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Numero d'incarto:
52.2000.168
Data decisione, Autorità:
30.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00168
Lugano
30 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 giugno 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 maggio 2000, no. 2114, del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
risoluzione 29 marzo 2000, no. a.14165/SE, con la quale la Sezione della
circolazione gli ha revocato per sette mesi e mezzo la licenza di condurre;
vista la risposta 27 giugno
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28
ottobre 1999 la Sezione della circolazione ha revocato ad __________ la licenza
di condurre dal 15 febbraio al 29 marzo 2000. Malgrado tale provvedimento, il 6
marzo 2000, alle ore 7.20, il ricorrente è stato fermato dalla polizia alla
guida della vettura della società per la quale lavora.
Con decisione 29 marzo 2000 la Sezione della
circolazione ha prolungato il periodo di revoca fino al 29 settembre 2000, per
un totale di sette mesi e mezzo.
B. Contro tale
risoluzione il ricorrente si è aggravato al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento. Su richiesta del ricorrente il 18 aprile 2000 il Presidente del
Consiglio di Stato ha concesso l'effetto sospensivo all'impugnativa.
Il 23 maggio 2000 il Governo ha respinto il
gravame, confermando il provvedimento avversato. In sostanza, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che la misura disposta dalla Sezione della circolazione era
legittima e proporzionata alla fattispecie. Esso ha considerato che non erano
dati motivi tali da giustificare una riduzione del periodo di revoca.
C. Contro tale
pronuncia __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo in via principale una riduzione del periodo di revoca a due mesi ed
in via subordinata a quattro mesi, con facoltà di condurre durante gli orari di
lavoro (6.30 - 19.00) e di concordare il periodo di revoca. L’insorgente
sostiene di essersi posto alla guida soltanto per far fronte ad una situazione
d'emergenza. Durante il suo periodo di revoca egli aveva incaricato un
dipendente della carrozzeria presso la quale è impiegato, di occuparsi in sua
vece dell'apertura. Il 6 marzo è tuttavia stato svegliato dalla moglie di
quest'ultimo, per avvertirlo che il marito era stato ricoverato d'urgenza e che
pertanto non gli sarebbe stato possibile adempiere tale compito. Scosso dalla
notizia si è dunque posto al volante senza riflettere. Ha inoltre sottolineato
di non aver messo in pericolo alcuno, di godere di decennale buona reputazione
quale conducente e di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali.
Il provvedimento, che gli causerebbe gravi conseguenze personali e finanziarie,
non rispetterebbe pertanto il principio di proporzionalità. Ha infine chiesto
di essere sentito personalmente e di richiamare dalla carrozzeria presso la
quale lavora la documentazione relativa all'assenza del lavoratore
summenzionato, rispettivamente dalla Sezione della circolazione, dalla polizia
stradale e dalle due società con le quali ha stretto un contratto di servizio
carro-attrezzi gli incarti concernenti la sua persona
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, che si è riconfermato
nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
E. a) Con
decreto d'accusa 31 luglio 2000 il procuratore pubblico ha proposto la condanna
dell'insorgente ad una pena di 30 giorni di arresto, sospesi condizionalmente,
ed al pagamento di una multa di fr. 300.-- per violazione dell'art. 95 cifra 2
LCStr. Al decreto non è stata interposta opposizione.
b) Con scritto 13 settembre 2000 il
ricorrente ha posto in evidenza di non aver contestato i fatti addebitatigli e
di essere già stato punito a sufficienza con la pronuncia della sanzione penale
di cui si è appena detto.
Considerato, in
diritto
-
La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCStr, la
tempestività del gravame è certa (art. 46 PAmm), come pure la legittimazione
attiva di __________ (art. 43 PAmm). L'impugnativa è pertanto ricevibile
in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, integrati dalle risultanze
del procedimento penale. Non appare invece necessario procedere all'assunzione
delle prove notificate dall'insorgente, siccome insuscettibili di procurare a
questo tribunale elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 PAmm). Va pure
respinta la richiesta di essere udito oralmente. Infatti, né la legislazione
cantonale né quella federale garantiscono alla parte un simile diritto, essendo
sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (DTF 117
II 132, consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, Bellinzona/Cadenazzo 1988, n. 141 e 146); facoltà, questa, che
il ricorrente ha ampiamente sfruttato. L'incarto della Sezione della
circolazione è peraltro stato prodotto dal Consiglio di Stato con la propria
risposta.
-
Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di
tale norma, sia in ambito penale che in ambito di procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere
cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a
libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
Berna 1995, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des
Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R.
Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr, San Gallo 1995).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I
limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non
trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6
CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
-
La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art.
16 cpv. 2 1. periodo LCStr). La durata della revoca è stabilita secondo le
circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno sei mesi, se il conducente,
nonostante la revoca della licenza, ha guidato un veicolo a motore (art. 17
cpv. 1 lett. c 1. periodo LCStr). Nel fissare la durata di tale provvedimento
l'autorità deve tener conto delle circostanze del caso. In particolare essa
deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto
conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso
del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
-
Nel caso
concreto i fatti addebitati ad __________ non sono contestati. L'insorgente
ammette di essersi posto alla guida malgrado la revoca pronunciata nei suoi confronti.
A giustificazione del suo comportamento, asserisce di essersi trovato in uno
stato di necessità.
