolo.
C. Il 12
maggio 2000 si è tenuto un sopralluogo con tentativo di conciliazione, ove sarebbe
emerso che una recinzione del fondo tramite siepe verde otterrebbe il consenso
della sezione dell'agricoltura, ed il Dipartimento del territorio si sarebbe
riservato una revisione del proprio preavviso dopo avere ricevuto dagli istanti
una documentazione fotografica sui muri di cinta esistenti. Il 22 maggio
seguente la Sezione dell'agricoltura ha scritto al municipio precisando che il
deposito deve essere di tipologia semplice, senza fondazioni e limitato allo
stretto necessario per la cura del fondo, oltre che ubicato ai piedi della
scarpata in prossimità dell'accesso (vale a dire nella parte ovest del fondo);
per la recinzione invece nemmeno una deroga per la messa a dimora di una siepe
garantirebbe la tutela degli interessi legati alla salvaguardia del territorio
agricolo (zona SAC del Piano direttore). Il 30 maggio i ricorrenti hanno
prodotto delle fotografie del terreno e ribadito di ritenere più appropriata alla
morfologia del fondo l'ubicazione originariamente prevista del deposito attrezzi.
Il 17 luglio la Sezione dell'agricoltura ha comunicato di non avere nuovi
elementi dal punto di vista agricolo per riesaminare il progetto, per cui il 9
agosto 2000 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione
giusta l'art. 7 LE.
D. Il 23
agosto i ricorrenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato postulando il
rilascio della licenza. Messo in dubbio che la recinzione di un fondo in zona
agricola da destinare ad orto e frutteto sottostia alla procedura ordinaria
della domanda di costruzione, i ricorrenti hanno sottolineato che una tale
cinta sarebbe usuale e conforme alla destinazione di zona, tanto più che sui
fondi vicini vi sono animali al pascolo, e visto che la rete consentirebbe di
prevenire il libero accesso al fondo da parte di terzi. Essi hanno ribadito la
necessità di un locale deposito attrezzi quand'anche il terreno rimanesse
destinato a sfalcio, anche per il fatto che __________ è invalido al 53% e
pertanto è impensabile che lui e/o la moglie trasportino ogni volta gli
attrezzi per la tenuta del fondo dal loro domicilio a __________ e viceversa.
Infine hanno contestato sia l'esistenza di interessi preponderanti contrari al
progetto che la proporzionalità del diniego della licenza, che impedirebbe ogni
possibilità di razionale sfruttamento del fondo, ed hanno lamentato una
disparità di trattamento rispetto ai fondi confinanti.
E. Il
municipio non ha formulato particolari osservazioni, non opponendosi ad un eventuale
riesame della decisione, mentre il Dipartimento del territorio e la Sezione dell'agricoltura
si sono riconfermati nelle proprie posizioni. Con lettera 30 ottobre 2000 gli
insorgenti hanno informato il Consiglio di Stato che dopo l'inoltro del gravame
sulla part. __________ RFD __________ sarebbero stati sottratti attrezzi da
lavoro lasciati sul posto dai coniugi __________, sarebbero stati depositati
rifiuti ed ignoti sarebbero entrati a raccogliere nocciole.
F. Con
sentenza 29 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Per
l'Esecutivo cantonale, lo sfalcio o la cura di piante da frutta su un fondo di
superficie assai ridotta da parte di chi si occupa di agricoltura a livello
amatoriale non giustifica la presenza in loco di attrezzi particolari. Il fondo
potrebbe essere coltivato anche senza una recinzione che contrasterebbe insanabilmente
con la politica pianificatoria cantonale. Il progetto non sarebbe in
connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del terreno
né destinato a consentire l'esercizio di attività agricole o d'allevamento, e
pertanto non può essere approvato con un permesso ordinario. Non sono neppure
dati i presupposti per un'eccezione giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT: le opere
previste infatti non risponderebbero al requisito dell'ubicazione vincolata, e
lederebbero gli interessi della coltivazione agricola al mantenimento
dell'integrità di una superficie agricola di primaria importanza e non si giustificherebbero
per la gestione agricola, gli argomenti sollevati dai ricorrenti essendo
soggettivi, di comodo e irrilevanti. Al rilascio del permesso si opporrebbero
interessi preponderanti legati a esigenze di protezione della natura e del
paesaggio, alla salvaguardia ed alla pianificazione del territorio.
