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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.98
Data decisione, Autorità:
05.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00098
Lugano
5 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 aprile 1999 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 10 marzo 1999 del Consiglio di Stato, n. 1030, che accoglie
parzialmente l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso le decisioni 1.
dicembre 1998 con cui il municipio di __________ gli ha negato
l'autorizzazione in sanatoria per opere abusive eseguite su suolo pubblico,
ha ordinato il ripristino della situazione preesistente e gli ha inflitto una
multa di fr. 3’000.--;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 giugno 1997 il
municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente __________ una licenza
edilizia per riattare una vecchia casa d’abitazione, situata nel nucleo del
paese (part. n. __________ RF). Il progetto approvato prevedeva, fra l’altro,
di aprire una nuova porta d’entrata nella facciata dell’edificio, che dà su un
vicolo a fondo cieco, di proprietà del comune (part. n. __________ RF). I piani
approvati indicavano che la porta sarebbe stata munita di una semplice soglia,
facente funzione di scalino, alto da 20 a 30 cm dal livello del vicolo e
sporgente soltanto per alcuni centimetri oltre il filo della facciata.
B. Il 10 marzo 1998 il tecnico
comunale ha constatato che il ricorrente aveva costruito davanti alla porta di
casa una serie di 5 scalini di dimensioni crescenti, che scendendo verso la
vicina piazzetta finivano per occupare il vicolo su tutta la larghezza.
Il municipio ha posto il ricorrente in contravvenzione e l’ha
invitato a chiedere il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria.
C. Raccolte le giustificazioni
del prevenuto, il 1. dicembre 1998 il municipio gli ha inflitto una multa di
fr. 3’000.-- per violazione degli art. 1 e seg. LE.
Con separata decisione di egual
data, la stessa autorità comunale ha inoltre respinto la domanda di costruzione
a posteriori ed ha ordinato al ricorrente di ripristinare la situazione
preesistente.
D. Con giudizio 10 marzo 1999
il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da
__________ contro le predette decisioni, confermando il diniego della licenza
in sanatoria e l’ordine di demolizione, ma riducendo a 1’000.- fr. la multa inflittagli.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il rifiuto del
municipio di concedere al ricorrente in uso esclusivo il sedime del vicolo per
costruirvi una scala d’accesso alla casa riattata non fosse né insostenibile,
né sprovvisto di ragioni oggettive, né contrario ai principi fondamentali del
diritto. L’ordine di ripristino è stato a sua volta considerato adeguato e
sorretto da un interesse pubblico preponderante. La multa di 3’000.- fr. è
invece stata ridotta a fr. 1’000.- siccome giudicata eccessiva per rapporto
alla gravità dell’infrazione commessa ed alla colpa del trasgressore.
E. Contro questo giudizio
governativo __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo, in via principale, che i procedimenti avviati dal municipio di
__________ vengano dichiarati nulli e rinviati al competente giudice civile.
A mente del ricorrente, autorizzando l’apertura di una porta
nella facciata che dà sul vicolo, il municipio avrebbe costituito una “servitù
di sporgenza” sull’area comunale. La vertenza sarebbe quindi di natura civile.
In via subordinata l’insorgente postula comunque
l’annullamento dell’ordine di ripristino e della multa inflittagli, contestando
tali provvedimenti dal profilo dell’adeguatezza e della buona fede.
F. Il Consiglio di Stato ha
chiesto il rigetto dell’impugnativa senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione è giunto il municipio di __________
contestando succintamente le tesi dell’insorgente.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date dagli art. 21 e 45
LE, 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto
della contestazione risulta chiaramente dalle tavole processuali. Il
sopralluogo sollecitato dall’insorgente non appare pertanto atto a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- 2.1. Gli interventi edilizi
che hanno per oggetto strade comunali non sottostanno alla procedura di
rilascio della licenza edilizia retta dalla LE, ma sono di principio assoggettati
alla procedura prevista dall’art. 33 della legge cantonale sulle strade (LStr);
norma, che dichiara applicabile la legge di espropriazione ed affida al tribunale
di espropriazione il compito di approvare i progetti definitivi (art. 33 LStr;
STA 24.6.99 in re __________, 7.12.98 in re __________). Sfuggono a questa
disciplina i lavori di semplice manutenzione o di ripristino di opere distrutte
da eventi naturali o da altre cause, ossia quei lavori prevalentemente intesi a
conservare lo stato e l'uso delle strade esistenti, che non modificano in modo
apprezzabile, né l'opera, né l'aspetto dei luoghi (cfr. messaggio 4 maggio 1982
concernente il progetto di legge sulle strade, in RVGC, sessione ordinaria
autunnale 1982, vol. 4, p. 2495 ss.; RDAT II-1993 N. 39 e 41).
Ad ogni buon conto, la costruzione, sistemazione e manutenzione
delle strade comunali, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali spetta
esclusivamente all'ente locale proprietario dell'opera (cfr. art. 4 cpv. 2 LStr
e, per quanto attiene più specificatamente alla manutenzione, art. 37 ss. LStr);
2.2. Con la prima delle decisioni 1. dicembre 1998 qui in
esame, il municipio di __________ si è rifiutato di autorizzare a posteriori le
modifiche che il ricorrente ha apportato abusivamente all’assetto di un vicolo
comunale a fondo cieco, lungo 4-5 m e largo m 2.50, che sbocca su una piazzetta
del nucleo di Mugena.