Giusta l'art. 34 CP è dato uno stato di
necessità quando l'autore agisce per preservare un bene proprio da un pericolo
imminente e non altrimenti evitabile. Ora, appare evidente che nella fattispecie
non vi era alcun pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il ritardo
nell’apertura della carrozzeria non costituiva un pericolo imminente. Esso era
soltanto un banale contrattempo che avrebbe potuto essere facilmente evitato,
incaricando un altro dipendente dell'apertura o chiedendogli di passare a prendere
l'insorgente o chiamando un taxi. Quest'ultimo ha invece preferito porsi al
volante nella consapevolezza di disattendere il provvedimento adottato nei suoi
confronti (cfr. verbale d'interrogatorio 7 marzo 2000 e lettera 27 marzo 2000).
È dunque a giusta ragione che l'autorità dipartimentale gli ha revocato la
licenza di condurre.
- Va pure
confermato il periodo di revoca fissato dalla Sezione della circolazione.
5.1. Il Tribunale federale ha riconosciuto,
colmando in tal modo una lacuna della legge, che la durata minima del periodo
di revoca di sei mesi fissata dall'art. 17 cpv. 1 lett. c 1. periodo LCStr può
essere ridotta in casi particolarmente lievi analogamente all'art. 100
cifra 1 cpv. 2 LCStr. Se il conducente ha agito per una lieve negligenza,
si deve partire da una durata minima di un mese; in casi di negligenza grave o
d'intenzionalità la durata minima resta invece di sei mesi (DTF 124 II 103,
consid. 2a). L'alta Corte federale ha pure sottolineato che l'autorità
amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217, consid. 3a).
5.2. Nel caso concreto con decreto 31 luglio
2000 il ricorrente è stato condannato a 30 giorni di arresto ed al pagamento di
una multa di fr. 300.--. Ritenuto che tale pronuncia è cresciuta in giudicato,
gli accertamenti ivi operati nonché l'apprezzamento giuridico degli stessi sono
vincolanti anche per questo tribunale. In quella sede l'insorgente è stato
riconosciuto colpevole di violazione intenzionale dell'art. 95 cifra 2 LCStr,
avendo egli agito nella consapevolezza che gli era stata revocata la licenza di
condurre. Non è dunque dato un caso di lieve entità giusta l'art. 100
cifra 1 cpv. 2 LCStr e pertanto il periodo di revoca previsto all'art. 17 cpv.
1 lett. c non può essere ridotto. Nel fissare la durata del provvedimento a sei
mesi, l'autorità dipartimentale si è perciò limitata all'applicazione del
minimo legale, che non può essere ridotto. Va infine rilevato che il ricorrente
era stato avvisato che qualora si fosse posto alla guida durante il periodo di
revoca, lo stesso sarebbe stato prolungato di sei mesi (cfr. decisione 28
ottobre 1999 della Sezione della circolazione, cifra 4).
5.3. Al ricorrente non giova neppure
asserire di aver bisogno della licenza di condurre per motivi professionali,
ossia per far fronte all'attività che si svolge nella carrozzeria presso la
quale è impiegato. Come si è appena visto, la misura pronunciata nei suoi
confronti rappresenta già il minimo legale ammissibile e non vi è dunque spazio
per ulteriori sconti.
In ogni caso va rilevato che gli inconvenienti
da lui paventati accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e fanno
parte della funzione afflittiva di questa misura, voluta quale mezzo per
dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale.
D'altra parte la giurisprudenza riconosce la necessità professionale con
estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così
dire, il "posto di lavoro" per l'amministrato (autisti di
professione, conduttori di tassì, ecc.) o quando il fatto di non poter guidare
gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R.
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,
Berna 1995, nota 2441 e segg.; cfr. pure sentenza 8 agosto 1996 del Tribunale
federale pubblicata in: R. Schaffhauser, Die straf- und verwaltungsrechtliche
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Strassenverkehrsrecht 1992 bis 1999, San
Gallo 2000, no. 74). Ciò non è il caso nella fattispecie, in quanto il sostentamento
del ricorrente non dipende dalla licenza di condurre, potendo egli farsi
sostituire da uno dei suoi cinque colleghi nelle mansioni che richiedono la sua
presenza fuori sede. Per ulteriori suoi spostamenti egli potrà far capo ai
mezzi pubblici o farsi accompagnare da un collega o famigliare.
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità
non inderogabile a far uso di un veicolo per l'esercizio della professione
(art. 33 cpv. 2 OAC), il provvedimento pronunciato nei confronti di __________
appare del tutto conforme al diritto. Prolungando la durata della revoca di sei
mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio di proporzionalità.
-
Va infine
respinta la richiesta del ricorrente di concordare con la Sezione della circolazione
il periodo di revoca o di limitarne gli effetti alla fascia oraria non
lavorativa (19.00-6.30 e fine settimana). All'amministrato non compete alcun
diritto in tal senso. Secondo l'art. 34 cpv. 2 OAC, in casi di rigore - con
riserva di osservare la durata minima fissata dalla legge per tutte le
categorie - la revoca della licenza di condurre può essere decisa per durate
differenti, secondo le varie categorie di licenza. La legge non ammette
tuttavia la possibilità di differenziare il provvedimento secondo le fasce
orarie. D'altra parte ammettere il contrario significherebbe porsi in contrasto
con la natura afflittiva del provvedimento di revoca.
-
Il ricorso
è pertanto respinto. Con l'intimazione del presente giudizio diventa priva
d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 1. periodo, 17 cpv. 1
lett. c, 95 cifra 2, 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 33 cpv. 2 e 34 cpv. 2 OAC; 1
segg. PAmm; 10 LALCStr;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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