G. Con ricorso
15 dicembre 2000 i coniugi __________ sono insorti davanti a questo tribunale
chiedendo il rilascio della licenza. Essi censurano che il Consiglio di Stato
non si sia pronunciato sulla necessità della procedura edilizia ordinaria e che
non sia stato esperito un sopralluogo, di cui rinnovano la richiesta. Ribadiscono
la conformità alla funzione di zona del progetto e l'esigenza di cintare il
fondo e di potervi depositare gli attrezzi per poterlo sfruttare razionalmente.
Contestano che vi sia un contrasto con interessi agricoli preponderanti alla
salvaguardia e gestione razionale del terreno agricolo. Subordinatamente
sostengono che sono dati i requisiti di applicazione dell'art. 24 LPT, le opere
essendo conformi alla zona agricola e pertanto di ubicazione vincolata.
Ritengono la decisione impugnata contraria al principio di proporzionalità e
contraddittoria, siccome parla sia di "superficie agricola di primaria
importanza" che di "superficie assai ridotta".
Invocano la disparità di trattamento rispetto ai confinanti, censura già
sollevata ma non esaminata dal Consiglio di Stato in violazione del diritto di
essere sentito. Chiedono di essere sentiti.
H. Il
municipio non ha formulato particolari osservazioni, non opponendosi ad un eventuale
riesame della decisione, mentre le autorità dipartimentali si sono riconfermate
nelle proprie posizioni ed il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del
gravame.
I. Con
scritto 5 luglio 2001, trasmesso in copia a questo tribunale, il municipio ha
intimato agli insorgenti un rapporto di contravvenzione per avere abusivamente
costruito un muro e depositato e spianato materiale vario per la sistemazione
parziale del fondo e dell'accesso, il tutto sul fondo in rassegna e senza
disporre di nessuna autorizzazione. Con raccomandata 12 luglio 2001 i ricorrenti
hanno prodotto in questa sede copia delle loro relative osservazioni oltre ad
ulteriore documentazione fotografica.
L. Con
scritto 22 ottobre 2001 i ricorrenti hanno comunicato di avere da poco subito
il furto di utensili agricoli depositati sul fondo ed il danneggiamento
dell'orto da parte di "un animale di grosse dimensioni", fatti
denunciati alle forze dell'ordine, che avrebbero in particolare costatato i
danni al terreno.
M. Il 29
ottobre 2001 il municipio ha informato questo tribunale di avere inflitto una
multa di 100.- fr. a ciascuno dei qui insorgenti per abusi edilizi compiuti sul
mappale in rassegna.
Considerato, in diritto
- 1.1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Il gravame,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone legittimate a
ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'esperimento di un sopralluogo non appare infatti necessario all'evasione
della pratica, in quanto le prove ed in particolare le fotografie agli atti
permettono di formarsi un'idea sufficientemente precisa della situazione dei
luoghi e dell'oggetto della contestazione. Neppure la postulata audizione
personale dei ricorrenti è necessaria, in quanto non appare idonea a procurare
al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il
giudizio. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde,
garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo
sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125
I 209 consid. 9b e rinvio; 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e rinvii; Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146) , ciò che i ricorrenti
hanno potuto diffusamente fare con il gravame in oggetto.
1.2. I ricorrenti invocano una violazione
del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) in relazione al rifiuto del
Consiglio di Stato di procedere ad un sopralluogo, di cui si è già detto, ed al
fatto che non abbia esaminato le censure in merito all'applicabilità della
procedura della domanda di costruzione ed alla disparità di trattamento. Trattandosi
di censure che questo tribunale può esaminare con pieno potere cognitivo ed in
merito alle quali i ricorrenti hanno potuto diffusamente argomentare,
l'eventuale difetto verrà comunque sanato nell'ambito della presente decisione.
