AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1999.88
Data decisione, Autorità:
02.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00088
Lugano
2 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 22 marzo 1999 di
__________ patrocinata dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 3 marzo 1999 (n. 955) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 novembre
1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di
domicilio risp. di rinnovo della dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1950), cittadina
__________, è entrata in Svizzera il 15 luglio 1993 per sposarsi con
__________, di nazionalità elvetica, conosciuto nella __________ nel febbraio
1993. Le nozze sono state celebrate a Lugano il 6 agosto 1993. A seguito del
matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, con
ultima scadenza fissata al 14 luglio 1998. Il 25 ottobre 1998 la Polizia cantonale
ha presentato al Dipartimento delle istituzioni un rapporto informativo, da cui
risulta che i coniugi __________, residenti precedentemente a __________, a partire
dall'inizio del 1997 vivono separati: il marito a __________ presso
l'abitazione coniugale presa in locazione il 1° gennaio 1997, la moglie a
__________ presso amici. Il cambiamento di indirizzo non è stato annunciato né
all'Ufficio regionale degli stranieri competente né al municipio di __________.
B. Il 25 novembre 1998 la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, raccolti i preavvisi negativi della
Polizia cantonale e del municipio di __________, ha respinto la domanda di
__________ volta al rilascio di un permesso di domicilio. Il dipartimento ha
rimproverato alla ricorrente di aver più volte tentato di fuorviare diverse
autorità per non aver annunciato loro il cambiamento di località entro 8 giorni
continuando a dichiarare di vivere con il coniuge. La decisione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 4, 7, 9, 10, 12, 16 LDDS, 7 DERCS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 3 marzo 1999 il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata. In estrema sintesi,
il Governo ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero
e la straniera almeno a decorrere dal gennaio 1997 e ha considerato manifestamente
abusivo appellarsi a tale connubio per ottenere il permesso di domicilio.
D. Contro la predetta
pronunzia, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di domicilio. Ritiene che la decisione impugnata violi gli art. 7 LDDS
e 8 CEDU in quanto la relazione con il marito sarebbe in tutti i casi stretta,
intatta ed effettivamente vissuta. Sostiene di non aver ingannato le autorità
perché il soggiorno a __________ sarebbe solo momentaneo, segnatamente per
favorire la sua attività presso la __________ a __________. Con istanza
pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con
rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana
alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei
cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al
rilascio di un permesso di dimora o di domicilio.
1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una
dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di
domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante
unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF
119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, __________ è sposata con un
cittadino elvetico dal 6 agosto 1993, quindi da più di cinque anni. Inoltre il
suo soggiorno in Svizzera appare regolare ed ininterrotto. In principio essa ha
quindi il diritto, oltre al rinnovo dell'autorizzazione di dimora, al rilascio
di un permesso di domicilio. Pertanto, essendo la decisione impugnata
suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un
ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di
questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se
il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non
di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS; 46
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Come già indicato in
precedenza, l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero
di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora; dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al domicilio.
Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo
degli stranieri. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di
diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli
interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere
(Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133;
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono
dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama
ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il
rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4).
Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la
perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b).
Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera
dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire
al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di
misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla
separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere
allontanato dalla Svizzera.
-
3.1. Interrogata dalla
Polizia cantonale in merito alla sua domanda di domicilio, la ricorrente ha tra
l'altro dichiarato di abitare con il marito a __________ (v. verbale 5 agosto
1998). L'11 ottobre 1998 essa ha tuttavia modificato la versione precedente:
"Dopo aver conferito
con l'agente interrogante dichiaro che attualmente, contrariamente a quanto detto
nel precedente verbale d'interrogatorio, abito da una mia connazionale, nonché
amica, a __________ in via __________. Quest'ultima si chiama __________ ed è
coniugata con un cittadino svizzero. Non abito più con mio marito __________ da
circa due anni poiché il nostro rapporto, con il passare del tempo, si è
deteriorato sino ad indurmi ad andarmene di casa. In sostanza non ho mai
abitato a __________, via __________. Mi reco da lui una volta al mese, per
rendergli visita. Tra noi è sempre rimasto un buon rapporto di amicizia.
Infatti parliamo spesso dei nostri rapporti. Attualmente non esercito alcuna
attività lucrativa. Riesco a vivere grazie all'aiuto dell'amica sopraccitata,
la quale mi offre vitto e alloggio. E' mia intenzione, a breve termine,
cercarmi un lavoro e diventare così indipendente. A tale proposito, durante il
mese di giugno, ho frequentato un corso presso la __________ di __________,
ottenendo un attestato quale collaboratrice sanitaria __________. Dopo aver
ottenuto tale attestato ho prestato servizio (pratica), sottoforma di
volontariato, presso la __________ di __________.
D1: Perché durante il primo
verbale d'interrogatorio non ha dichiarato che non abitava più con il marito?
R2: Avevo paura di essere sottoposta a troppe domande e non me la sentivo.
