Administrative appeal declared inadmissible for formal defects

52.2000.189Other CourtSep 4, 2000Inadmissible

Summary

The Ticino Administrative Court ruled on an appeal against a State Council decision that had already declared inadmissible an appeal concerning access to an internal municipal report. After the court invited the appellant to cure formal defects within 10 days under a warning of inadmissibility, no compliant filing was submitted. The court therefore declared the appeal inadmissible and imposed a court fee of CHF 100 on the appellant.

Regest

Art. 46 of the Law of Procedure for Administrative Cases; Art. 9 PAmm: where an appeal is filed in defective form, the appellate court may grant a cure period and warn of inadmissibility. If the appellant fails to submit a proper appeal within the prescribed time, the appeal is inadmissible without further examination. The formal requirements under Arts. 28, 43 and 48 PAmm remain mandatory, and non-compliance after a valid cure order justifies non-entry and allocation of costs to the losing party.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2000.189

Data decisione, Autorità: 04.09.2000, TRAM

Incarto n. 52.2000.00189

Lugano 4 settembre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito

dal segretario: Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso del 12 luglio 2000 di


contro

la risoluzione 21 giugno 2000, no. 2597, del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso 23 marzo 2000 dell'insorgente interposto contro la decisione 6 marzo 2000 del municipio di __________, con la quale non gli viene concessa l'autorizzazione alla visione del rapporto interno della cancelleria;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

A. Il 12 luglio __________, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 21 giugno 2000, no. 2597, del Consiglio di Stato.

B. Il 13 luglio 2000 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:

"in possesso del suo scritto citato a margine, le comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:

"Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.

Esso deve contenere:

  • la menzione della decisione querelata;

  • una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

  • una breve motivazione;

  • le conclusioni del ricorrente.

Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.

Richiamato l'art. 9 PAmm le assegnamo un termine di 10 giorni per presentare il ricorso nella forma indicata, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile."

C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.

D. Nel caso concreto il ricorrente non ha redatto, malgrado la comminatoria il ricorso nelle forme di legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato irricevibile.

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giudizio di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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