-
I
ricorrenti sostengono che non sarebbe applicabile la procedura ordinaria della
domanda di costruzione per la recinzione in esame. A torto. A prescindere dal
fatto che si potrebbe dubitare della loro buona fede, visto che da un lato essi
hanno presentato la loro domanda e ne hanno accettato la trattazione in quella
forma, e d'altro canto dimenticano che il progetto non comprende solo la
recinzione ma, nella medesima domanda, anche un deposito attrezzi, l'argomento
è infondato e comunque ininfluente. Infatti giusta l'art. 25 cpv. 2 LPT, per
tutti i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili, l'autorità cantonale
competente decide se siano conformi alla zona o se un'eccezione possa essere
autorizzata. La LPT prevede quindi la necessità di sottoporre ad un'istanza
cantonale tutte le domande di costruzione inerenti edifici o impianti ubicati
fuori dalle zone edificabili. Ciò che era in casu imprescindibile, e che la
procedura ordinaria della domanda di costruzione con il suo usuale iter ha
consentito di fare.
-
Il 1.
settembre 2000 è entrata in vigore la modifica della legge sulla pianificazione
del territorio del 20 marzo 1998 (nLPT) e la nuova Ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (nOPT). Giusta l'art. 52 nOPT
le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova
legislazione sono giudicate secondo il nuovo diritto. Le procedure ricorsuali
pendenti sono però portate a termine secondo il diritto previgente, nella
misura in cui il nuovo diritto non sia più favorevole al richiedente.
Circostanza questa che in concreto non si realizza (cfr. art. 22 e 24 vLPT e
nLPT). È dunque il diritto previgente che va qui applicato.
-
4.1. Di
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT). Nelle zone agricole possono essere rilasciate autorizzazioni per
interventi che siano in connessione sufficientemente stretta con
l'utilizzazione agricola del terreno o destinati a consentire l'esercizio di
certe attività agricole o di allevamento (cfr. DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273;
DFGP, Commento alla LPT, Berna 1981, n. 1 ad art. 16; A. Scolari, Commentario,
-
ed., ad art. 67 LALPT, n. 489 seg.).
Edifici e impianti devono dunque essere
adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione,
ai bisogni oggettivi di tali attività (DTF 114 Ib 131).
4.2. Il fondo in rassegna è ubicato in zona
agricola dal piano regolatore comunale ed in zona SAC secondo il Piano
direttore cantonale. Si deve in primo luogo esaminare se l'intervento in
rassegna sia effettivamente conforme alle disposizioni pianificatorie di
diritto federale e cantonale applicabili e se rispetta il diritto comunale.
4.3. I ricorrenti affermano che la cinta
servirebbe a delimitare la loro proprietà e ad impedire l'accesso al fondo a
terzi che potrebbero asportare materiale o prodotti della terra dal frutteto o
dall'orto che affermano di volere realizzare. La recinzione servirebbe inoltre
a proteggere il fondo ed i prodotti della prospettata attività agricola
accessoria dall'invasione di mucche, che pascolano sui terreni adiacenti.
La coltivazione di alberi da frutta ed
ortaggi costituisce a non averne dubbio un'attività agricola ai sensi dell'art.
16 LPT (cfr. C. Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Coira 1991, n. 205). Nel
processo produttivo che caratterizza questo genere di attività, la recinzione
del fondo per proteggere gli alberi rispettivamente gli ortaggi e la vite dagli
animali non costituisce tuttavia una necessità imprescindibile. Gli alberi da
frutta, la vite e gli ortaggi possono senz’altro essere coltivati con successo
anche senza la recinzione. Per proteggerli dalle mucche che durante alcuni
periodi dell'anno pascolano sul fondo vicino, come pure da cervi o cinghiali, è
sufficiente una protezione individuale della pianta con la posa di una rete
attorno al fusto, rispettivamente la posa di una rete che delimiti la zona più
a rischio dell'orto, o l'installazione di un pastore elettrico che impedisca
agli animali di accedere al fondo. Non occorre posare opere di cinta stabili e
permanenti sull'intero fondo. Non trattandosi di un'opera indispensabile
all'esercizio dell'attività agricola che i ricorrenti intendono promuovere sul
loro fondo, a maggior ragione vista la modesta entità di tale attività svolta a
titolo accessorio, si deve escludere che la recinzione sia conforme alla
funzione agricola assegnata alla zona di utilizzazione in cui verrebbe
realizzata. Dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione non
può quindi essere rilasciata.
