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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.289
Data decisione, Autorità:
25.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00289
Lugano
25 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 novembre 2000 di
contro
la decisione 25 ottobre 2000 del Consiglio di Stato
(no. 4668) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 27 aprile 2000 con cui il municipio di __________ ha ordinato
loro di destinare a residenza primaria la casa d'abitazione di cui sono
proprietari nel nucleo del paese;
viste le risposte:
-
24 novembre 2000 del
comune di __________;
-
29 novembre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
6 dicembre 2000 del
Dipartimento del territorio, SPU;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 15
agosto 1988 i ricorrenti hanno acquistato una vecchia casa d'abitazione nel
nucleo di __________ (art. no. __________ RF);
che il 18 ottobre 1988 il municipio li ha
informati che, stando al PR adottato dal consiglio comunale il 30 giugno
precedente, la casa avrebbe potuto essere utilizzata solo come residenza primaria;
che il 3 dicembre 1988 i ricorrenti hanno
chiesto al municipio il permesso di riattare la casa come residenza secondaria;
che il 3 maggio 1989 il municipio ha
respinto la domanda, ritenendola in contrasto con il summenzionato vincolo di
PR;
che __________ e __________ hanno impugnato
la decisione davanti al Consiglio di Stato;
che in quella sede i ricorrenti hanno
chiesto che il permesso fosse loro rilasciato per utilizzare la casa come
residenza primaria;
che il 24 agosto 1990 il municipio ha
rilasciato la licenza per riattare l'immobile come residenza primaria;
che il 18 ottobre 1996 __________ e
__________ hanno chiesto al municipio il permesso di utilizzare la casa come
residenza secondaria;
che il 29 ottobre 1996 il municipio ha
rilasciato il permesso richiesto sino alla fine del 1997;
che il 27 aprile 2000 il municipio ha
ordinato ai ricorrenti di ripristinare l'uso residenziale primario a far tempo
dal 1. giugno 2000, vietando nel contempo l'utilizzo dell'immobile quale residenza
secondaria;
che contro questa decisione __________ e
__________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una proroga
sino a tutto il 2003 per trasferire il domicilio a __________;
che con giudizio 25 ottobre 2000 il
Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo che nulla giustificasse un
ulteriore differimento del termine fissato per il ripristino della destinazione
autorizzata;
che contro il predetto giudizio i
soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendogli di "rivedere la pratica";
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che ne chiede il
rigetto con argomenti di cui si dirà qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione
attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono certe;
che nella misura in cui nella richiesta di
"rivedere la pratica" può essere ravvisata una domanda di
annullamento o di modifica del giudizio impugnato, il ricorso può essere
esaminato nel merito;
che i ricorrenti non contestano la
legittimità dell'ordine di ripristino: né potrebbero contestarlo con successo,
considerata la chiara base legale sulla quale si fonda;
che dall'insieme delle allegazioni
sviluppate in questa sede e davanti alle istanze inferiori si può soltanto
dedurre che i ricorrenti postulano una proroga del termine assegnato per il
ripristino della destinazione autorizzata, rispettivamente ammissibile;
che questa richiesta può essere esaminata
soltanto nei limiti di una verifica dell'adeguatezza del termine fissato dal
municipio;
che in quest'ottica la decisione sfugge a
qualsiasi critica: considerati gli antefatti, il termine fissato dall'autorità
comunale appare più che ragionevole;
che il ricorso, in quanto ricevibile, va
quindi senz'altro respinto, addebitando agli insorgenti tassa di giustizia e
ripetibili;
che, abbondanzialmente, si può ancora
rilevare che i ricorrenti non sono tenuti a portare il loro domicilio a
__________: possono benissimo tenere la casa chiusa ed inutilizzata o locarla
ad inquilini domiciliati nel comune; basta che non la utilizzino per
trascorrervi le vacanze;
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE; 22 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
fr. 300.- al comune di __________ a titolo di ripetibili;
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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