Oggetto dell’intervento abusivo in contestazione è una strada
pubblica, ovvero un’area di proprietà del comune, utilizzata per la
circolazione dei veicoli e dei pedoni (art. 2 LStr). L’opera abusiva è
costituita da una serie di scalini, di altezza e dimensioni variabili, che
permettono di raggiungere il livello della soglia della porta d’entrata aperta
nella facciata W dello stabile. Trattandosi di un intervento che non ricade nel
novero dei lavori di manutenzione, competente a rilasciare un’autorizzazione in
sanatoria non era quindi il municipio secondo la procedura retta dalla LE,
bensì il Tribunale di espropriazione sottocenerino in base alla procedura di
approvazione dei progetti definitivi disciplinata dalla LEspr (art. 33 cpv. 4 LStr).
Ne discende che nella misura in cui nega il rilascio di un permesso
in sanatoria la decisione municipale impugnata risulta adottata da un’autorià
incompetente a decidere e non può di per sé essere confermata. Il provvedimento
censurato può nondimeno essere confermato nella misura in cui si configura alla
stregua di un rifiuto del municipio, al quale è affidata la conservazione e
l’amministrazione dei beni comunali (art. 107 cpv. 2 lett. c, 179 LOC), di
sollecitare al competente Tribunale di espropriazione il rilascio a favore del
comune di una licenza edilizia in sanatoria per la trasformazione attuata
abusivamente dal ricorrente.
Da questo profilo, la decisione impugnata non viola certamente
il diritto. Contrariamente a quanto il ricorrente assume, autorizzando
l’apertura di una porta nella facciata W, il municipio non gli ha affatto
concesso “un diritto di sporgenza” fondato sul diritto privato. Destituita di
qualsiasi fondamento è quindi l’eccezione di nullità, che questi solleva con
riferimento all’assoggettamento della vertenza al diritto pubblico. Parimenti
infondata è la pretesa di rinvio al foro civile.
La scala realizzata abusivamente su suolo comunale non costituisce
d’altro canto un’opera assolutamente indispensabile ai fini della
ristrutturazione interna dello stabile del ricorrente. La porta avrebbe potuto
essere aperta ad una quota inferiore, collegando diversamente fra loro i vari
livelli interni della costruzione. Nessun rimprovero può quindi essere mosso
all’autorità comunale dal profilo dell’adeguatezza del provvedimento censurato,
che regge alla critica dell’insorgente anche nell’ottica dell’uso accresciuto
dell’area pubblica, esaminata dal Consiglio di Stato.
Né il rifiuto del municipio di avallare l’abuso perpetrato
disattende il principio della buona fede. Dall’autorizzazione ricevuta per
l’apertura della porta, il ricorrente non poteva dedurre più di quanto
indicassero i piani approvati. Parimenti nulla poteva dedurre in suo favore dal
veniale ritardo con cui l'autorità comunale è intervenuta a contestare i lavori
intrapresi abusivamente su suolo comunale.
Nella misura in cui si rifiuta di sollecitare il rilascio di
un permesso in sanatoria, la decisione municipale in esame va pertanto confermata.
- La medesima decisione non
può invece essere confermata nella misura in cui ingiunge al ricorrente di
ripristinare la situazione preesistente. Il municipio non doveva adottare alcun
provvedimento di ripristino a carico dell’insorgente.
Dato che l’opera abusiva ha per oggetto una strada comunale
aperta al pubblico (art. 2 cpv. 2 LStr), l'autorità comunale era senz’altro
legittimata, in quanto detentrice del potere di disposizione sul bene in
questione, ad intervenire direttamente per ripristinare la situazione presistente,
addebitando al ricorrente le relative spese. Ben si può anzi ritenere che fosse
tenuta a procedere in tal senso in ossequio all’obbligo sancito dall’art. 179
LOC. Un ordine di ripristino non entrava comunque in considerazione poiché la
costruzione, la sistemazione e la manutenzione di strade aperte al pubblico
rientrano nelle competenze dell’ente pubblico, che non possono essere delegate
ai privati (art. 4, 32 seg., 37 seg. LStr, 79 LALPT; RDAT I-1996, N. 42).
Seppur per motivi del tutto diversi da quelli addotti dal
ricorrente, entro questi limiti il ricorso va quindi accolto, annullando
l’ordine di ripristino impartito dal municipio di __________ e la decisione del
Consiglio di Stato che lo conferma.
- Le contravvenzioni alla
legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono
puniti con l’ammonimento o con multe d’importo differenziato a seconda della
natura dell’infrazione commessa (art. 46 LE). Il municipio ha punito l’insorgente
per violazione della LE. La manomissione della strada comunale posta in essere
dal ricorrente non viola tuttavia la legge edilizia, ma la legge sulle strade.
L’insorgente non avrebbe pertanto dovuto essere perseguito in base all’art. 46
LE, bensì in base all’art. 53 LStr, che per violazioni concernenti strade
comunali permette al municipio di infliggere multe sino a fr. 10’000.-.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va
quindi accolto anche nella misura in cui è rivolto contro la multa, che va
annullata.
Resta ovviamente riservata al municipio la facoltà di
riaprire un nuovo procedimento contravvenzionale a carico dell’insorgente per
violazione della LStr.
- Dato l’esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili vanno invece poste a carico del comune proporzionalmente
al grado di soccombenza.
visti gli art. 21, 46 LE; 33, 53 LStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 10 marzo 1999 del
Consiglio di Stato (n. 1030) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la decisione 1. dicembre 1998 con
cui il municipio di __________ ha negato al ricorrente il rilascio di una licenza
edilizia in sanatoria per la scala realizzata su suolo comunale ed ordinato il
ripristino della situazione preesistente è annullata ai sensi dei considerandi.
§ Resta riservata al municipio
di __________ la facoltà di
procedere direttamente al ripristino, addebitando al
ricorrente le relative spese.
1.3. la decisione 1. dicembre 1998 con
cui il municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr.
3’000.- per violazione della LE è annullata.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il comune di __________
rifonderà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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