4.4. I ricorrenti affermano che il deposito
attrezzi servirebbe per gli attrezzi ed i macchinari utilizzati per
svolgere l'attività accessoria prevista sul fondo. La coltivazione di alberi da
frutta, della vite e di un orto costituisce a non averne dubbio e come già indicato
un'attività agricola ai sensi dell'art. 16 LPT (cfr. C. Bandli, Bauen
ausserhalb der Bauzonen, Coira 1991, n. 205). Bisogna esaminare se il previsto
deposito costituisce una necessità per svolgere tale attività. Nella sua presa
di posizione del 22 maggio 2000 la Sezione dell'agricoltura non si é opposta
alla realizzazione del manufatto a condizione che esso fosse "di
tipologia semplice, senza fondazioni e limitato allo stretto necessario per la
cura del fondo, oltre che ubicato ai piedi della scarpata in prossimità
dell'accesso", senza contestarne le dimensioni come eccessive e
chiedendo di fatto unicamente che ne fosse cambiata l'ubicazione. Il suo successivo
scritto 17 luglio 2000 non smentisce questa presa di posizione, per cui il fatto
che il Dipartimento del territorio abbia mantenuto la propria opposizione richiamandosi
al preavviso che in realtà era negativo solo per quanto attiene la recinzione
ma non per il deposito attrezzi a condizione di modificarne l'ubicazione si
spiega solo come una manifesta inavvertenza.
Il principio di proporzionalità vieta
infatti di respingere domande di costruzione non conformi al diritto, quando il
difetto può essere facilmente corretto rilasciando una licenza subordinata a condizioni
accessorie. Orbene, in concreto, il pregiudizio ravvisato implicitamente dalla
Sezione dell'agricoltura alla gestione agricola del fondo per il deposito
attrezzi può essere facilmente eliminato, imponendone lo spostamento ai piedi
della scarpata in prossimità dell'accesso, vale a dire nella parte ovest del
fondo.
Con questa modifica vengono in sostanza a
cadere i motivi che si opponevano al rilascio di una licenza edilizia fondata
sull'art. 22 LPT, dato che così conformemente alla valutazione dell'autorità
dipartimentale il manufatto presenta una sufficiente connessione con la
funzione agricola del fondo e viene a trovarsi in una posizione non pregiudizievole
al razionale sfruttamento dello stesso. La possibilità di realizzare il
deposito permetterà del resto anche di ridurre i rischi di furti di utensili
ripetutamente lamentati dai ricorrenti.
- 5.1.
Occorre ora esaminare se l'intervento di posa della cinta possa beneficiare di
un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
In base a tale norma, al di fuori delle zone
edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la
costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi
alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro
destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se
non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono
essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442,
consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Determinante per la valutazione degli
opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi della pianificazione
del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28, consid. 3; 114 Ib 268,
consid. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi
volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art.
3 cpv. 2 lett. a LPT).
5.2. La posa di una cinta a parziale
recinzione di un fondo situato fuori della zona edificabile al fine d'impedire
l’accesso ad estranei od animali non risponde al requisito dell'ubicazione
vincolata sancito dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT.
La destinazione dell’opera non esige invero
un’ubicazione fuori della zona edificabile. Lo scopo protettivo, perseguito
dalla recinzione, può essere conseguito tanto all'interno, quanto all'esterno
della zona edificabile. Dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare
l'opera fuori della zona edificabile.
L'assetto pianificatorio del fondo non
permette di giungere a diversa conclusione. Per l’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT
l’ubicazione vincolata, in senso positivo o negativo, deve scaturire unicamente
dalla destinazione dell’intervento edilizio. Deve, in altri termini, costituire
un’esigenza insita nelle finalità della costruzione, indipendente
dall’ubicazione del fondo. Non può essere dedotta dalla destinazione
dell’intervento considerata per rapporto alla situazione del fondo dal profilo
pianificatorio. Diversamente, l’ubicazione vincolata finirebbe per essere
determinata dalla stessa ubicazione del fondo e non dalla destinazione
dell’opera.
Per gli stessi motivi, neppure
l'utilizzazione del fondo prospettata dai ricorrenti permette di ravvisare
nella recinzione gli estremi di un'opera ad ubicazione vincolata. Al pari del
suo azzonamento, nemmeno la destinazione agricola del fondo è atta a dimostrare
l'adempimento del requisito posto dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT.
