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Numero d'incarto:
52.2000.101
Data decisione, Autorità:
30.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00101
Lugano
30 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di
rappr. da: studio legale __________
contro
la decisione 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato
(no. 1117) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 13 agosto 1999 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per la sopraelevazione della casa d'abitazione situata sulla part.
no. __________ RF;
viste le risposte:
-
19 aprile 2000 del
Consiglio di Stato;
-
9 maggio 2000 di __________;
-
15 maggio 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
resistente __________ è proprietaria di una casa d'abitazione, situata a
__________ nella zona residenziale estensiva (RE), su un fondo (part. no.
__________ RF) di 455 mq, gravato da un vincolo di passo pubblico pedonale su
una superficie di 63 mq. L'edificio, strutturato su due livelli (piano
seminterrato e pianterreno), dista m 1.60 dal confine N, m 1.50 dal confine E e
m 2 dal confine S. La SUL ammonta attualmente a 114 mq.
Il 12 febbraio 1999 la resistente ha chiesto
al municipio il permesso di sopraelevare la casa di un piano.
Alla domanda si sono opposti diversi vicini,
fra cui __________, proprietario del fondo (part. n. __________ RF), situato a
N di quello dedotto in edificazione, contestando le distanze dal confine e
l'indice di sfruttamento.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 13 agosto 1999 il municipio ha respinto le
opposizioni e rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione
che la resistente cedesse al comune gratuitamente la superficie vincolata da
passo pubblico e computata come edificabile (36 mq).
B. Con
giudizio 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo
i ricorsi inoltrati contro di essa da __________ e __________, subentrati come
eredi all'opponente __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'intervento potesse essere autorizzato in base all'art. 23 NAPR, che permette
di sopraelevare di un piano le costruzioni esistenti al momento dell'entrata in
vigore del PR che non rispettano le distanze da confine o tra edifici. Con la
cessione gratuita della superficie vincolata dal PR l'indice di sfruttamento
sarebbe rispettato.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla
licenza.
A mente dei ricorrenti, l'art. 23 NAPR si
porrebbe in contrasto con l'art. 39 RLE, che esclude la possibilità di eseguire
lavori di trasformazione sostanziali su edifici ed impianti esistenti in contrasto
con il diritto contratto successivamente in vigore. L'intervento non sarebbe
nemmeno conforme alle disposizioni sugli indici, poiché l'art. 38 cpv. 2 LE -
che permette di computare negli indici le superfici cedute gratuitamente
all'ente pubblico per scopi d'interesse pubblico - non sarebbe conforme alla
costituzione, in particolare al principio della parità di trattamento fra
proprietari.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e la
beneficiaria della licenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo contermine, subentrati in diritto
all'opponente __________, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art.
46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
I fatti sono pacifici. Il giudizio può
quindi essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 39 RLE, edifici e impianti esistenti in contrasto con il nuovo
diritto possono essere riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione
sostanziali. Trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate
se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile
l'interesse pubblico o quello dei vicini.
Riallacciandosi alla garanzia costituzionale
della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, la norma
assicura l'ulteriore esistenza delle opere edilizie lecitamente realizzate, che
vengono a trovarsi in confronto con il diritto entrato successivamente in
vigore. La garanzia si estende unicamente alla sostanza edilizia esistente,
permettendone la conservazione e gli interventi che non ne alterano l'identità
in misura apprezzabile. Restano esclusi da questa garanzia gli interventi che
incidono sulla sostanza delle costruzioni esistenti, modificandone gli aspetti
qualitativi o quantitativi.
L'art. 39 RLE si limita di per sé a sancire
un principio, che discende direttamente dall'art. 26 Cost.. Esso non limita
minimamente le competenze pianificatorie dei comuni, che rimangono
sostanzialmente liberi di prevedere eccezioni al divieto di modificare le
costruzioni che sono venute a trovarsi in contrasto con il diritto posteriore.
2.2. A norma dell'art. 23 NAPR di
__________, "nel caso di sopraelevazione di un piano di case di
abitazione esistenti al momento dell'entrata in vigore del PR, le distanze dai
confini e dagli edifici possono essere derogate nel senso del mantenimento di
quelle esistenti, alla condizione che siano rispettati in particolare l'indice
di sfruttamento, l'indice di occupazione e l'altezza massima previsti per le singole
zone".
