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Numero d'incarto:
52.2000.283
Data decisione, Autorità:
04.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00283
Lugano
4 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 novembre 2000 di
contro
la decisione 17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato
(no. 4506) che annulla la decisione 14 giugno 2000 con cui il municipio di
__________ gli ha negato il permesso di vendere come residenza secondaria un
rustico situato nella zona del nucleo (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 18
aprile 2000 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di vendere come residenza secondaria un rustico situato nella zona del
nucleo (part. n. __________ RF), che da oltre dieci anni è utilizzato come residenza
primaria;
che con decisione 14 giugno 2000 l'autorità
comunale ha respinto la domanda, ritenendola in contrasto con le norme di PR
che limitano l'insediamento di residenze secondarie;
che con giudizio 17 ottobre 2000 il
Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro
di esso inoltrato da __________;
che nei considerandi del giudizio, il
Governo ha rilevato che il rustico poteva essere venduto a chiunque;
determinante sarebbe stato esclusivamente l'uso che ne sarebbe stato fatto;
uso, che avrebbe comunque dovuto rimanere di natura residenziale primaria;
che __________ impugna il predetto giudizio
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga autorizzato
l'uso residenziale secondario;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, mentre il municipio di __________ rinuncia a presentare osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che all'insorgente va negata la
legittimazione attiva; egli ha infatti chiesto ed ottenuto l'annullamento della
decisione municipale impugnata; considerato che i motivi della decisione non
crescono in giudicato formale, non è quindi gravato dalla risoluzione
governativa in esame;
che già per questo motivo, il ricorso, di
per sé tempestivo, va respinto siccome irricevibile;
che ad ogni buon conto va rilevato che
richieste come quella inoltrata dal ricorrente al municipio di __________
configurano domande di costruzione per cambiamento di destinazione: esse vanno
quindi proposte, esaminate e decise secondo la procedura di rilascio del
permesso di costruzione; procedura che in concreto è stata completamente
ignorata e che dovrà essere promossa dal ricorrente, qualora intenda conseguire
l'autorizzazione in questione;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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