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Numero d'incarto:
52.2000.232
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00232
Lugano
20 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 di
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 30 agosto 2000 (n. 3362) del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la
decisione 10 febbraio 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata
di quattro mesi;
vista la risposta 3 ottobre
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
gennaio 2000, alle ore 03.00, __________ è stato sorpreso a circolare in stato
di ebrietà. Le analisi del sangue hanno permesso di accertare un tasso
alcoolemico del 1,94 - 2,51 per mille. La polizia ha immediatamente disposto
nei suoi confronti il sequestro della licenza di condurre e gli ha intimato il
divieto di circolare con veicoli a motore fino a decisione dell'autorità competente.
B. A seguito
della suddetta infrazione, la Sezione della circolazione ha revocato a
__________ la licenza di condurre (già ritirata al momento dell'accertamento
dell'infrazione) a scopo di ammonimento per la durata di quattro mesi, dal 18
gennaio 2000 al 17 maggio 2000 inclusi, autorizzando in tale periodo la guida
di ciclomotori. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo. Il
provvedimento è stato reso in virtù degli art. 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1
lett. b, 31 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1 e 2 ONC.
C. Con decreto
d'accusa 10 aprile 2000, cresciuto in giudicato, il Procuratore pubblico ha
proposto la condanna di __________ alla pena di 30 giorni di detenzione sospesi
per un periodo di prova di 3 anni e al pagamento di una multa di fr. 1'200.-
per circolazione in stato di ebrietà.
D. Con
decisione 30 agosto 2000 l'Esecutivo cantonale ha respinto il ricorso, cui era
stato restituito l'effetto sospensivo il 1. marzo 2000, inoltrato da __________
contro il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione.
In estrema sintesi, il Consiglio di Stato ha ritenuto la durata del
provvedimento di revoca adeguata alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità.
E. Contro la
predetta decisione governativa __________ insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando la riduzione del periodo di revoca a due
mesi. Ammessi i fatti, il ricorrente invoca il principio di proporzionalità,
ponendo in rilievo la necessità di condurre per motivi professionali e la sua
buona reputazione quale conducente. Rileva inoltre che il periodo in cui è
rimasto senza licenza di condurre, circa un mese, gli ha permesso di "capire
la violazione commessa e di pagarne le conseguenze".
F. Il
Consiglio di Stato propone, per contro, di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno
potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace
a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK
auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.,
STA 21.10.1996 in re T.).
- 3.1. La
licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha guidato in stato
di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).
La revoca a titolo di ammonimento ha per
scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione stradale e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv.
2 OAC).
La durata della revoca della licenza di
condurre è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa deve essere di
almeno due mesi, se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv.
1 lett. b).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della
colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
3.2. La
legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave
minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di
comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di
condurre, nonché regole particolarmente severe per casi di recidiva
(Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,
N. 2457).
Di norma si ammette che il rischio - anche
solo astratto - per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con
l'aumentare del tasso di alcoolemia presente nell'organismo del conducente di
un veicolo. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione
del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore
(Schaffhauser, op. cit., N. 2457 e 2458).
-
In
concreto, la colpa di __________ è indubbiamente grave. Il 18 gennaio 2000 egli
ha infatti circolato alla guida della propria autovettura in stato di ebrietà,
con una concentrazione alcoolica dell'1,94 - 2,51 per mille. Da tali -
incontestate - risultanze emerge con estrema chiarezza che ricorrono gli
estremi per la revoca obbligatoria della licenza di condurre ai sensi dell'art.
16 cpv. 3 lett. b LCStr.
-
5.1. Il
ricorrente, dipendente della __________ di __________, società che si occupa
del commercio di bestiame e di carne all'ingrosso, allega di avere una necessità
professionale di disporre della licenza di condurre.
5.2. La giurisprudenza riconosce la
necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo
meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato
(DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli
comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R.
Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, p.
283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un
bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il
principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che
misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla
revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione
se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve
essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi
importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale
stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza
di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II
572 e ss., consid. 2c).
5.3. Per __________ la necessità della
licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta
ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la situazione
dell'insorgente non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe
altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale
dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.
Dallo scritto 7 febbraio 2000 di __________,
controfirmato dal datore di lavoro, risulta che l'insorgente presso la
__________ svolge anche mansioni che richiedono l'uso di un autoveicolo
(rappresentante di vendita, consegna della merce con furgone frigorifero,
responsabile del trasporto del bestiame vivo con furgone, nonché, in caso di
gelo salatura serale con trattore presso l'azienda agricola di __________) e
che le soluzioni alternative per ovviare all'impossibilità di condurre veicoli
a motore, oltre a non soddisfare le esigenze della società, incidono negativamente
anche sul suo stipendio mensile. Il ricorrente ha comunque la possibilità di
svolgere le mansioni che non richiedono l'uso di un autoveicolo,
rispettivamente non vi è alcun rischio concreto di perdita del posto di lavoro,
trattandosi peraltro di un periodo di tempo limitato (2 mesi e mezzo). In
quanto esposto da __________, alla luce della citata giurisprudenza, si possono
dunque ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole
comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione
anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per
dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali
inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque
essere ovviati.
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione commessa __________, della colpa che gli è
imputabile per l'accaduto, della reputazione di cui gode quale conducente e del
fatto che non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a
motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato
nei suoi confronti di appare del tutto conforme al diritto e alla prassi
normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della
revoca in 4 mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio
della proporzionalità.
-
Stante
tutto quanto precede, il ricorso va respinto.
La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1
lett. b, 32 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 2 cpv. 1 e 2 ONC; 10
LALCStr; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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