Questa disposizione permette in sostanza di
sopraelevare di un piano le costruzioni esistenti al momento dell'entrata in
vigore del PR, che sono venute a trovarsi in contrasto con le norme sulle
distanze dal confine o tra edifici. La concessione di questa facilitazione è
subordinata al rispetto degli altri parametri edilizi.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente,
l'art. 23 NAPR non si pone in contrasto con l'art. 39 RLE. Esso si configura infatti
come una norma d'eccezione, che, a determinate condizioni, priva di rilevanza
giuridica il contrasto riscontrabile fra una costruzione esistente al momento
dell'entrata in vigore del PR e le normative sulle distanze da quest'ultimo
introdotte. Nella misura in cui vengano rispettati gli altri parametri edilizi
e la sopraelevazione si limiti ad un solo piano, le distanze dal confine e
quelle verso altri edifici prescritte dal PR diventano inapplicabili.
Da questo profilo, il ricorso va quindi
respinto.
- 3.1.
Giusta l'art. 38 cpv. 2 LE, "le superfici non edificabili destinate a
scopi pubblici e come tali vincolate in una pianificazione comunale o cantonale
possono essere considerate - totalmente o in parte - nel computo della
superficie edificabile quando si riscontrano cumulativamente le seguenti condizioni:
a) non si oppongono interessi prevalenti dell'ente pubblico, in
particolare la realizzazione dei progetti pubblici non è resa più difficoltosa;
b) la quantità edificatoria realizzabile sul fondo è incrementata
nella misura massima del 15%;
c) la superficie vincolata che si conteggia come edificabile è ceduta
gratuitamente all'ente pubblico".
Questa disposizione è stata introdotta nella
LE con emendamento del 30 novembre 1992 al fine evidente di facilitare l'acquisizione
da parte dell'ente pubblico di terreni soggetti a vincoli pianificatori per
opere d'interesse pubblico. Richiamandosi alle perplessità manifestate da
Scolari (Commentario, II. ed., ad art. 38 LE, n. 1136) gli insorgenti ne
mettono in dubbio la costituzionalità. A loro avviso, la facilitazione disattenderebbe
il principio della parità di trattamento fra proprietari, aumentando le possibilità
edificatorie di un proprietario a scapito di altri.
Le contestazioni sono degne di
considerazione.
La disposizione in esame permette in
sostanza a determinati proprietari di trasferire quantità edificatorie su
superfici che per principio sono sottratte all'edificazione privata in quanto
destinate al soddisfacimento di scopi pubblici. Essa legittima, in pratica,
un'operazione contraria all'art. 38a LE, che permette di trasferire quantità
edificatorie da un fondo all'altro unicamente all'interno della stessa zona di
utilizzazione, ossia tra fondi soggetti allo stesso regime edilizio.
Privilegia, inoltre, per semplici motivi d'ordine economico e non per effettive
esigenze pianificatorie, i proprietari di fondi oggetto di espropriazione
parziale per opere pubbliche rispetto ai proprietari di fondi che confinano
semplicemente con l'area pubblica, ai quali non è invece dato di acquisire superficie
edificabile su quest'ultima.
Benché incongruente con la sistematica della
legge, la controversa facilitazione non viola né la costituzione, né il diritto
federale. Il trasferimento di quantità edificatorie tra fondi soggetti a
differenti regimi edilizi è in effetti ammesso quando si fonda su una chiara ed
esplicita base legale (DTF 109 Ia 31 consid. 6a). Anche se fragile, la
giustificazione d'ordine economico su cui si fonda l'art. 38 cpv. 2 § risponde
inoltre ad un interesse pubblico che può ancora essere considerato sufficiente.
La sua applicazione non ingenera infine inammissibili disparità di trattamento
fra i proprietari nell'ambito dell'utilizzazione edilizia dei loro fondi. Le
modifiche dell'assetto pianificatorio che induce appaiono tutto sommato
contenute e sopportabili, poiché l'incremento delle quantità edificatorie non
può comunque superare la misura del 15%. Contrariamente a quanto assumono gli
insorgenti, la norma non pregiudica in particolare le possibilità edificatorie
degli altri proprietari, che non vengono per nulla menomati nei loro diritti.
Privilegia, è vero, i proprietari che ne beneficiano, ma questo vantaggio,
oltre ad essere compensato dalla cessione gratuita del terreno all'ente
pubblico, è giustificato dalla situazione diversa in cui versano i loro fondi
rispetto a quelli che possono essere interamente sfruttati, in quanto non
gravati da vincoli espropriativi per opere pubbliche.
Anche da questo profilo, il ricorso non può
quindi essere accolto.
3.2. Palesemente infondate sono infine le
censure che gli insorgenti sollevano con riferimento all'applicazione concreta
dell'art. 38 cpv. 2 LE. La perizia di parte alla quale si richiamano si fonda
infatti erroneamente su un indice di sfruttamento di 0.4, allorché le disposizioni
di zona prevedono un indice di 0.5.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la decisione del Consiglio di Stato
va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico dei ricorrenti in solido.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38 LE; 39 RLE; 23 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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