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Numero d'incarto:
52.2000.207
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2000.207
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1 settembre 2000 della
patrocinata da: avv. __________
Contro
la decisione 23 agosto 2000, no. 001/2000, con cui
la Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della
professione di impresario costruttore (CV LEPIC) le ha inflitto una multa di
fr. 6'000.– per esercizio abusivo della professione di impresario costruttore;
viste le osservazioni 14
settembre 2000 della CV LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13
gennaio 1995 __________, amministratore unico della __________ e dell’allora
__________, ha presentato all’Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti una
domanda volta in sostanza a sostituire l’iscrizione della __________ all’albo
cantonale delle imprese di costruzione con quella della ricorrente, in virtù
della preventivata assunzione dell’attività commerciale della __________ da
parte della ricorrente.
Ritenuti
inadempiuti i requisiti professionali di legge per una nuova iscrizione
all’albo della __________, la CV LEPIC ha ripetutamente subordinato la
richiesta di sostituzione avanzata dalla ricorrente alla completa assunzione di
attivi e passivi della __________. Ciò non è mai avvenuto in quanto il Pretore
di Locarno Campagna in data 18 agosto 1999 ha decretato il fallimento della
__________ (pubblicazione FUSC __________ pag. __________ del __________).
B. Il 17
novembre 1999 la CV LEPIC ha invitato la ricorrente a presentare una nuova
istanza di iscrizione all’albo delle imprese recante il nome di un responsabile
tecnico che soddisfacesse i requisiti professionali previsti dall’art. 5 cpv. 1
e cpv. 3 LEPIC.
Il 10
aprile 2000 la ricorrente ha inoltrato un’istanza di iscrizione, indicando
quale responsabile tecnico l’ing. __________, iscritto all’albo OTIA dal 1
marzo 2000.
C. Il 2 maggio
2000, su segnalazione 26 aprile 2000, la CV LEPIC ha intimato alla __________
di sospendere i lavori da impresario costruttore che stava eseguendo
nell’ambito della realizzazione di due case unifamiliari site ai mappali no.
__________ e __________ RT in località __________ nel comune di __________.
L’ordine è stato impartito in quanto la ricorrente non era a quel tempo ancora
iscritta all’albo delle imprese e non era quindi abilitata ad eseguire i lavori
di costruzione giusta l’art. 4 LEPIC. Contemporaneamente e per lo stesso motivo
è stato aperto un procedimento contravvenzionale a suo carico.
Con decisione 30 giugno 2000 la __________ è stata iscritta all’albo delle imprese.
D. Disattese
le osservazioni della ricorrente, secondo cui essa avrebbe sempre posseduto i
requisiti per essere iscritta all’albo delle imprese, il 23 agosto 2000 la CV
LEPIC le ha inflitto una multa di fr. 6'000.– per violazione dell’art. 4 LEPIC.
La risoluzione è stata resa in considerazione del fatto che la __________ al
momento dell’infrazione non era ancora iscritta all’albo delle imprese, e che i
lavori ad essa deliberati superavano pacificamente l’importo di fr. 30'000.–
fissato dall’art. 4 cpv. 3 LEPIC.
E. Contro
questa decisione il 1 settembre 2000 la __________ è insorta davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. Ha sostenuto
che la risoluzione in parola sarebbe lesiva della libertà economica e del
principio della buona fede. In virtù del principio della proporzionalità ha
postulato in via subordinata la riduzione della multa a fr. 500.–.
F. All’accoglimento
del ricorso si oppone la CV LEPIC, le cui osservazioni verranno – per quanto
necessario – riprese in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 17 cpv. 2
LEPIC), la legittimazione attiva della ricorrente certa (art. 43 PAmm) e la
tempestività dell’impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm). Il gravame è
pertanto ricevibile in ordine.
1.2.
Considerata la natura delle contestazioni da risolvere, l’impugnativa può
essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
L’audizione del denunciante richiesta dalla ricorrente non appare invero atta a
procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
-
Sono
considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone
e le ditte individuali che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono
lavori di sopra- e sottostruttura; non sono ritenute tali le professioni
artigianali e di rami affini (art. 1 cpv. 2 LEPIC). L’esercizio della
professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2
LEPIC). È istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio
della loro attività, nel quale si ha il diritto ad essere iscritti a determinate
condizioni stabilite dalla legge (cfr. i combinati disposti degli artt. 3 cpv.
