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Numero d'incarto:
52.2000.133
Data decisione, Autorità:
15.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00133
Lugano
15 giugno
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 maggio 2000 di
contro
la decisione 11 maggio 2000 (n. 805/00) della
commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8 aprile
2000 __________, nato nel __________, è stato ricoverato presso la clinica
psichiatrica cantonale (CPC) di Mendrisio per uno scompenso psichico.
B. Con ricorso
10 aprile 2000 __________ è insorto contro il collocamento, contestandone la
necessità, dinanzi alla commissione giuridica in materia sociopsichiatrica
(CGASP). Dopo aver sentito il ricorrente il 20 aprile 2000 ed averne fatto
verificare lo stato dal suo membro dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta
FMH, con decisione 11 maggio 2000 la CGASP ha respinto l'impugnativa.
C. Con ricorso
12 maggio 2000, __________ è insorto innanzi al Tribunale amministrativo.
Invitato a completare a motivare l'impugnativa, con scritto 29 maggio 2000
l'insorgente ha, in sostanza, ribadito che il suo ricovero non è necessario.
La CGASP non formula osservazioni al
gravame, mentre la CPC ne postula la reiezione.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 50 cpv. 3 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica
del 2 febbraio 1999, in vigore dal 1 maggio 2000 [LASP], che ha abrogato
l'omonima legge del 26 gennaio 1983 [vLASP]). Il ricorso è tempestivo (art. 50
cpv. 3 LASP, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50
cpv. 3 LASP, 43 PAmm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre
essere deciso sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Una
persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno
stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,
alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza
personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1
CCS). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a
cpv. 3 CCS). La decisione di collocamento rispettivamente di rilascio spetta
all'autorità tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo
di dimora della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CCS). In quest'ultima
ipotesi e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere
affidata dai Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CCS). Entro
10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire
il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio,
dal diritto cantonale (art. 397d -397f CCS).
2.2. Nel nostro Cantone il collocamento
coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona
indicata all'art. 397a CCS ha luogo per decisione della delegazione tutoria del
comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore
(psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP; cfr., in
precedenza, art. 25 lett. b vLASP). In caso d'urgenza tale competenza spetta
anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico
abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP; cfr., in precedenza,
art. 27 cpv. 1 vLASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere
ratificato dal responsabile dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP; cfr.,
in precedenza, art. 30 vLASP). Il trattenimento susseguente può tuttavia avere
luogo solo seguendo la procedura del collocamento ordinario (art. 22 cpv. 3
LASP; cfr., in precedenza, art. 27 cpv. 3 vLASP). Le decisioni di collocamento
coattivo, ordinario o urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50
cpv. 1 e 2 LASP; cfr., in precedenza, art. 55 vLASP) ed a questo Tribunale
successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP; cfr. in precedenza, art. 59 cpv. 2
vLASP).
- 3.1.
__________ soffre di epilessia dall'età di 12 anni. Per combattere questo disturbo
riceve un consistente trattamento farmacologico. Nel 1990 egli mostra per la
prima volta degli scompensi su di un registro psicotico-delirante, in relazione
ai quali viene ricoverato all'ospedale di __________. L'interessato si
trasferisce successivamente in Ticino, nel __________, dove lavora come
impiegato di commercio. Si sposa nel __________ con una cittadina portoghese,
dalla quale ha una figlia nel __________. Nel 1997 il ricorrente si separa
dalla moglie. La causa di divorzio è in corso. Dal 1992 __________ vive un
lento quanto inesorabile degrado psico-socio-relazionale-occupazionale legato
alla cronicizzazione di una sindrome schizoaffettiva di tipo maniacale,
complicata da abusi etilici e di cannabis. Da quell'anno egli viene ricoverato
11 volte alla CPC, dove trascorre 1-2 mesi per anno. Ogni ricovero è caratterizzato
da presenza di delirio, interpretatività, agitazione psico-motoria, disinibizione,
iperattività, aggressività. In questo contesto il ricorrente si marginalizza progressivamente:
si separa dalla moglie, smette di lavorare, cade a carico dell'assistenza
sociale. Dal 1998 percepisce una rendita di invalidità. Da alcuni anni è seguito
dal servizio psico-sociale di __________ e frequenta ateliers
socio-occupazionale presso la CPC. L'interessato si presenta spontaneamente
alla CPC l'8 aprile 2000, accompagnato dai genitori. Il 13 aprile successivo il
ricovero viene mutato in coatto dalla dr.ssa __________ del servizio
psico-sociale.
3.2. Nel giudizio qui impugnato, dell'11
maggio 2000, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità inferiore ha in
primo luogo tenuto conto del rapporto dei medici curanti della CPC, secondo cui
una degenza in ospedale era necessaria per instaurare una terapia medicamentosa
e convincere il paziente a proseguire una presa a carico dopo la dimissione. La
CGASP ha quindi sviluppato delle proprie considerazioni sulla scorta del
referto del suo membro dr. __________, il quale ha rilevato, durante il
colloquio, come il corso del pensiero del ricorrente fosse perturbato da una
marcata interpretatività, da una massiccia assenza di coscienza critica del
proprio stato e da una chiara incapacità di proiettarsi con senso, coerenza e
continuità nel futuro a breve-medio termine. Il dr. __________ ha confermato,
sul piano diagnostico, la sussistenza di un disturbo schizoaffettivo ed ha
soggiunto che la prognosi bio-psico-sociale arrischiava di essere pessima senza
un valido sostegno psico-sociale ambulatoriale. Il menzionato professionista
ha, per finire, condiviso la necessità del ricovero per almeno 2-4 settimane,
in quanto il paziente - a quel momento - era ancora troppo sintomatico sotto
l'aspetto clinico per potere essere seguito ambulatoriamente.
-
La
decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente
ed in modo convincente che il ricorrente, affetto da un quadro di complessi
disturbi psicopatologici e organici, può essere convenientemente assistito solo
tramite il collocamento e la cura presso la CPC. Questa situazione potrebbe
oltretutto protrarsi nel tempo. In effetti, come ha precisato la CPC nelle
osservazioni inoltrate il 5 giugno 2000 dinanzi a questo Tribunale, il paziente
soffre attualmente di un'instabilità psichica importante, che lo ha - tra
l'altro - portato ad allontanarsi dalla CPC e causare un incidente stradale,
ove ha distrutto la propria automobile. Il prolungamento della degenza in
clinica appare pertanto imprescindibile. Verificandosi effettivamente tale
ipotesi, dal momento che il ricovero è stato disposto secondo la procedura
d'urgenza, la CPC dovrà tuttavia provocare - se non l'avesse frattanto già
fatto - l'avvio di una procedura di (conversione in) collocamento ordinario in
applicazione dell'art. 20 LASP (cfr. art. 22 cpv. 3 LASP; inoltre consid. 2.2.
che precede).
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere
respinto. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 20, 22, 24, 25, 50, 51, 52 LASP;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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