Qualsiasi opera che non può essere autorizzata in via ordinaria, siccome non
conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2
lett. a LPT), potrebbe altrimenti essere posta al beneficio di
un'autorizzazione eccezionale retta dall'art. 24 cpv. 1 LPT soltanto perché
insiste su un fondo utilizzato in parte in conformità di tale funzione. Ne
discende che già dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT la licenza non può
essere rilasciata.
Il diniego della licenza si giustifica comunque
anche dal profilo dell'art. 24 cpv. 2 lett. b LPT. La recinzione si porrebbe
infatti in contrasto insanabile con gli interessi preponderanti della politica
agricola perseguita dalla pianificazione territoriale, che mirano al
mantenimento di fondi agricoli contigui liberi idonei alla coltivazione e ad
uno sfruttamento razionale del suolo. Vero è che dalle foto in atti sembrerebbe
che il fondo sia almeno in parte delimitato dai resti di preesistenti muri a
secco, che già attualmente osterebbero alla libera contiguità dei fondi
agricoli, come pure che la Sezione dell'agricoltura si è espressa in modo
ambiguo sull'eventuale ammissibilità di una cinta tramite siepe verde, che pure
osterebbe alla contiguità dei fondi. Tuttavia la questione non necessita di ulteriore
approfondimento in quanto da un lato oggetto di esame è la posa di una cinta
metallica e non quella di una siepe, e d'altro canto l'esistenza di precedenti
manufatti in contrasto con il diritto attualmente applicabili non consente di
realizzarne di ulteriori, nuovi, atti a pregiudicare ulteriormente gli scopi
perseguiti dalla pianificazione territoriale. La norma è senz'altro
giustificata da importanti interessi pubblici di natura pianificatoria e di
protezione ambientale che appaiono preminenti rispetto all'interesse soggettivo
del singolo.
-
Invano i
ricorrenti invocano il principio della parità di trattamento nell'illegalità
sancito dall'art. 8 Cost. al fine di ottenere il rilascio del permesso di
costruzione. Aperta può restare la questione a sapere se altre recinzioni si
trovano in fondi fuori zona edificabile nei dintorni ed a quando risale la loro
posa. L'applicazione del diritto sulla pianificazione del territorio fuori
delle zone edificabili compete all'autorità cantonale (art. 25 cpv. 2 LPT, 7
cpv. 5 LE). In tale ambito i comuni non godono di alcuna autonomia, eccetto che
il diritto comunale contenga disposizioni più restrittive rispetto alla
legislazione federale. Il rimprovero sollevato dagli insorgenti va dunque
valutato in considerazione dell'intero territorio cantonale e non limitatamente
al territorio del comune di __________ o ad una zona particolare di esso.
Appare pertanto chiaro che la censura va respinta. D'altra parte i ricorrenti
non sostengono che in Ticino vige una tale pratica: tanto meno lo dimostrano.
In ogni caso, anche se una prassi in tale senso fosse provata, gli interessi
preminenti di tutela del territorio e del paesaggio perseguiti dalla LPT
imporrebbero a questo tribunale di scostarsene (A. Scolari, Commentario, n. 528
ad art. 71/72 LALPT).
-
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso può essere parzialmente accolto,
annullando parzialmente la decisione di rifiuto della licenza ed il giudizio
governativo che la conferma. Gli atti vanno trasmessi al municipio di
__________ affinché rilasci ai ricorrenti il permesso di costruire il deposito
attrezzi imponendone lo spostamento ai piedi della scarpata in prossimità
dell'accesso, vale a dire nella parte ovest del fondo.
La tassa di giustizia, ridotta a ragione
della parziale soccombenza, è compensata con le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 e 29 Cost.; 1, 3, 16, 22, 24 e 25
cpv. 2 LPT; 52 OPT; 67, 71, 72 e 75 LALPT; 7, 21 LE; 47 RALE; 17 NAPR; 1 segg.
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la
decisione 9 agosto 2000 del municipio di __________ e la decisione 29 novembre
2000 del Consiglio di Stato (n. 5337) sono annullate;
1.2. gli
atti sono rinviati al municipio di __________ affinché rilasci ai ricorrenti la
licenza per la costruzione del deposito attrezzi imponendone l'ubicazione sul
lato ovest del fondo, come al considerando n. 4.4.
-
La tassa di
giudizio è compensata con le ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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