2 e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC). Sono abilitate a svolgere lavori di sopra e
sottostruttura le imprese iscritte all’albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace
all’applicazione della LEPIC l’esecuzione a titolo professionale di lavori di
modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche
da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza
l’ausilio di attrezzature importanti. Sono considerati di modesta importanza i
lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di fr. 30'000.– (art.
4 cpv. 2 e 3 LEPIC). La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita
dalla CV LEPIC con l’ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.– e/o la
radiazione dall’albo (art. 16 LEPIC).
-
3.1.
Nell’evenienza concreta sono stati affidati alla ricorrente i lavori di edificazione
di due case d’abitazione unifamiliari strutturate su 3 piani con un volume
complessivo di mc 1424 e un costo quantificato nel formulario della domanda di
costruzione in fr. 320'000.- per abitazione. Questi lavori non rientrano nelle
opere di modesta importanza o particolarmente semplici, eseguibili senza
attrezzature importanti. Premessa l’attendibilità del preventivo di costo di
320'000.– per edificio, le opere da capomastro svolte dalla ricorrente non
possono che eccedere l’importo di fr. 30'000.–. Tale deduzione non viene invero
messa in discussione nemmeno dalla ricorrente stessa.
Al momento dell’infrazione segnalata la ricorrente aveva già presentato
l’istanza d’iscrizione, non era però ancora stata iscritta regolarmente
all’albo delle imprese. L’infrazione addebitatale è stata pertanto
effettivamente commessa.
3.2. Per
stabilire se la sanzione pecuniaria inflitta alla ricorrente violi la legge,
disattendendo i principi di adeguatezza e proporzionalità, occorre valutare
l’insieme delle circostanze.
Nella specie è pacifico che la ricorrente si è resa autrice dei fatti che le
sono stati rimproverati non per negligenza ma intenzionalmente. __________, già
responsabile della __________, a suo tempo iscritta all’albo delle imprese, non
poteva infatti ignorare che l’esercizio della professione di impresario
costruttore nel Cantone è soggetto ad autorizzazione e che soltanto con
l’iscrizione dell’impresa al relativo albo, peraltro più volte sollecitata
dalla CV LEPIC, la ricorrente sarebbe stata abilitata ad eseguire i lavori di
sopra e sottostruttura sui cantieri di __________.
Va d’altra parte ritenuto che la multa inflitta il 23 agosto 2000
contestualmente ai cantieri in questione rileva una violazione della LEPIC
limitata ad un breve lasso di tempo in quanto la ricorrente è stata
regolarmente iscritta all’albo delle imprese all’incirca due mesi dopo l’avvio
della procedura contravvenzionale.
Ponendo mente a queste circostanze la multa irrogata appare invero eccessiva.
Una riduzione della stessa da fr. 6'000.– a fr. 500.– appare invece un
provvedimento equo e riguardoso delle particolari connotazioni rivestite dal
fatto contravvenzionale.
-
La censura
secondo cui __________ sarebbe sempre stato in possesso dei requisiti
professionali necessari per l’iscrizione della ricorrente all’albo delle
imprese è inverosimile e va respinta. Sulla base degli atti egli non risulta
infatti essere in possesso di nessuno dei diplomi previsti dall’art. 5 LEPIC,
né di un titolo professionale riconosciuto in base alla legge sull’esercizio
della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989 (v. art. 5 cpv.
2 LEPIC). Il possesso dei necessari requisiti professionali non può essere
dedotto nemmeno dall’iscrizione all’albo della __________. Questa impresa era
infatti iscritta all’albo delle imprese non tanto per le qualifiche tecniche
del suo responsabile __________, quanto per il fatto che - in virtù della
sanatoria prevista dall’art. 14 vLEPIC - anche le imprese, le cui persone responsabili
non possedevano i requisiti professionali previsti dal vecchio regime (v. art.
2 vLEPIC), potevano venire iscritte all’albo.
-
La
ricorrente ravvisa nell’operato dell’autorità cantonale una lesione del
principio della buona fede e di tutela dell’affidamento. Anche questa censura
va respinta. La ricorrente non ha mai ricevuto assicurazioni in merito alla
legalità del suo modo di operare. Al contrario, la CV LEPIC ha più volte
espressamente subordinato la sostituzione all’albo delle imprese all’assunzione
di attivi e passivi della __________ da parte della ricorrente, indicando
chiaramente quale alternativa la designazione di un tecnico responsabile avente
i requisiti professionali richiesti dalla legge.
-
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono poste a
carico dello Stato secondo la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 LEPIC; 18,
28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza la multa inflitta alla __________, è ridotta a fr. 500.–.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà fr. 500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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