D2: Per quale motivo non
vive più con il marito? R2: Non vivo più con lui poiché non andiamo d'accordo.
L'ho lasciato circa due anni or sono. E' mia intenzione, appena trovo un lavoro
sicuro, chiedere la separazione legale(...)".
Le dichiarazioni del marito __________ alla polizia non fanno
altro che confermare quanto affermato dall'insorgente:
"Mi sono sposato con
__________ il 06.08.1993. Dopo circa 4 anni abbiamo iniziato ad avere alcuni
problemi di coppia (incompatibilità di carattere). __________ decideva quindi
di trasferirsi da una sua amica a __________ (inizio 1997), dove vive tuttora.
A seguito di questo avvenimento mi sono trasferito da __________ a __________
in via __________. All'indirizzo indicato è dal 01.01.1997 che vivo solo. In
sostanza ____________________ non ha mai abitato a __________. Comunque abbiamo
ancora un buon rapporto di amicizia ed ogni tanto mi rende visita. Quando è
stata citata presso i vostri uffici, sono stato io ad invitarla a dichiarare
che viveva ancora con me. Ho fatto ciò per evitare eventuali problemi nel
rilascio del permesso di domicilio C".
(verbale d'interrogatorio 11 ottobre 1998)
3.2. Alla luce di queste chiare ed inequivocabili
affermazioni, si deve dunque ammettere che l'insorgente, almeno a partire dal
gennaio 1997, vive separata dal marito e che il vincolo matrimoniale esiste
solo formalmente. La ricorrente si è ben guardata inoltre dal voler informare
le autorità cantonali e comunali, nonché i servizi di polizia, del suo
soggiorno a __________. Essa ha infatti fuorviato le autorità dichiarando e
sottoscrivendo più volte di vivere insieme al marito a __________ (cfr. richiesta
4 marzo 1997 di cambiamento di località da __________ a __________; domanda 23
giugno 1997 di proroga del permesso B; comunicazione 31 marzo 1998; istanza 18
maggio 1998 di rilascio del permesso C; verbale d'interrogatorio 5 agosto 1998
Polizia cantonale). Stante tutto quanto precede, risulta pertanto in modo
manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il matrimonio al fine di
beneficiare del permesso di soggiorno.
3.3. Le considerazioni espresse nel gravame dalla ricorrente
per giustificare il suo modo di agire non sono atte a confutare le emergenze
precedentemente esposte, le quali non possono sicuramente essere frutto di un
momentaneo sconforto. Va in primo luogo sottolineato che il Governo ha fondato
il proprio giudizio sull'abuso del diritto e non sulla natura fittizia del
matrimonio (consid. C.2., pag. 6). Poco importa quindi che l'autorità inferiore
abbia considerato che non emergono elementi tali da poter affermare con
assoluta certezza che, contraendo le nozze, la ricorrente volesse eludere le
disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri. L'insorgente non è per il
resto assolutamente credibile quando asserisce che il trasferimento a
__________ era volto al fine di frequentare il corso di collaboratrice
sanitaria __________ a __________ e, successivamente, per prestare servizio
volontario presso la casa per anziani a __________. L'iscrizione allo stage
risale infatti all'estate 1998 (v. anche lo scritto 7 luglio 1998 __________
alla __________), mentre essa risiedeva presso l'amica già da ben un anno e
mezzo. L'interessata ammette di vivere una crisi matrimoniale, ma sostiene che
sarebbe solo momentanea. Sennonché la separazione dura oramai da circa due anni
e mezzo e il marito è praticamente inesistente nella vita sentimentale della
ricorrente, la quale deve farsi mantenere dagli amici presso i quali risiede
(v. verbale d'interrogatorio 11 agosto 1998). Di fronte ai diversi elementi che
indicano l'esistenza di un abuso manifesto, le presunte visite mensili o
settimanali al marito, ancorché non corredate da alcun supporto probatorio, non
sono sufficienti per dimostrare che i coniugi vogliano ricomporre l'unione
coniugale. Viste le false dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nei diversi
formulari a partire dalla cessata convivenza, tali incontri, definiti tra
l'altro di amicizia (v. verbale di polizia citato), sembrano piuttosto addotti
con lo scopo di trarre in inganno le autorità. Il fatto che non vi sia in corso
una procedura di separazione o di divorzio, non porta a diversa conclusione.
Per di più essa non ha mai preteso che il coniuge si comportasse in maniera
scorretta nei suoi confronti tanto da necessitarne la separazione, anche momentanea.
-
La ricorrente non può
nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle
circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita
privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale
separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di
dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la
straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di
risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente
vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145).
Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura
formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che
esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito.
-
Sulla scorta di quanto precede,
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto. Con l'emanazione del
presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al
gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9,12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b
n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (16 ottobre 1950), cittadina
__________, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31
agosto 1999 notificandone la partenza al competente ufficio regionale
degli stranieri.
-
Tassa e spese di giustizia
per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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